Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 434 del 21/11/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 434 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAMANNA ROCCO nato il 24/01/1985 a PUTIGNANO
avverso la sentenza del 18/07/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 18/07/2016, parzialmente
riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di BARI, in data 27/11/2015,
nei confronti di LAMANNA ROCCO confermava la condanna in relazione al reato di cui
all’ art. 628 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo ila violazione di legge con
riferimento al giudizio di bilanciamento operato nel riconoscere le circostanze
attenuanti generiche.
Il motivo è inammissibile, in quanto del tutto generico, a fronte della motivazione
della sentenza che ha individuato gli elementi che imponevano di giungere al giudizio
di equivalenza tra le circostanze riconosciute; del resto, le statuizioni relative al
giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione
discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora
non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da
Data Udienza: 21/11/2017
sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella ché per giustificare la soluzione
dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della
pena irrogata in concreto (Sez. Unite, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.
245931).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2017
13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila