Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43397 del 11/09/2014


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Penale Sent. Sez. F Num. 43397 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
BRUNI Franca, nata a Cleto (CS) il 24/11/1958
GRULLO Giancarlo, nato a Salerno il 10/2/1957
ZUCCARETTI Michele, nato a Sarno (SA) il 13/3/1978
avverso la sentenza del 17/2/2014 della Corte di appello di Salerno, che ha
confermato la sentenza del 16/11/2013 del Tribunale di Salerno con la quale i
ricorrenti odierni sono stati condannati perché colpevoli del reato continuato
previsto dagli artt.81 e 110 cod. pen., 44, lett.c), del d.P.R. 6 giugno 2001,
n.380, 181 del d.lgs. 22 gennaio2004, n.42, 64-71, 65-72 e 93-95 del d.P.R. 6
giugno 2001, n.380, accertato il 22/9/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paolo
Canevelli, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
udito per gli imputati l’avv. Rosario Fiore, che ha concluso chiedendo accogliersi
il ricorso.
RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 11/09/2014

1. Con sentenza del 17/2/2014 della Corte di appello di Salerno ha
confermato la sentenza del 16/11/2013 del Tribunale di Salerno con la quale i
ricorrenti odierni sono stati condannati alla pena di due mesi e venti giorni di
arresto e 45.000,00 euro di ammenda, nonché al risarcimento dei danni in
favore della parte civile, Comune di Salerno.
2. Il Tribunale ha ritenuto la sig.ra Bruni, quale committente, il sig. Grillo,
quale direttore di lavori, e il sig. Zuccaretti, quale esecutore delle opere,
colpevoli del reato continuato previsto dagli artt.81 e 110 cod. pen., 44, lett.c),

65-72 e 93-95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, reato accertato il 22/9/2014, in
relazione alla realizzazione di opere totalmente difformi da quanto assentito e
realizzate in zona soggetta a vicolo idrogeologico e paesaggistico.
3. Avverso tale provvedimento i sigg. Bruni, Grillo e Zuccarelli propongono
unico ricorso, in sintesi lamentando:
a. Vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. per avere la
Corte di appello motivato la propria decisione mediante un mero rinvio alla
motivazione della sentenza di primo grado e senza prendere in esame le
censure mosse con l’atto di appello, così omettendo di dare risposta alle
doglianze con cui, sulla base di specifiche produzioni documentali, si
sottoponeva a critica l’asserita esistenza dei vincoli indicati nella
contestazione;
b. Vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. per avere i
giudici di merito omesso di considerare che gli stessi atti amministrativi
(ingiunzione di ripristino n.92/2009) e le dichiarazioni del teste Bracciante,
funzionario comunale, escludono che l’area ove furono realizzate le opere
ricada in zona vincolata e affermano che tale area ha inizio soltanto con la
zona alberata posta più a nord dell’edificio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte rileva che nessun dubbio sussiste circa l’abusività delle opere
indicate al capo A) della rubrica e circa la sussistenza delle violazioni contestate
ai capi C) e seguenti della rubrica. Palesi, infatti, la difformità rispetto a quanto
assentito dall’ente competente e l’assenza degli adempimenti prescritti per gli
interventi operati in zona sismica. Pacifico, infine, alla luce della complessiva
motivazione offerta dalle sentenze di primo e secondo grado, che l’intervento
edilizio è stato realizzato in assenza di autorizzazione paesaggistica in un
contesto nel quale, indipendentemente da quanto si dirà per il capo B), le opere
incidevano sulle bellezze naturali dell’area soggetta a protezione.

2

del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, 181 del d.lgs. 22 gennaio2004, n.42, 64-71,

2. Per quanto riguarda, invece, il capo B) della rubrica la Corte deve rilevare
che i giudici di appello hanno omesso di rendere motivazione sui presupposti di
fatto della contestazione ex art.181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 alla luce
delle censure mosse dagli appellanti. Le dichiarazioni testimoniali rese dal sig.
Bracciante introducono un elemento di incertezza ricostruttiva circa la
sussistenza del vincolo sull’area ove l’intervento edilizio è stato realizzato,
apparendo – dalle frasi riportate in ricorso – che solo una parte della particella
interessata presenti le caratteristiche che rendono operativo il vincolo

solo la sua parte situata “a nord del realizzato manufatto”. Tale profilo non è
stato fatto oggetto di esame in sentenza, che ha così mancato di dare risposta a
una questione centrale proposta dagli appellanti, con conseguente sussistenza
del vizio di carenza di motivazione.
3. Di conseguenza, ferma restando la irrevocabilità ex art.624 cod. proc.
pen. della decisione con riferimento alle restanti imputazioni, la sentenza
impugnata deve essere annullata limitatamente al capo sub B) con rinvio al
giudice di merito per nuovo esame sul punto e sulle conseguenze in materia di
trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato contestato al capo B e
rinvia per nuovo giudizio al riguardo e al trattamento sanzionatorio alla Corte di
appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il giorno 11/9/2014

Il Con

ere estensore

Il Presidente

paesaggistico. In altri termini, non tutta l’area sarebbe soggetta a vincolo ma

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