Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43382 del 14/10/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 43382 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Savoretti Giuseppe, nato a San Clemente il 24/01/1968,
avverso l’ordinanza del 21/05/2014 del Tribunale di Rimini;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello, che ha concluso chiedendo che l’ordinanza impugnata sia annullata con
rinvio;
udito per il ricorrente l’avv. Alessandro Fabbri che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21.5.2014 il Tribunale di Rimini confermò il decreto di
sequestro preventivo emesso dal G.I.P. di quella sede nei confronti di Savoretti
Giuseppe, indagato per i reati di cui agli artt. 633 e 635 cod. pen., relativamente
alla costruzione oggetto del cantiere di via Villa 6 in San Clemente;

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo
del difensore, deducendo:
1. violazione della legge processuale in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto
di non poter valutare la sussistenza del

fumus commissi delicti poiché

Data Udienza: 14/10/2014

l’interpretazione della norme regionali e delle circolari sarebbe riservata al
giudice della cognizione; in realtà la questione prospettata e cioè se le
norme della Regione Emilia Romagna in materia di Piano casa fossero o
meno applicabili nell’ipotesi in cui il condono edilizio fosse già stato
richiesto ma non ancora rilasciato non comportava accertamenti di fatto,
ma solo un’interpretazione di diritto;
2.

violazione della legge processuale in quanto la consulenza tecnica della
difesa ha attestato che il perimetro del cantiere soggetto a sequestro è

sarebbe stato alcuno sconfinamento nella proprietà del Comune di San
Clemente; il Tribunale non avrebbe esaminato la consulenza sull’assunto
che deve essere confrontata in contraddittorio con quella preannunciata
dal P.M., così trascurando il valore probatorio delle indagini difensive;
3.

violazione di legge in relazione alla ritenuta inapplicabilità dell’art. 56
della legge n. 6/2009 della Regione Emilia Romagna e conseguente
ritenuta illegittimità della dichiarazione di inizio attività, in ragione del non
ancora intervenuto condono; la circolare regionale del 24.7.2009, citata
da G.I.P., P.M. e Polizia municipale si limita a richiamare la norma di
legge; il Tribunale ha ritenuto che fosse necessario accertare se la
sanzione versata da Savoretti corrispondesse all’importo totale o fosse
solo parziale, così confondendo la sanatoria di superfici abusive, di cui al
capo II, titolo IV D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, mentre nel caso in esame
era stato richiesto (nel 1995) il condono edilizio di cui alla legge
724/1994; del resto ciò sarebbe stato chiarito dalla circolare della
Regione Emilia Romagna 18.12.2009;

4.

violazione della legge processuale e sostanziale in quanto l’ipotesi
danneggiamento è correlata alla demolizione di un vecchio manufatto,
anticamente adibito a lavatoio pubblico, trascurando che lo stesso era
compreso nella particella catastale n. 86 foglio 7; il Comune, in assenza
di procedimento espropriativo non avrebbe acquisito la proprietà di tale
immobile;

5.

violazione della legge processuale in relazione alla insussistenza di
esigenze cautelari concrete ed attuali, non potendosi ravvisare
l’aggravamento del carico urbanistico nella ristrutturazione di un
fabbricato destinato ad abitazione di una sola famiglia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono fondati.

2

totalmente all’interno della particella catastale n. 86 f. 7, sicché non vi

In sede di riesame di misure cautelari reali, pur essendo precluso il
sindacato sul merito dell’azione penale, il giudice deve verificare la sussistenza
del presupposto del

“fumus commissi delicti”

attraverso un accertamento

concreto, basato sulla indicazione di elementi dimostrativi, sia pure sul piano
indiziario, della sussistenza del reato ipotizzato (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 35786
del 21/06/2012 dep. 18/09/2012 Rv. 254394).
Tale accertamento concreto presuppone anche l’esame delle risultanze delle
indagini difensive (nella specie la consulenza tecnica) che non può essere

2.

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al

Tribunale di Rimini per un nuovo esame.

3. Nella decisione assunta rimangono assorbite le ulteriori doglianze.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Rimini per nuovo
esame.

Così deciso il 11/10/2014.

rimessa al giudice della cognizione.

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