Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4338 del 16/11/2012
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4338 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CIARROCCHI LUIGI N. IL 17/08/1956
avverso la sentenza n. 2868/2009 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 12/05/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona dql Dott.504,01. Sit.:444
che ha concluso per jtAt„.‘44~:4,ui
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 16/11/2012
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di L’Aquila, con la sentenza del 12 maggio 2011 ha
confermato la sentenza del Tribunale di Teramo del 19 giugno 2007 con la quale
Ciarrocchi Luigi era stato condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta
19 marzo 2004.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del proprio difensore, lamentando:
a) una mancanza di motivazione sul punto dell’affermazione della penale
responsabilità per inidoneità della prova;
b) una erronea valutazione circa l’elemento soggettivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve sicuramente procedersi all’annullamento senza rinvio
dell’impugnata sentenza in quanto l’ascritto reato è estinto per intervenuta
prescrizione.
Invero, se, da un lato, il ricorso dell’imputato non è manifestamente
infondato, posto che si sottopongono a questa Corte questioni inerenti
l’affermazione della sua penale responsabilità e la valutazione del materiale
probatorio, d’altro canto, il decorso del tempo ha ormai estinto il reato.
Applicando, infatti, i termini di cui agli articoli 157 e 161 cod.pen. (anni
sette e mesi sei a decorrere dal 19 marzo 2004 data della dichiarazione di
fallimento) deve affermarsi la prescrizione, intervenuta dopo la decisione di
secondo grado, del reato ascritto all’imputato Ciarrocchi e alla data del 19
settembre 2011, non risultando neppure cause di sospensione della prescrizione,
con il conseguenziale annullamento senza rinvio dell’impugnata decisione.
P.T.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato
ascritto estinto per intervenuta prescrizione.
1
preferenziale, quale Amministratore unico della s.r.l. Top Moda dichiarata fallita il
Così deciso in Roma, il 16/11/2012.