Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43371 del 06/10/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 43371 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
SANTINI ALESSANDRO N. IL 18/07/1971
avverso la sentenza n. 2402/2013 GIP TRIBUNALE di PESARO, del
13/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette/si:albe, le conclusioni del PG Dott.
Paola Mastroberardino che, nella requisitoria scritta, ha concluso per
l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio
accessorio della sospensione della patente di guida;

CZEUE

Data Udienza: 06/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Ancona propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi
dell’art.444 cod. proc. pen. in data 13/11/2014 dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Pesaro nei confronti di Santini Alessandro per il
reato di cui agli artt.61 n.3 e 589, commi 1 e 2, cod. pen. (capo A), per il reato
di cui all’art.189, commi 1,2,6 e 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 (capo B), e per

C), 145, commi 1 e 2, cod. strada (capo D) e 154, comma 1 lett.a) cod. strada,
denunciando violazione di legge per avere il giudice applicato la sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida per anni due.

2.

In particolare, il Procuratore ricorrente evidenzia come, nel caso di

applicazione della sospensione della patente di guida in relazione ad una pluralità
di reati, i vari periodi previsti per ciascun reato debbano essere cumulati, non
trovando applicazione in materia di sanzioni amministrative le discipline
penalistiche finalizzate a limitare l’inflizione di pene eccessive (art.81 cod. pen.)
o ad evitare restrizioni troppo ampie delle libertà personali (art.307, comma 1-

bis, cod. proc. pen.). In virtù di tali principi, assume il Procuratore ricorrente, la
sanzione accessoria, nel caso concreto, non avrebbe potuto essere inferiore ad
anni due e mesi sei.

3. Il Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Paola Mastroberardino,
ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento
sanzionatorio accessorio della sospensione della patente di guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La disciplina sanzionatoria applicata dal giudice di merito per i distinti
reati contestati ai capi A) e B) è quella prevista in ipotesi di concorso formale di
reati dall’art.81, primo comma, cod. pen. Risulta, infatti, determinata in anni
due e mesi sei di reclusione la pena base per il reato più grave (capo A), con
aumento ad anni tre e mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art.189,
cod.strada (capo B), avendo l’imputato commesso la violazione di due
disposizioni con un’azione unitaria.

le violazioni amministrative di cui agli artt.141, commi 1,2 e 4, cod. strada (capo

3.

Ma il giudice di merito non avrebbe potuto applicare il criterio di

determinazione della sanzione amministrativa accessoria previsto dall’art.8 legge
24 novembre 1981, n.689, a mente del quale , posto che, in materia di
circolazione stradale, prevale per il principio di specialità la disciplina dettata
dall’art.198 cod. strada, in base al quale , da tale

formulazione dovendosi desumere la volontà del legislatore di escludere che la
violazione di diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative diverse
da quella pecuniaria, come nel caso in esame, consenta la determinazione della
misura della sanzione secondo criteri diversi da quello del cumulo delle sanzioni
previste per ciascun reato, indipendentemente dal fatto che le plurime violazioni
conseguano a più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso ovvero ad
un’unica condotta (Sez. 4, n. 17759 del 06/03/2012, Papolini, Rv. 253503; Sez.
4, n. 25933 del 06/05/2009, El Khanza, Rv. 244230; Sez. 4, n. 33691 del
03/06/2003, dep.2004, Consani, Rv. 229097).

4.

Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla

misura della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio al Tribunale di
Pesaro, posto che il cumulo delle sanzioni previste per ciascun reato non
consentiva l’irrogazione della sospensione della patente di guida in misura pari a
due anni, considerati i minimi edittali previsti per tale sanzione dagli artt.189,
commi 6 e 7, e 222 cod. strada.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul
punto al Tribunale di Pesaro.

Così deciso in dat 6/10/2015

Il Pre “dente

viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o

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