Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43370 del 26/09/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 43370 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Russi Vittoria Soccorsa avverso l’ordinanza del
Tribunale della libertà di Bari del 17 marzo 2014. Sentita la relazione della
causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udite le conclusioni del sostituto
procuratore generale Aurelio Galasso, sulla inammissibilità del ricorso. Udito il
difensore dell’imputato, avv. Ciro Nardelli, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la sezione del riesame del Tribunale di Bari,
decidendo sull’appello proposto nell’interesse di Russi Vittoria Soccorsa
avverso l’ordinanza emessa dal tribunale in data 16 dicembre 2013 – che
aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli
arresti domiciliari – ha confermato l’ordinanza impugnata.
Nel ricorso presentato si contestano violazione di legge e vizio di motivazione:
in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per ciascun capo
d’imputazione, evidenziando l’erroneità della argomentazione svolta dal
tribunale (con ampia ricostruzione dei fatti e critiche nel merito da pagina 1 a

Data Udienza: 26/09/2014

pagina 20 del ricorso); rilevando inoltre, quanto alle esigenze cautelari, come
non dovrebbe essere più argomentabile l’esistenza di esigenze effettive anche
in considerazione del decorso del tempo rispetto all’adozione della misura
impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato dimostrando un difetto di correlazione
con il provvedimento impugnato.

giudicato cautelare relativo al provvedimento emesso in data 6 giugno 2013
(non impugnato dalla ricorrente) di conferma dell’ordinanza applicativa della
misura da parte del tribunale del riesame – la esistenza di gravi indizi di
colpevolezza nonché di esigenze cautelari, mentre nulla occorre aggiungere
sotto il profilo della gravità indiziaria (nemmeno posta in discussione dalla
ricorrente attraverso la allegazione di circostanze nuove e diverse da quelle
già esaminate dal tribunale), quanto alle esigenze cautelari nemmeno sono
intervenuti fatti nuovi e diversi idonei ad una riconsiderazione sulla attualità
delle esigenze già all’epoca accertate come esistenti.
Invero, in tema di cosiddetto giudicato cautelare, la preclusione derivante da
una precedente pronuncia del Tribunale del riesame può essere superata
quando si prospettino nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei
fatti, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini pur se riguardanti circostanze
precedenti alla decisione preclusiva. (Cass. sez. 5, 14.12.12011, n. 5959).
A ragione il tribunale esclude che tali elementi possano essere integrati dal
semplice decorso del tempo nel regime custodiale (trattandosi di dato in se
stesso neutro).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deliberato il 26.9.2014
Il Consigliere estenso e

Il Presidente

Il Tribunale ha infatti chiarito che, acclarata -a seguito di intervenuto

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