Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4337 del 16/11/2012
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4337 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TALUZZI VANNA (ANCHE PCN) N. IL 03/11/1950
2) ZANCHI NATALE (ANCHE PCN) N. IL 20/04/1946
3) BERETTA GIOVANNI BATTISTA (ANCHE PCN) N. IL
19/12/1939
avverso la sentenza n. 1587/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
20/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sade SietAf. ‘
che ha concluso per’kututimizeido nelift 44444
ti444,
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 16/11/2012
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 20 settembre 2011, ha
confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 10 dicembre 2010 che
aveva condannato Taluzzi Vanna e Zanchi Natale, per il delitto di minacce e
lesioni personali in danno di Beretta Giovanni e quest’ultimo, a sua volta, per i
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Taluzzi
Vanna e Zanchi Natale, da un lato, e Beretta Giovanni d’altro lato, a mezzo dei
propri difensori, chiedendo l’accertamento dell’intervenuta estinzione dei reati
loro ascritti per remissione di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’intervenuta remissione della proposta querela, con la conseguenziale
accettazione della stessa rendono annullabile senza rinvio l’impugnata decisione,
ai sensi dell’articolo 620, comma 1 lettera a) cod.proc.pen..
2. Tali atti, invero, risultano compiuti nel rispetto delle norme di cui agli
articoli 152 e 155 cod.pen. e 340 cod.proc.pen. e determinano, essendo i reati
rispettivamente ascritti punibili a querela della persona offesa (minacce non
aggravate e lesioni personali semplici), l’estinzione dei reati stessi.
3. Le spese del procedimento, infine, ai sensi dell’articolo 340, comma 4
cod.proc.pen. sono a carico di ciascuno dei querelati, come disposto dalla legge e
confermato dalle parti interessate.
P.T.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati
estinti per intervenuta remissione di querela e pone le spese relative a carico di
ciascuno dei querelati.
Così deciso in Roma, il ICC/2012.
delitti di minacce e lesioni in danno della Taluzzi e dello Zanchi.