Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43360 del 14/10/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 43360 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BENEDETTI ALESSANDRO N. IL 24/10/1967
avverso la sentenza n. 110/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 14/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 14/10/2014

-1- Tramite difensore, Benedetti Alessandro, già condannato con sentenza del tribunale di Trento
datata 7.3.2008 alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per il delitto di turbata
libertà degli incanti ex art. 353 c.p., ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di appello
della stessa città, sez. distaccata di Bolzano, datata 14/20.11.2013 che, in seguito all’annullamento
con rinvio della pregressa decisione- sentenza corte appello di Trento in data 5.10.2011- emessa
su gravame dell’ imputato, sostituiva la pena di mesi quattro di reclusione, come ridotta in sede di
appello per l’appunto, con “l’equivalente pena pecuniaria di euro 4.560,00 di multa..”
Con l’ unica ragione di doglianza la difesa del ricorrente denuncia l’ omessa declaratoria di
prescrizione del reato verificatasi ” alla data della celebrazione del giudizio di rinvio a seguito
dell’annullamento da parte della Cass. Sez. VI,datata 8.1.2013 n. 282 della predetta sentenza della
corte di appello in data 5.10.2011, richiamando a sostegno la risalente sentenza sempre del giudice
di legittimità n. 1/2000 delle Sezioni Unite, Tuzzolino.

-2- Il ricorso è manifestamente infondato in linea di diritto.
Invero non è corretto il richiamo, a sostegno della tesi difensiva, alla sentenza delle Sezioni Unite,
1/2000,Tuzzolino. La richiamata decisione, riconoscendo l’operatività del giudicato limitata ai capi
della sentenza, con esclusione dei punti, ha però escluso l’ operatività del giudicato parziale nel
caso, che è quello di specie, regolato dell’art. 624 c.p.p., in forza del quale è rimasto sempre fermo
il principio alla cui stregua, in caso di annullamento parziale ai sensi della norma da ultimo
richiamata, il giudicato formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato
rende definitive tali parti della sentenza, con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito della
decisione sulla determinazione della pena, non può applicare le cause estintive del reato
sopravvenute alla pronuncia di annullamento. E del resto un tale indirizzo, che non registra arresti
di sorta nella giurisprudenza successiva rinviene una precipua e specifica giustificazione normativa
nel dettato dell’art. 624 comma 1 c.p.p., a norma del quale “se l’annullamento non è pronunciato per
tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno
connessione essenziale con la parte annullata”.
Ne consegue, con riferimento al caso di specie, che nel giudizio di rinvio, conseguente ad
annullamento parziale della sentenza della corte di appello di Trento in data 5.10.2011,
limitatamente alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, è impedita la
declaratoria della prescrizione per effetto della effettuata sostituzione, essendosi ormai formato il
giudicato sulla affermazione di responsabilità.
La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 14.10.2014.

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso ;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Roberto Aniello, per l’ inammissibilità del ricorso.

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