Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4336 del 16/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4336 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PISSACROIA MARIO N. IL 14/05/1952
avverso la sentenza n. 4594/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
16/05/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la
Udit i di nsor Avv.

Data Udienza: 16/11/2012

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Sante Spinaci,
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Lucibello il quale chiede
l’accoglimento del ricorso e in subordine L’annullamento per
prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

Pissacroia Mario è imputato del reato previsto dagli articoli 47, 76

del d.p.r. 445-2000 e 483 del codice penale perché, con dichiarazione
sostitutiva di notorietà presentata per ottenere il rilascio di un duplicato
di permesso per parcheggio di invalidi, aveva falsamente attestato di
aver smarrito il permesso già rilasciato dal Comune di Firenze. Con
l’aggravante della recidiva reiterata infraquinquennale.
2.

Il tribunale di Firenze dichiarava l’imputato responsabile del reato

ascritto e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva
contestata, lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione. La corte
d’appello di Firenze ha confermato integralmente la sentenza di primo
grado.
3.

Propone ricorso per cassazione Pissacroia Mario per i seguenti

cinque motivi:
a. violazione dell’articolo 125, comma tre, del codice di rito per
mancata valutazione dei motivi di impugnazione;
b. violazione dell’articolo 483 del codice penale, nonché degli
articoli 47 e 76 del d.p.r. numero 445-2000 per essere
l’azione inidonea a violare l’interesse protetto dalla norma;
c. violazione e falsa applicazione dell’articolo 483 del codice
penale, nonché degli articoli 47 e 76 del d.p.r. numero 4452000, per essere la dichiarazione incriminata indirizzata ad
una società di diritto privato e non ad un ente pubblico;
d. mancanza di motivazione con riferimento all’assenza di
beneficio derivante dalla duplicazione del permesso;
e. mancanza di motivazione in relazione alla valutazione dei
precedenti penali dell’imputato ed omessa motivazione in
ordine al terzo motivo dell’appello principale.

1.

risulta affatto evidente la estraneità del ricorrente ai fatti contestati (Sez.
6, n. 32872 del 04/07/2011 – dep. 25/08/2011, Agulli e altri, Rv.
250907); ed in presenza della causa estintiva della prescrizione, l’obbligo
di declaratoria di una più favorevole causa di proscioglimento ex art.
129, comma 2, cod. proc. pen. da parte della Corte di Cassazione
richiede il controllo unicamente della sentenza impugnata, nel senso che
gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della causa più
favorevole sono costituiti unicamente dalla predetta sentenza (Sez. 4, n.

4. Cosicché è necessario prendere atto della intervenuta causa
estintiva e annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere
estinto il reato per intervenuta prescrizione.

p.q.m.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto
per intervenuta prescrizione.
Così deciso il 16/11/2012

9944 del 27/04/2000 – dep. 22/09/2000, Meloni L ed altri, Rv. 217255).

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