Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43359 del 14/10/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 43359 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
Migliaccio Alessandro, nato a Nardò il 01/03/1961;
Personé Pierpaolo, nato a Nardò il 10/09/1969;
avverso la sentenza del 05/07/2013 della Corte d’appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito per la parte civile l’Avv. Giuseppe Bonsegna, che ha concluso chiedendo
che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o rigettati;
uditi per l’imputato Migliaccio l’Avv. Lorenzo Rizzello e per l’imputato Personé gli
Avv. Luigi Corvaglia e Cosimo Perrone che hanno concluso chiedendo
l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 8.7.2011 il Tribunale di Lecce dichiarò Migliaccio
Alessandro e Personé Pierpaolo responsabili di tentata estorsione e condannò
ciascuno alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione ed C 200,00 di multa ciascuno.

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Data Udienza: 14/10/2014

Gli imputati furono altresì condannati in solido al risarcimento dei danni (da
liquidarsi in separato giudizio, con una provvisionale) ed alla rifusione delle spese
a favore della parte civile Chirivì Denise.

2. Gli imputati proposero gravame ma la Corte d’appello di Lecce, con
sentenza del 5.7.2013, confermò la pronunzia di primo grado e condannò gli
imputati alla rifusione delle ulteriori spese sostenute dalla parte civile.

3.1. Migliaccio Alessandro, tramite il difensore, allegando le dichiarazioni
richiamate, deduce:
1. vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova in
quanto la Corte territoriale ha ritenuto che Migliaccio concorresse nella
richiesta estorsiva formulata da Personé quando egli ricevette nel proprio
studio di avvocato i Chirivì, sia immediatamente prima che dopo
l’aggiudicazione dell’immobile dell’esecutato Chirivì Cosimo alla figlia di
costui Chirivì Denise il giorno 8.6.2005; la Corte territoriale ha ritenuto
rilevanti due comportamenti di Migliaccio: l’aver rivolto a Personé la
frase: “veditela tu … sai cosa devi fare” e il non aver manifestato alcuna
reazione quando apprese che Personé non aveva partecipato all’asta,
lasciando che la Chirivì si aggiudicasse l’immobile; ha collocato la frase

“veditela tu …” in un momento in cui il professionista era venuto meno al
suo compito, considerandolo un invito a estorcere denaro ai Chirivì; tale
frase però è collocata sia da Personé che dalla Chirivì prima della
partecipazione all’asta, sicché le parole non potevano riferirsi al mandato
tradito;
2.

vizio di motivazione laddove la mancata reazione di Migliaccio
all’astensione di Personé dall’asta viene interpretata come mandato per il
tentativo di estorsione; in realtà Migliaccio aveva difeso la legittimità del
suo operato con i Chirivì, che si lamentavano per la sua partecipazione
all’asta; tale atteggiamento sarebbe in contraddizione con l’aver
autorizzato il proprio legale ad astenersi dall’asta; peraltro Personé ha
indicato come autonoma la sua decisione di astenersi dall’asta, mentre il
teste Zacchino Angelo ha riferito che Migliaccio gli era apparso contrariato
dopo aver appreso che il suo avvocato non aveva rilanciato all’asta;
sarebbe perciò in contrasto con tali risultanze l’argomento della Corte
territoriale secondo cui Migliaccio non avrebbe manifestato alcun dissenso
o rabbia;

2

3. Ricorrono per cassazione gli imputati.

3.

vizio di motivazione in relazione alla ritenuta “evanescente, confusa ed
illogica ricostruzione operata dagli imputati”; sarebbe illogica la ritenuta
irrilevanza dell’aver Migliaccio conferito all’avv. Zacchino l’incarico di
rilanciare l’aumento del sesto; non vi è prova di un intervenuto accordo
fra Migliaccio e Personé;

4.

mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla testimonianza
di De Prezzo Fernando che, dopo la sentenza di primo grado, aveva
rinunciato al segreto opposto sul suo nome dall’Avv. Zacchino; si trattava

Migliaccio per l’astensione dall’asta di Personé e il conferimento
dell’incarico ad altro professionista;
5.

violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione del fatto quale
turbativa d’asta; l’incarico conferito all’avv. Zacchino Angelo escluderebbe
il profitto e la mancanza di coinvolgimento di Migliaccio nelle trattative tra
i Chirivì e Personé, sicché l’unico soggetto danneggiato sarebbe la
pubblica Amministrazione.

3.2. Personé Pierpaolo, tramite i difensori, deduce
1.

violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione al
rigetto della richiesta di rinvio dell’udienza del giorno 8.7.2011 in primo
grado per legittimo impedimento dell’imputato, conseguente ad
operazione chirurgica alla quale doveva essere sottoposto il figlio di poco
più di 3 anni con anestesia generale; l’ordinanza di rigetto fu appellata
ma la Corte territoriale ha rigettato l’appello; l’impedimento era effettivo,
legittimo ed assoluto; si trattava di un intervento chirurgico urgente e
non programmato; le precarie condizioni psicologiche in cui si trovava
l’imputato non consentivano la piena partecipazione dell’imputato
all’udienza;

2.

violazione della legge processuale e vizio di motivazione in ordine alla
revoca dell’unico (di fatto) teste a difesa Durante Daniela impossibilitata a
comparire alla stessa udienza 8.7.2011 per le stesse ragioni di cui al
motivo precedente e cioè per l’intervento chirurgico sul figlio; il Tribunale
revocava l’ammissione della prova, nonostante la difesa avesse insistito
per l’escussione;

3.

violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione
del fatto come tentata estorsione anziché ai sensi dell’art. 353 cod. pen.
che può essere caratterizzato dall’uso di violenza o minaccia e stante la
specificità della materia;

4.

violazione di legge e vizio di motivazione in quanto dalle dichiarazioni
della persona offesa Chirivì Denise, dal fratello e dal padre di questa

3

di prova sopravvenuta che avrebbe potuto provare il disappunto di

emerge che il ricorrente non ha posto in essere alcuna condotta delittuosa
e tanto meno un tentativo di estorsione; tale tentativo è stato individuato
nella rinuncia di Personé a effettuare offerte (consentendo a Chirivì di
acquistare l’immobile al prezzo base d’asta) e dalla richiesta di incontro
presso il suo studio di avvocato, ma ciò sarebbe in contrasto con il fatto
che solo il giorno successivo Migliaccio andò trovarlo e che lui accettò di
riferire a Chirivì la richiesta di 6-7.000,00 euro formulata da Migliaccio;
5.

violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla esclusione della

conversazione telefonica del 10.6.2005 tra il ricorrente e Chirivì (la cui
trascrizione è allegata al ricorso) in cui Personé manifestò la sua
intensione di disinteressarsi della vicenda;
6.

violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle
circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Personé Pierpaolo è
fondato.
L’assoluto impedimento a comparire non richiede necessariamente
l’impossibilità in senso fisico di raggiungere la sede giudiziaria, potendo
sussistere anche laddove l’imputato non sia in grado di partecipare lucidamente
ed attivamente al processo. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 47975 del 26/06/2012
dep. 12/12/2012 Rv. 253991. Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la
sentenza che, a fronte di stato febbrile con temperatura di 39 gradi, aveva
ritenuto non assoluto l’impedimento in ragione della possibile assunzione di
antipiretici).
Nel caso in esame è lo stesso Tribunale a dare atto del turbamento
psicologico dell’imputato in relazione all’intervento che il figlio doveva subire, ma
effettuando una valutazione non consentita del rilievo del ruolo che l’imputato
avrebbe avuto nell’udienza in questione.
La Corte d’appello, nel rigettare l’impugnazione della relativa ordinanza ha
ritenuto che l’impedimento dovesse riguardare comunque l’imputato e non un
suo congiunto (p. 6 sentenza impugnata), trascurando la ricaduta emotiva e
psicologica della preoccupazione per l’intervento chirurgico al quale doveva
essere sottoposto il bambino e che pure incideva sulla piena possibilità di
partecipare al dibattimento dell’imputato.

2. In presenza di un motivo di ricorso fondato deve essere dichiarata la
estinzione del reato per prescrizione.
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desistenza volontaria; la Corte territoriale avrebbe trascurato la

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio
limitatamente alla posizione di Personé Pierpaolo per essere il reato estinto per
prescrizione.

3.

Il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Personé è

manifestamente infondato, per la ritenuta – da parte dei giudici di merito esistenza di una accordo fra i due ricorrenti al fine di ottenere una somma di
denaro per evitare l’offerta in aumento.

consistente nell’esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al soggetto
agente (e dunque all’apparenza legale), diviene “contra ius” per l’uso di mezzi
giuridici legittimi diretti a ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti,
come quando la minaccia sia fatta con il proposito di coartare la volontà di altri
per soddisfare scopi personali non conformi a giustizia. (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 119 del 04/11/2009 dep. 07/01/2010 Rv. 246306. Nella fattispecie l’imputato
aveva richiesto una somma di denaro per non partecipare all’asta e non
intralciare l’aspettativa della parte lesa di rientrare in possesso dei beni
pignorati).
È ammissibile il concorso formale tra i reati di estorsione e di turbata libertà
degli incanti, in quanto le due norme hanno differente obiettività giuridica (Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 22200 del 10/04/2013 dep. 23/05/2013 Rv. 256502).

4. Il quarto e quinto motivo di ricorso proposto nell’interesse di Personé
svolgono censure di merito.
La Corte territoriale ha motivato in modo non manifestamente illogico e
pertanto non sindacabile da parte di questa Corte.

5. Il sesto motivo di ricorso proposto nell’interesse di Personé è assorbito
nella pronunzia di estinzione del reato.

6.

In conseguenza delle considerazioni sopra svolte devono essere

confermate le statuizioni civili.

7.

Il primo, secondo e terzo motivo di ricorso proposti nell’interesse di

Migliaccio Alessandro sono manifestamente infondati e svolgono censure di
merito.
Infatti tali motivi, sotto il profilo della violazione della legge processuale e
del vizio di motivazione, tentano di sottoporre a questa Corte un giudizio di
merito, non consentito neppure alla luce della modifica dell’art. 606 lettera e)

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Integra la minaccia costitutiva del reato di estorsione quella che pur

cod. proc. pen. introdotta con L. n. 46/2006, ed inoltre è manifestamente
infondato.
Va premesso che la modifica normativa dell’art. 606 lettera e) cod. proc.
pen., di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo
demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può
estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che
attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà
può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma

È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si
realizza allorché si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non
esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva
ai fini della pronunzia (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 47035 del 03/10/2013 Ud.
dep. 26/11/2013 Rv. 257499).
Attraverso l’indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od
omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della
motivazione.
Ciò peraltro vale nell’ipotesi di decisione di appello difforme da quella di
primo grado, in quanto nell’ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del
devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità,
salva l’ipotesi in cui il giudice d’appello, al fine di rispondere alle critiche
contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non
esaminati dal primo giudice (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4060 del 12/12/2013 Ud.
dep. 29/01/2014 Rv. 258438).
Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere
carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione
una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito.
Nel caso in esame le prove che si assumono travisate non presentano
carattere di decisività nella ricostruzione probatoria operata dal Tribunale e dalla
Corte d’appello.
Infatti i giudici di merito non hanno attribuito un rilievo determinante ai
contatti fra Migliaccio e Personé del giorno 8.6.2005, ma hanno dedotto il
concorso di costui nella richiesta di denaro formulata da Personé a Chirivì Denise
per evitare l’aumento del sesto (come poi avvenuto su incarico di Migliaccio ad
altro legale) nella complessiva vicenda e soprattutto nel fatto che Personé
propose ai Chirivì di contattare direttamente Migliaccio (p. 10 sentenza
impugnata.
In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda
sindacabile in questa sede.

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anche da altri atti del processo specificamente indicati.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non
deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore
possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune
e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una
formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del
30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del
21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

motivazione o la sua manifesta illogicità.
Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti
dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità
degli enunciati che la compongono.

8. Il quarto motivo di ricorso proposto nell’interesse di Migliaccio Alessandro
è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha ritenuto irrilevante l’esame di De Prezzo Fernando
sull’assunto che il ruolo di intermediario di Migliaccio rispetto al De Prezzo era
irrilevante rispetto al concorso nel reato di Migliaccio.
In tale motivazione non vi è alcuna manifesta illogicità.

9. Il quinto motivo di ricorso proposto nell’interesse di Migliaccio Alessandro è
manifestamente infondato.
Questa Corte ha chiarito che è ammissibile il concorso formale tra i reati di
estorsione e di turbata libertà degli incanti, in quanto le due norme hanno
differente obiettività giuridica (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22200 del 10/04/2013
dep. 23/05/2013 Rv. 256502).
Pertanto una volta ravvisati gli elementi del tentativo di estorsione, al più
poteva profilarsi un ulteriore reato di turbativa d’asta (che il ricorrente non ha
interesse a dedurre), ma non l’esclusione della tentata estorsione.

10. Il ricorso proposto nell’interesse di Migliaccio Alessandro deve pertanto
essere dichiarato inammissibile.

11.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
7

Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza di

9. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso ed alla pronunzia di
prescrizione nei confronti di Personé con la conferma delle statuizioni civili
consegue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali
sostenute dalla parte civile Chirivì Denise che si liquidano, come da nota spese in
C 2.500,00, oltre accessori di legge.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a Personé
Pierpaolo per essere il reato estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni
civili.
Dichiara inammissibile il ricorso di Migliaccio Alessandro che condanna al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Condanna entrambi i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute
dalla parte civile Chirivì Denise liquidate in C 2.500,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 14/10/2014.

P.Q.M.

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