Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43354 del 14/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 43354 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NENNA MICHELE N. IL 26/10/1961
avverso la sentenza n. 3320/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
16/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 14/10/2014

-1- Tramite difensore, Nenna Michele, già condannato con doppia conforme- sentenze in data
20.5.2009 del tribunale monocratico di Foggia e in data 16.11.2012/9.1.2013 della corte di appello
di Bari alla pena di mesi dieci,giorni venti di reclusione ed euro 400,00 di multa per il delitto di
ricettazione di reperti archeologici, ricorre avverso la seconda decisione , denunciando, nell’
ordine: a) illegittimità della confisca dei reperti classificati dal n. 1 al n. 17 perchè riconosciuti dallo
stesso giudice non autentici, bensì semplici riproduzioni, ma oggetti passibili di confisca in quanto”
si tratta di falsi oggetto di possibili future attività illecite”; b) illegittimità della confisca dei reperti
autentici in quanto, per irregolarità varie dei verbali di sequestro, gli oggetti potrebbero essere d
altri e non dell’ imputato; c) .erronea applicazione dell’art. 648 comma 2 c.p. per doversi ritenere l’
ipotesi attenuata della ricettazione in considerazione della concessione delle attenuanti generiche e
della mancanza di precedenti specifici dell’imputato; d) si rileva l’avvenuta prescrizione del reato
alla data del 4.12.2012.
-2- Il ricorso non può accogliersi per manifesta infondatezza, da una parte, per svolgere censure di
merito dll’altra.

E’ manifestamente infondato nella parte in iii pretende la restituzione dei 17 reperti
contraffatti, trattandosi di beni incommerciabili, oggettivamente illeciti,tant’è che per
l’art. 178,comma 4 D.Lgs n. n. 42/2004 è sempre ordinata la confisca degli esemplari
contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo
che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è
vietata, senza limiti di tempoi,la vendita nelle aste dei corpi di reato. E non mancano i
giudici di merito di segnalarelAutto tondo il coinvolgimento dell’ imputato nel traffico di
reperti archeologico ed in condotte illecite collegate.
Nel merito si volge il tentativo, proprio del secondo motivo di ricorso, di mettere in dubbio la
disponibilità degli oggetti sequestrati da parte dell’ imputato, per asseriti vizi del verbale di
sequestro che avrebbe attribuito alla detenzione del Manna oggetti invece nella disponibilità di
altro coimputato, tale Basanisi. La rivendicata attenuante poi della speciale tenuità del fatto è stata
correttamente esclusa dai giudici del merito che hanno indicato il rilevante valore dei reperti
archeologici, circostanza che nullifica le deduzioni difensive che tentano vanamente di valorizzare i
dati costituiti dalla concessione delle attenuanti generiche e della mancanza di precedenti specifici a
carico dell’ imputato.
P.Q.M.
La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 14.10.2014.

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso ;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale,Roberto Aniello, per l’ inammissibilità del ricorso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA