Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4335 del 10/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4335 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

Data Udienza: 10/12/2014

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Roberto Aniello che ha concluso per l’inammissibilità dei
ricorsi, Inonche il mteDstire del ricorrente .61isano avv. Emilio
Longobardi che chiesto

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ugnazion

RITENUTO IN FATTO
1. Buoninconti Assunta e Schisano Angelo, moglie e marito,
ricorrono, a mezzo dei loro difensoril avverso l’ordinanza 4 luglio 2014

ordinanza 14 maggio 2014 del G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, ha
sostituito, per la sola Buoninconti, la misura della custodia cautelare in
carcere con quella degli arresti domiciliari.
2. L’ordinanza cautelare ha ad oggetto le attività delittuose di
vari gruppi criminali – uno dei quali facente capo a Sarpa Giuseppe, e
l’altro ai fratelli Schisano Giovanni ed Angelo- che avevano messo su
un’assai proficua organizzazione tesa allo spaccio di sostanza
stupefacente, soprattutto del tipo cocaina, che aveva come acquirenti
persone appartenenti della cd. ‘Napoli bene’, professionisti ed
imprenditori, e che si era attrezzata per rendere di più semplice
fruizione il servizio di spaccio che essi offrivano, organizzandolo a
domicilio attraverso uno stuolo di pusher.
2.1. Tale organizzazione vedeva in Sarpa e negli Schisano i
‘capi’, e nei loro parenti ed in molti affezionati, i gregari, con ruoli e
compiti più o meno fungibili; essa inoltre, in talune sue componenti
(estranee a quelle che interessano in questa sede), a sua volta si
interfacciava anche con associazioni camorristiche della zona, in
particolare il clan Mazzarella.
2.2. Lo svolgimento dei diversi fatti-reato è descritto nel
provvedimento cautelare genetico ed il Tribunale del riesame ha fatto
ad esso integrale riferimento nonché, in particolare, all’informativa
finale redatta dai Carabinieri della Stazione di Napoli Posillipo in data
16 dicembre 2011, la quale sulla scorta delle acquisizioni probatorie
raccolte, offre, a giudizio del riesame, un quadro generale della
riconducibilità delle plurime condotte delittuose, variamente ascritte ai
singoli indagati, all’azione e agli interessi illeciti dei gruppi criminali in

del Tribunale del riesame di Napoli che, in parziale riforma della

3

questione.
CONSIDERATO DIRITTO
La difesa della Buoninconti con un unico motivo di

impugnazione deduce

inosservanza ed erronea applicazione della

legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza per il contestato delitto ex art. 74 d.p.r.
309/90 del capo A), e della invalidità del provvedimento genetico per
Q44′
mancata osservanza dei disposti dell’art. 292 i comma 2 i lettera cffin
punto dei esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi a
fondamento della misura disposta con l’indicazione degli elementi di
fatto, rilevanti, a sostegno.
2. In particolare: a) si prospetta un’acritica e passiva ricezione
da parte del G.I.P. delle richieste del P.M. senza il doveroso vaglio
critico, con una mera elencazione dei dati utilizzati senza
corrispondente apprezzamento del loro valore; b) si lamenta che sia
stato ritenuto il sodalizio criminoso all’organizzazione di tipo familiare
con singoli e scollegati episodi di cessione per i quali la donna poteva
assumere al massimo un ruolo di connivente l trattandosi tra l’altro (capi
U, T, Q2, D3, G3, N4) di fatti cronologicamente fuori dal tempo ciel
commissi delicti che va dal 9 ottobre 2010 ad oggi; c) si contesta il
valore attribuito al tenore delle conversazioni telefoniche intercettate e
delle altre captazioni.
3. Il difensore dello Schisano, pure difensore della ricorrente
Buainconti, prospetta ( con due motivi di impugnazione t le stesse
doglianze dianzi trascritte, lamentando: a) che il Tribunale si occupa
dei soli capi A) ed L6) per i quali vi era la misura impugnata ed
utilizzando in proposito una serie di SMS privi di riscontro; b) che nella
specie è stata acriticamente usata l’informativa di Polizia giudiziaria
senza il richiamo agli elementi pregnanti a sostegno dell’accusa.

1.

4

3.1. Quanto al reato associativo si contesta specificamente la
ricorrenza di una comunanza di intenti ed una suddivisione dei compiti,
trattandosi al contrario di singole condotte tra loro isolate e non

4. Ritiene la Corte che entrambi ì ricorsi siano inammissibili, a
fronte della completa e ragionevole motivazione del Tribunale del
riesame, connotata da una serie coordinata di coerenti e corrette
considerazioni, alle quali i ricorsi oppongono loro diversa e più
benevola interpretazione, teoricamente idonea ad invalidare le
argomentazioni prognostiche sui pericoli di fuga e reiterazione
dell’illecito.
4.2. Così facendo i ricorrenti non tengono conto:
a)

che lo standard probatorio per le misure cautelari non può

essere quello dell’al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime
di comune esperienza, tipico del giudizio di responsabilità;
b) che II tribunale del riesame deve limitare il suo sindacato alle
deduzioni difensive che abbiano una oggettiva incidenza sul
“fumus commissi delicti” senza pronunciarsi su qualsiasi allegazione
che si risolva, come nel caso in esame, in una mera negazione degli
addebiti o in una diversa lettura degli elementi probatori già acquisiti
(cfr. ex plurimis: cass. pen. sez. 4, 13038/13 Rv. 255114).
4.3. I ricorsi vanno quindi dichiarati inammissibili.
4.4. Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 C.P.P., la
condanna dei ricorrenti, ciascuno, al pagamento delle spese processuali
e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che si stima
equo determinare in €. 1000,00 (mille).

correlate da un comune intento.

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P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento

della cassa delle ammende.

delle spese processuali e della somma di €. 1000 ciascuno in favore

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