Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43348 del 08/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 43348 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• CALDERONE Danìel Horacio, nato in Argentina il giorno 20/11/1961;
avverso la ordinanza in data 8/6/2015 del giudice per le indagini preliminari di
Forlì,
visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Fabio Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 3/12/2014, a seguito di appello del Pubblico Ministero
ex art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del
riesame, in riforma dell’ordinanza in data 4/11/2014 del Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Forlì ha applicato a CALDERONE Daniel Horacio
la misura cautelare personale del divieto di dimora nella regione Emilia Romagna
in relazione all’ipotizzato reato di tentata estorsione ai danni di MAZZUCCO
Emilio, gestore dell’albergo ad insegna “Hotel Cantelli”.
Detta ordinanza diveniva definitiva (e quindi esecutiva ex art. 310, comma 3,
cod. proc. pen.) in data 1/4/2015 con sentenza nr. 853 della Corte Suprema.

Data Udienza: 08/10/2015

A seguito della notificazione della stessa al CALDERONE a cura dei Carabinieri, il
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Forlì procedeva alla
fissazione dell’interrogatorio di garanzia dell’indagato. Peraltro nel relativo
verbale redatto in data 8/6/2015 il Giudice dava atto dell’impossibilità materiale
di procedere a detto interrogatorio per irreperibilità dell’imputato il quale,
intimato dai Carabinieri in sede di notifica dell’ordinanza cautelare ad allontanarsi
immediatamente dal territorio dell’Emilia Romagna, provvedeva a ciò senza

2. Ricorre per Cassazione esclusivamente avverso quest’ultimo provvedimento
giudiziario il difensore dell’indagato evidenziando che la fissazione
dell’interrogatorio non sarebbe avvenuta correttamente in quanto, stante la
sopravvenuta irreperibilità dell’interessato, il relativo avviso di fissazione
dell’incombente avrebbe dovuto essere notificato al difensore e, non essendo ciò
avvenuto, la misura cautelare avrebbe perso efficacia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto
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Il ricorrente tramite il difensore di fiducia impugna infatti l’ordinanza del giudice
delle indagini preliminari che, in sede d’interrogatorio di garanzia conseguente
alla esecutività dell’ordinanza del tribunale del riesame di Bologna che in data
27.11.2014 aveva applicato la misura cautelare del divieto di dimora in Emilia
Romagna, dava atto dell’impossibilità di procedere all’interrogatorio dell’imputato
perché irreperibile.
Lamenta in particolare la violazione dell’art.178,

10 comma lett. c) cod. proc.

pen. per avere la polizia giudiziaria tentato la notifica del decreto di fissazione
dell’interrogatorio presso il domicilio del Calderone e non presso lo studio del
difensore domiciliatario, con conseguente inefficacia della misura cautelare.

2. A prescindere dalla circostanza che l’eccezione non risulta formulata nel corso
dell’udienza fissata per l’interrogatorio alla quale era presente il difensore di
fiducia, sia pure mediante delega ad altro avvocato, trattasi di questione che
determinerebbe semmai l’estinzione della custodia cautelare ex art. 320 cod.
proc. pen. per mancato espletamento dell’interrogatorio formale entro il termine
previsto dall’art.302 cod. proc. pen.

2

lasciare un recapito per le successive notificazioni.

Tale declaratoria d’inefficacia è di evidente competenza del giudice per le
indagini preliminari ed il relativo provvedimento può essere impugnato nelle
forme di legge.
Non è ricorribile pertanto per cassazione l’ordinanza del gip che dispone sulla
validità dell’interrogatorio di garanzia, presupposto di efficacia della misura
cautelare esecutiva, in assenza di una valutazione del giudice competente

3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 8 ottobre 2015.

sull’eccepita inefficacia dell’ordinanza applicativa della misura stessa.

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