Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4334 del 10/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4334 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI
Data Udienza: 10/12/2014

G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, ha annullato l’impugnato
provvedimento in relazione al capo Q3) nei confronti di Schisano Ciro,
sostituendo per lui la misura della custodia cautelare in carcere con
quella degli arresti domiciliari, confermando nel resto anche per ciò che
attiene alla posizione di Giuseppe Sarpa.
2. Per il Tribunale della libertà le emergenze investigative di cui
dà contezza il G.I.P. , sono tali da evidenziare l’esistenza di una sia
pure semplice struttura operativa stabile e radicata sul territorio,
l’ambito specifico di azione della stessa, l’impiego di mezzi strumentali,
funzionali al perseguimento degli scopi, la distribuzione dei ruoli e delle
funzioni tra più soggetti cooperanti, l’esistenza di strategie attuative
del progetto illecito abituali e condivise, e dunque, la sussistenza di un
accordo tra più persone finalizzato alla iterazione di più condotte
omogenee, che consente di inquadrare l’attività criminosa organizzata
nell’ambito dei parametri giurisprudenziali ricordati.
2.1.

Schisano Ciro

è stato ritenuto parte di questa

associazione: il suo ruolo di pusher stabile, ‘inquadrato’, è risultato
funzionale alla esistenza ed allo sviluppo del sodalizio e del suo
programma al pari degli altri, essendo fin troppo palese la analoga
importanza rivestita da chi si occupa di rifornimento, chi tiene i contatti
con i clienti, chi consegna ecc.
2.2. Nel suo caso, per la gravata ordinanza, la frequenza delle
consegne, la sua disponibilità totale al servizio dei fratelli Schisano in
qualità di addetto alle consegne, è sintomatica della coscienza e
volontà di appartenere ad un meccanismo più ampio e di cooperare
con la propria azione in uno a quella degli altri al funzionamento dello

di Napoli che, in parziale riforma della ordinanza 14 maggio 2014 del

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stesso; egli è continuamente `comandato’ di recapitare cocaina ai vari
acquirenti e questo certamente consente di ritenerlo una rotella del più
ampio ingranaggio che lui contribuisce a far girare; i clienti, alcuni dei

bisogno di presentarsi a loro, effettua lo scambio ‘in automatico’, lui è
parte della associazione.
2.3. Osserva il Tribunale che il grave quadro indiziario non è
attenuato dalla circostanza che le captazioni diano contezza di un
contributo limitato nel tempo, trattandosi comunque di un tempo
apprezzabile.
3. L’esistenza di vari nuclei organizzati che interagiscono tra
loro dando vita ad un’unica contestazione vede uno dì questi
Sarpa Giuseppe,

raggrupparsi intorno a

a De Palo Guido,a

Campolongo Ciro.
3.1. Per il Tribunale, il compendio indiziarìo gravante sul Sarpa
va definito grave e risalente nel tempo ycome è desumibile dalle parole
del Gison che al telefono con De Gaetano ricorda l’ antico lavoro del

k

A

Sarpa ed i suoi primi pusher e che racconta come questi siano stati
sbaragliati dalli arrivo del cognato Campolongo Ciro (conv. 6819 dcl 14
dicembre 2009). Del resto che il Sarpa abbia con il Gison rapporti
risalenti nel tempo e consolidati è chiaro dal sollievo con cui questi
accoglie la notizia che l’ amico ha ripreso ad occuparsi in prima persona
del narcotraffico ( conv 4242 del 20 novembre 2009).
3.2. Gravi indizi lo attingono infine per tutti i fatti contestati, ed
altresì per la partecipazione all’associazione da lui gestita con ruolo
apicale: va solo aggiunto, in risposta alla difesa che assume che egli dal
29 novembre 2009 era detenuto in carcere, che le chiare conversazioni
intercettate ed agli atti documentano che il Sarpa anche a dicembre si
trovava agli arresti domiciliari ed era in condizione di interloquire con i
suoi sodali, non sono smentite dalla posizione giuridica prodotta — ma

quali rivenditori a loro volta, ormai lo conoscono, egli non ha nemmeno

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anche da quella acquisita dal Tribunale dalla quale non si evince che il
Sarpa fosse stato tradotto in carcere in quel periodo: egli si trovava agli
arresti domiciliari ed era necessitato ad avvalersi di terze persone per

Campolongo Maria, sorella di Ciro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di Ciro Schisano con un unico motivo di
impugnazione deduce inosservanza ed erronea applicazione della
legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della violazione delle
norme di cui agli artt. 74 d.p.r. 309/90 e 273 cod. proc. pen. in punto
di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza.
1.1. Ad avviso della difesa:
a) il reato associativo sarebbe stato affermato sulla scorta di
una specie di suggestione per il contesto sociale in cui si sarebbero
verificati i presunti episodi di cessione della sostanza ed inoltre la
“stabilità dell’accordo”, ma, soprattutto la consapevolezza della
partecipazione ad un sodalizio criminoso sono prive di motivazione /
limitandosi l’ordinanza a richiamare i numerosi episodi di cessione del
capo T2) con la illogica asserzione che la figura dello Schisano
emergerebbe con certezza solo il 21 dicembre 2009 nel caso della
cessione a tale Marc0;
b) mancherebbe la prova di almeno tre persone partecipanti ed
2ipecs
il tempo in considerazione è limitato dal 21 dicembre\rà1 12 gennaio
2010;
c) la partecipazione dello smercio della droga in favore dei
fratelli Schisano consegue ad un volo pindarico dell’estensore che
ipotizza che il Ciro di cui parlano appunto i fratelli Angelo e Giovanni
Schisano sia proprio l’odierno ricorrente;
d) difetta il dolo del delitto e la consapevolezza che lo sostiene,
posto che nella specie il ricorrente ha intrattenuto rapporti stabili

continuare nei suoi traffici, in particolare della sua compagna

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esclusivamente con Angelo Schiesano e nulla sa o può sapere degli
altri riferiti sodali.

2.La difesa di Sarpa

con un primo motivo prospetta

nonché vizio di motivazione sotto il profilo dellressa osservanza dei
et ,
disposti dell’a rt . 2921 comma 2 ) lettera b) e c)li in punto di descrizione
dei fatti e di esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli
indizi a fondamento della misura disposta.
2.1. Con un secondo motivo si lamenta ancora violazione di
legge e vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e
sui criteri di scelta della misura i attesa «la vetustà» dei fatti e
l’eccezionalità della misura custodialistica.
3. Ritiene la Corte, come peraltro già deciso per l’analoga
posizione dei ricorrenti Schisano Angelo e Buoninconti Assunta, che le
doglianze, come sopra esposte non superino il vaglio dell’ammissibilità.
3.1. Invero, per ciò che attiene alla dedotta insussistenza dei gravi
indizi dì colpevolezza, sostenuta nei due ricorsi con argomentazioni
che tendono a contestare la idoneità e la coerenza del tessuto
motivazionale su cui si fonda l’ordinanza impugnata, va ribadito che,
in tema di difetto di motivazione il sindacato di legittimità sulla
motivazione del provvedimento impugnato è limitato alla verifica di un
coerente e logico apparato argomentativo.
3.2. Ne deriva che il vizio logico della motivazione, anche sotto il
profilo del travisamento del fatto, deve essere riscontrato e
specificamente individuato tra le diverse proposizioni contenute nel
testo della motivazione stessa, senza alcuna possibilità di ricorrere al
controllo delle risultanze processuali.
3.3. Non è infatti consentito al giudice della legittimità compiere
una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di

(genericamente) inosservanza ed erronea applicazione della legge,

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merito, per sovrapporre a quest’ultima la propria valutazione in ordine
alla affidabilità delle fonti di prova e la propria interpretazione delle
risultanze processuali (cfr. ex plurimis: cass. pen. sez. 5, 46124/2008

3.4. Nella specie il Tribunale del riesame ha analiticamente
soppesato le diverse circostanze fattuali ascritte in via di accusa agli
indagati, ritenendo in concreto realizzate le condizioni oggettive e
soggettive per l’assunta misura cautelare personale.
3.5. In conclusione: a fronte di una

adeguata struttura

motivazionale, nei termini dianzi riassunti, le impugnazioni si limitano a
contrastare la decisione cautelare sul terreno del merito, e delle
possibili interpretazioni alternative, prospettando circostanze di fatto
prive di risalto nella presente sede, e di per sè inidonee ad incrinare la
coerenza intrinseca dell’iter logico seguito dai giudici del riesame e
posto a ragionevole fondamento dell’ordinanza impugnata.
3.6.

ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili con

condanna dei ricorrenti alle spese del processo e, ciascuno, alla somma
che si ritiene equa di €. mille in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di
€. 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
C , .1 deciso in Roma il giorno 10 dicembre 2014
Il ons* liere àte sore

Rv. 241997; cass. pen. sez. 2, 42851/2002 Rv. 223411).

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