Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43339 del 15/10/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 43339 Anno 2014
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IRIMIE DANIEL CATALIN N. IL 08/10/1993
avverso l’ordinanza n. 67/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
16/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott. it>plz eil4li E UE.12–1
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Uditi difensor Avv.;

9o)

Data Udienza: 15/10/2014

Considerato in fatto

1. Con sentenza del 16.9.2014 la Corte di appello di Bologna ha disposto la
consegna di Daniel Catalin IRIMIE all’autorità Giudiziaria della
Repubblica Tedesca a seguito di mandato di arresto europeo emesso il
16.6.2014 da parte della Autorità giudiziaria di AMTSGERICHT
WUPPERTAL per i reati di furti organizzati o con l’uso di armi commessi

2.

dal 4.12.2013 al 12.1.2014.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo del
difensore, lo IRIMIE deducendo con unico ed articolato motivo violazione
ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all’art.
19 co. 1 lett. c) I.n. 69/2005 per la mancata subordinazione della
consegna all’autorità straniera del prevenuto all’esecuzione della
eventuale pena e/o misura privativa della libertà in Italia, paese di
stabile residenza sin dal 2007 come risulta dalla documentazione
allegata ed anche dagli atti dello stesso procedimento cautelare, non
risultando congruo per negare il radicamento il riferimento alla
carcerazione patita in Germania nel 2014 e la emergenza del mandato di
arresto secondo la quale il ricorrente risulterebbe senza fissa dimora in
Germania, contraddittoriamente considerata.

Ritenuto in diritto

1.

Il ricorso è fondato.

2.

La Corte bolognese ha rigettato la istanza difensiva ai sensi dell’art. 19
lett. c) I.n. 69/2006 negando il radicamento del ricorrente in Italia non
risultando avere stabile attività lavorativa e, al contrario, emergendo la
occasionalità della sua presenza nello Stato in relazione alla riferita
carcerazione nel Gennaio 2014 per oltre un mese in Germania, ove
risulta essere senza fissa dimora.

3.

In tema di mandato d arresto europeo, se la persona richiesta in
consegna ai fini di un’azione penale è un cittadino italiano o risulti
residente nello Stato, la condizione del reinvio prevista dall’art. 19 lett.
c) L. n. 69 del 2005 costituisce un requisito di legittimità della decisione
di consegna, ogniqualvolta non vi sia un’espressa diversa richiesta
dell’interessato. Ne consegue che la Corte d’appello deve sempre

2

,..

verificare, prima di far luogo alla consegna, quale sia la nazionalità e la

(

I

residenza della persona richiesta (Sez. 6, n. 28236 del 15/07/2010,
Mahmutovic, Rv. 247830).
3.

La nozione di residenza che viene in considerazione per l’applicazione
dei diversi regimi di consegna, prescinde dall’assenza di residenza
anagrafica ma presuppone l’esistenza di un radicamento reale e non
estemporaneo dello straniero nel territorio dello Stato, da verificarsi
sulla base di indici concorrenti, quali la legalità della sua presenza in
Italia, l’apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la

la fissazione in Italia della sede principale degli interessi lavorativi, il
pagamento di eventuali oneri contributivi e fiscali. (Sez. 6, n. 46494 del
20/11/2013, Chiriac, Rv. 258414).
4.

Peraltro, la previsione del ricorso per cassazione “anche per il merito”
attribuisce alla Corte di cassazione la possibilità di verificare gli
apprezzamenti di fatto operati dal giudice della consegna, ma non le
conferisce poteri di tipo sostitutivo o integrativo, e tanto meno
istruttorio, a fronte di carenze documentali ed informative su aspetti
determinanti ai fini della consegna e della giurisdizione dello Stato
italiano (Sez. 6, n. 19597 del 22/05/2012, Kuka, Rv. 252511).

5.

In applicazione del principio è stato insegnato che, qualora la persona
richiesta sia cittadino di altro Paese membro dell’Unione Europea ed
abbia chiesto di scontare la pena in Italia, allegando dati e circostanze
specifiche e non pretestuose in ordine alla condizione dello stabile
radicamento nel territorio, la Corte d’Appello è tenuta a svolgere ogni
opportuna verifica sull’operatività della causa ostativa alla consegna
prevista dall’art. 18, comma primo, lett. r), della L. 22 aprile 2005, n.
69, non spettando tali valutazioni alla Corte di cassazione, cui difettano
poteri sostitutivi o di integrazione istruttoria (Sez. 6, n. 41910 del
07/10/2013, Bobiti, Rv. 257023). E il principio si attaglia anche al
diverso caso – quale quello in esame per certo verso speculare – del
mandato di arresto di natura processuale e, quindi, alla ipotesi di cui
all’art. 19 co. 1 lett. c) I.n. 69/2005.

6.

Ritiene la Corte che – da un lato – la palese insufficienza delle
considerazioni che hanno giustificato la reiezione del profilo oggi oggetto
di ricorso, in quanto la occasionalità della presenza in Italia non può
essere logicamente desunta dalla pregressa breve carcerazione in
Germania e dal fatto che in detto paese il ricorrente sia privo di fissa
dimora; dall’altra, la dichiarata residenza in Italia nonché del luogo di

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distanza temporale tra quest’ultima e la condanna conseguita all’estero,

svolgimento della attività lavorativa – ove risulta anche essere stato
autorizzato a recarsi – all’atto della identificazione del ricorrente,
regolarmente munito di carta di identità rilasciata dal comune di
Bagnacavallo (RA), in uno alla documentazione oggi offerta dalla difesa
in ordine alla residenza in Italia del ricorrente sin dal 2007, alla
frequenza scolastica ed alla attività lavorativa svolta in Italia dal 2009,
impongano un nuovo e più adeguato accertamento da parte della Corte
di merito sul punto del dedotto radicamento.

sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto.
8. Vanno disposti gli adempimenti di cui all’art. 22 co. 5 I.n. 69/2005.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra
sezione della Corte di appello di Bologna. Manda alla cancelleria per gli
adempimenti di cui all’art. 22 co. 5 I.n. 69/2005.
Così deciso in Roma, 15.10.2014.

7. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio ad altra

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