Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43338 del 02/10/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 43338 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MELE ALFONSO N. IL 30/05/1958
LEGNANTE SERGIO N. IL 08/12/1961

avverso l’ordinanza n. 1128/2014 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
23/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lptre/sentite le conclusioni del PG Dott. Iacoviello per il rigetto

Uditi dife sor Avv.;

Data Udienza: 02/10/2014

27501/14 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma con ordinanza del 23.4.2014 ha confermato la misura
cautelare della custodia in carcere deliberata nei confronti, tra gli altri, anche di
Alfonso Mele e di Sergio Legnante, funzionari dell’ENAC, dal locale GIP il 3.4.2014,
per reati associativo e di diversa indole (turbativa d’asta, frode in pubbliche

contesto di gare per l’affidamento di lavori di manutenzione e ristrutturazione negli
aeroporti di Ciampino, Aquino ed altri minori del Lazio, gestite dall’ENAC.

2. Tre i motivi proposti dal difensore nell’interesse di Sergio Legnante:
– erronea applicazione e difetto di motivazione in relazione all’art. 274 lett. c)
c.p.p.,
– erronea applicazione e difetto di motivazione in relazione all’art. 274 lett. a)
c.p.p.,

erronea applicazione dell’art. 292 lett. c-bis), mancanza e manifesta

illogicità della motivazione in relazione all’inefficacia della misura degli arresti
domiciliari con divieto di comunicazione con persone estranee, stante anche la già
avvenuta perquisizione dell’abitazione.

3. Nell’interesse di Alfonso Mele il difensore ricorre enunciando due motivi:
– inosservanza o erronea applicazione dell’art. 353 c.p., in relazione ai capi B,
F, G, H, N, S, Z, BB, nella sua qualità di responsabile unico della procedura;
– “mancata e manifesta illogicità della motivazione” per la mancata analisi di
quanto dedotto in memoria e in udienza, in particolare sulla buona fede di Mele
nell’invitare diverse società che facevano capo ad unico dominus e sull’assenza di
suo personale profitto; quanto ai capi C, I, R, T (reati di frode in pubbliche
forniture) il ricorrente deduce di non aver avuto competenze e possibilità per
accorgersi delle contestate divergenze; quanto al delitto di partecipazione
associativa, la sua condotta nell’episodio del subappaltatore Bernacchi (con
contestazione di un’irregolarità che lo aveva indotto ad abbandonare il lavoro,
concluso dall’appaltatrice MGM) avrebbe comprovato l’insussistenza del contestato
legame associativo, anche i rapporti con l’ex collega Guerrini appartenendo alla
fisiologia della pregressa conoscenza.

forniture, falso, corruzione), tutti consumati, secondo le imputazioni provvisorie, nel

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.

2

RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Risulta da atti sopravvenuti che entrambi gli indagati sono stati rimessi in
libertà, rispettivamente il 7.7.14 Mele e il 1.9.14 Legnante.
Da ciò l’inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta mancanza di interesse alla
loro decisione.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta mancanza di interesse.

Così deciso in Roma, il 2.10.2014

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