Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43325 del 15/07/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 43325 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Mladenov Toshko, nato il 2 giugno 1979
Apostolov Vasil, nato il 26 settembre 1977
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 22 novembre 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Vincenzo Geraci, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

Data Udienza: 15/07/2014

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 22 novembre 2013, pronunciata ex art. 444 cod. proc.
pen., il Gip del Tribunale di Lecce ha applicato agli imputati la pena da questi
richiesta, per il reato di cui agli articoli 110 cod. pen., 291-bis, 291-ter del d.P.R. n.
43 del 1973, loro contestato per avere, in concorso tra loro, introdotto nel territorio
dello Stato, trasportato e detenuto kg 79.600 di tabacchi lavorati esteri.
2. – Avverso la sentenza l’imputato Apostolov ha proposto, tramite il difensore,

attenuanti generiche, che sarebbero state negate solo in forza del precedente penale a
suo carico, e l’eccessività della pena; 2) l’erroneità della motivazione quanto alla
confisca dell’auto di proprietà del ricorrente, che non era stato utilizzata per
commettere il reato contestato.
3. – La sentenza è stata impugnata, tramite il difensore, anche dall’imputato
Mladenov, il quale ha dedotto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche e l’eccessività della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su motivi formulati in modo non
specifico.
Gli imputati si limitano, infatti, ad asserire, senza alcun concreto riferimento al
provvedimento impugnato, che il giudice non avrebbe concesso le circostanze
attenuanti generiche, perché avrebbe tenuto conto dei loro precedenti penali. Gli
stessi imputati omettono, inoltre, di specificare se le circostanze attenuanti generiche
fossero state, nel caso concreto, oggetto dell’accordo per l’applicazione della pena,
come richiesto dall’art. 444, comma 2, c.p.p., mentre, dalla lettura della sentenza
impugnata, si desume che gli imputati non avevano richiesto l’applicazione di dette
circostanze.
Quanto alla pena, espressamente richiesta delle parti nella misura indicata in
sentenza, i ricorrenti si limitano a dedurne l’eccessività senza formulare alcun rilievo
critico alla motivazione della sentenza impugnata.
Quanto, infine, alla confisca, obbligatoria ex art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973,
il ricorrente Apostolov si limita ad asserire, senza sviluppare alcuna argomentazione
sul punto, che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, l’auto di sua proprietà
non sarebbe stata utilizzata per trasportare tabacchi lavorati esteri di contrabbando. E
tale ultima censura si risolve, comunque, in una contestazione di natura fattuale,

ricorso per cassazione, deducendo: 1) il mancato riconoscimento delle circostanze

essendo relativa alla pretesa mancanza di un nesso tra il veicolo e il reato commesso;
contestazione inammissibile in sede di legittimità.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.

somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.500,00.
P.Q. M .
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 ciascuno in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2014.

proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della

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