Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43322 del 02/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 43322 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Sisti Pasquale, nato a Lauria il 01/03/1976
avverso l’ordinanza del 14/03/2014 del Tribunale della libertà di Potenza
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo
Canevelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Domenico Amodeo che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso;

Data Udienza: 02/07/2014

RITENUTO IN FATTO

1. E’ impugnata l’ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale della libertà
di Potenza ha respinto il ricorso proposto da Pasquale Sisti, confermando il
decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente emesso
in data 13 febbraio 2014 dal GIP presso il Tribunale di Lagonegro.
A Pasquale Sisti è contestato, in via cautelare, il reato previsto dall’art. 4 del
d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 per avere, in qualità di legale rappresentante della

novembre 2011 – elementi attivi inferiori al reale, per un importo di IVA evasa
pari ad C 1.737.388,00.

2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza, ricorre Pasquale Sisti, tramite
il difensore, affidando la doglianza ad un unico motivo con il quale deduce
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza ed
erronea applicazione degli artt. 19, comma 2, e 24 ss. d.lgs. 8 giugno 2001, n.
231, art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 1, comma 143, legge 27
dicembre 2007, n. 244 sul rilievo che oggetto del sequestro sarebbe stato un
bene immobile appartenente alla C.D.R. s.r.l. e dunque insuscettibile di ablazione
non consentita per i reati tributari dal d.lgs. n. 231 del 2001 ed avendo il
Tribunale cautelare con apodittica motivazione affermato che

“il decreto

impugnato espressamente interessa i beni nella disponibilità di Sisti Pasquale,
odierno indagato, e non della società della quale egli risulta amministratore
nonché socio unico”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorrente sostanzialmente denuncia un vizio radicale della motivazione
sul rilievo che il tribunale distrettuale avrebbe apoditticamente affermato che il
bene sequestrato apparterebbe all’indagato, mentre invece sarebbe, secondo
l’assunto del ricorrente, di proprietà della società.
In tale ultimo caso, siccome il sequestro per equivalente non è consentito in
materia di reati tributari quantunque essi siano stati commessi nell’interesse di
una società (salvo il caso, nella specie non sussistente, della società schermo) il
provvedimento impugnato sarebbe stato adottato per violazione della legge
penale e la motivazione dell’ordinanza che lo ha confermato sarebbe attinta
anche dal vizio di travisamento della prova (cautelare) deducibile in cassazione,
ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., e che può essere desunto non solo
2

CDR srl, indicato – nella dichiarazione sui redditi del 2010 presentata in data 27

dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo
specificamente indicati, essendo configurabile quando si introduce nella
motivazione una informazione rilevante inesistente nel processo o quando si
omette la valutazione di una prova che, esistente nel processo, sia decisiva ai fini
della decisione.
Nel caso di specie, posto che la ratio decidendi fonderebbe sua una
motivazione apparente, il vizio radicherebbe anche la violazione di legge
rilevabile, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., con il mezzo di gravame

Tuttavia una siffatta violazione deve desumersi dal testo del provvedimento
impugnato o da altri atti specificamente indicati nel ricorso, non potendo l’atto di
gravame limitarsi ad invitare la Corte alla lettura degli atti processuali, il cui
esame diretto è alla stessa precluso.
L’atto di gravame, che denuncia il vizio di motivazione, deve perciò
contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza,
oltre alle argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte nei
confronti del provvedimento impugnato, anche la specifica indicazione degli “altri
atti del processo”, con riferimento ai quali, nella formulazione dell’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen., può essere configurato il vizio di motivazione
denunciabile in sede di legittimità, allorquando lo stesso non sia direttamente
desumibile dal testo del provvedimento impugnato.
Tale onere può essere soddisfatto nella maniera ritenuta più adeguata,
quale, a titolo esemplificativo, l’integrale riproduzione dell’atto nel testo del
ricorso, l’allegazione al ricorso stesso di copia dell’atto, la segnalazione della
precisa collocazione dell’atto nel fascicolo processuale di merito o, in qualsiasi
altro modo, purché l’allegazione sia tale da non costringere la Corte di
cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa
di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581,
comma 1, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006,
Capri, Rv. 233773).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha osservato l’onere di specifica
individuazione degli atti processuali che intende far valere per comprovare il
proprio assunto, che pertanto è sfornito di qualsiasi fondamento, limitandosi a
formulare una critica priva della necessaria specificità.

3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale
e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello

3

azionato.

del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende,
equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro
1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso il 02/07/2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA