Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43320 del 21/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 43320 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Alfano Roberto, nato a Palermo il 25/02/1966;
avverso la sentenza del 20/06/2013 della Corte d’appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario
Maria Stefano Pinelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11.4.2011 il Tribunale di Palermo, all’esito di
giudizio abbreviato dichiarò Alfano Roberto responsabile del reato di ricettazione
e – ritenuta l’ipotesi lieve prevalente sulla recidiva, con la diminuente per il rito lo condannò alla pena di mesi 5 giorni 10 di reclusione ed C 200,00 di multa.
L’imputato fu assolto dal reato di cui all’art. 171

ter legge 633/1941 per

insussistenza del fatto.

2. l’imputato propose gravame e la Corte d’appello di Palermo, con sentenza
del 20.6.2013, confermò la pronunzia di primo grado.

3. Ricorre per cassazione l’imputato personalmente deducendo:

Data Udienza: 21/10/2015

1. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto l’affermazione di
responsabilità si fonda su ipotesi investigativa non suffragata da elementi
certi; l’imputato trasportava cd che intendeva portare al macero; anche
alla luce dell’intervenuta assoluzione dal reato di cui all’art. 171 ter legge
633/1941 si deve escludere l’esistenza del reato presupposto;
2.

violazione di legge sulla ritenuta recidiva, alla luce della facoltatività della
stessa, senza accertare se la ricaduta nel reato fosse espressione di
spiccata pericolosità;
violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti
generiche con giudizio di prevalenza, alla luce del comportamento
collaborativo, nonché alla misura della pena; peraltro i precedenti sono
relativi a fatti da ritenersi depenalizzati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di
merito.
La Corte territoriale ha ritenuto che i cd trasportati dall’imputato fossero
compendio di illecita riproduzione con fine di profitto e non detenuti a fini
personali (p. 4 sentenza impugnata).
In tale motivazione non vi è alcuna manifesta illogicità o violazione di legge
che la renda sindacabile in questa sede.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure
di merito.
La Corte territoriale ha rilevato che l’imputato era stabilmente dedito a
siffatta attività, avendo riportato 11 condanne per commercio di materiale
audiovisivo illecitamente riprodotto.

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di
merito.
Le circostanze attenuanti generiche sono state escluse alla luce della
quantità del materiale e dell’abituale attività illecita.
La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una
valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti
dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del giudice
dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione
alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione
della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non
eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e
2

à

3.

globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli
specificamente segnalati con i motivi d’appello (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del
20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. n. 155508; n. 148766; n.
117242).

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere

profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/10/2015.

condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi

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