Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43317 del 21/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 43317 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Perotto Marco, nato a Feltre il 22/02/1971;
avverso la sentenza del 20/06/2013 della Corte d’appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario„
Maria Stefano Pinelli, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia
annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14.7.2009 il G.U.P. del Tribunale di Belluno, all’esito di
giudizio abbreviato, dichiarò Perotto Marco responsabile del reato di cui all’art.
73 comma 1 bis D.P.R. 309/1990 e – ritenuta l’ipotesi di cui al comma 5 del
citato articolo equivalente alla recidiva, con la diminuente per il rito – lo
condannò alla pena di anni 1 di reclusione ed C 3.000,00 di multa, confisca e
distruzione dello stupefacente.

2. l’imputato propose gravame e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza
del 12.11.2010, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ritenuta la
prevalenza della circostanza attenuante sulla recidiva, ridusse la pena a mesi 10
di reclusione ed C 3.000,00 di multa.

Data Udienza: 21/10/2015

3. A seguito di ricorso dell’imputato la Corte suprema di cassazione, Sezione
6 penale, con sentenza n. 3706 delgiorno 8.1.2013 dep. 23.1.2013 annullò con
rinvio la sentenza di appello per difetto di motivazione, in quanto si limitava a
richiamare la prima pronunzia pur a fronte di specifiche censure, mentre la
richiesta della pena del lavoro di pubblica utilità, avanzata in udienza nel corso
del giudizio di primo grado, deve ritenersi “personale”, essendo stata formulata
dal difensore alla presenza del proprio assistito e, quindi, postulando in suo

4. La Corte d’appello di Venezia, quale giudice di rinvio, con sentenza del
20.6.2013, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ritenuta la
prevalenza della circostanza attenuante sulla recidiva, ridusse la pena a mesi 10
di reclusione ed C 3.000,00 di multa.

5. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore, deducendo:
1. violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del
travisamento della prova, in ordine ai caratteri per la sussistenza
dell’attività di spaccio; la giurisprudenza di legittimità è concorde nel
ritenere che per poter affermare la sussistenza dell’attività di spaccio il
giudice deve valutare se le modalità di presentazione e le altre
circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente
personale della detenzione (citando Cass. Sez, 6 sent. n. 3513 del
12.1.2012); gli elementi indicato dalla Corte d’appello ovvero la
detenzione di droga di diversa tipologia, già suddivisa in dosi, mentre si
trovava all’esterno di un locale pubblico, non sono tali da escludere la
finalità esclusivamente personale della detenzione; l’asserita incongruità
di tali elementi con l’uso personale non è motivata; non è stato valutat
quantitativo delle sostanze (5,0667 dosi medie singole di cocaina e 3,76
dosi medie singole di eroina) è compatibile con l’uso personale; le
modalità di presentazione dovevano essere valutate alla luce delle
dichiarazioni dell’imputato e dell’assenza di denaro; l’uso personale è
compatibile con i precedenti dell’imputato; non è l’imputato a dover
dimostrare la destinazione all’uso personale dello stupefacente;
2.

violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il quadro probatorio
descritto in sentenza ha mero valore indiziario tale da offrire spiegazioni
alternative e quindi non consente di superare il dubbio ragionevole sulla
responsabilità dell’imputato; le massime di esperienza citate si risolvono
in congetture; il possesso di stkpe,facenti davanti ad un bar non implica di
per sé la volontà di ricercare acquirenti, mentre il possesso di droghe di

2

nome e per suo conto.

diverso tipo non consente di ritenere che fosse finalizzato a soddisfare
esigenze diverse dei consumatori;
3.

vizio di motivazione anche per travisamento della prova in relazione alla
ritenuta destinazione dello stupefacente allo spaccio desunta dal trasporto
in luogo pubblico e dalla suddivisione della droga in dosi ed alla diversa
tipologia di stupefacenti ed al ritenuto contrasto delle dichiarazioni
dell’imputato ed alla volontà di costituire una scorta di stupefacenti; non
vi sono indicazione per le quali Perotto si stesse soffermando davanti al

binari all’uscita e Perotto, proveniente da Padova; Irimputato ha spiegato
di aver acquistato la droga già suddivisa in dosi; quanto alle diverse
tipologie di droga Perotto ha dichiarato di far uso sia di eroina che di
cocaina; le dichiarazioni dell’imputato di essere assuntore di stupefacenti
non sono in contrasto con quelle di non considerarsi tossicodipendente; la
volontà di costituire una scorta di droga non è incompatibile con il
trasporto nel cappuccio del giaccone; sono illazioni quelle della Corte
territoriale sull’investimento economico;
4.

violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta
di sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità; la
qualità di assuntore di stupefacente non può essere esclusa solo per
l’assenza di documentazione del SERT; i precedenti sono risalenti nel
tempo e manca finalità rieducativa;

5.

vizio di motivazione sulla determinazione di una pena base in misura
superiore al minimo edittale sulla sola base delle due tipologie di droga.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo, secondo e terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati
e svolgono censure di merito.
In materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della
droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del
consumo, viene effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le
circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di
apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della
mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Cass. Sez. 6, Sentenza
n. 44419 del 13/11/2008 dep. 28/11/2008 Rv. 241604).
Nel caso in esame la Corte territoriale ha motivato l’affermazione di
responsabilità in ragione dei seguenti elementi: possesso di droga di diversa
tipologia (eroina e cocaina), all’uscita del bar della Stazione ferroviaria di Feltre,
ritenuta zona esposta a controlli di polizia, di discrasie nelle prime dichiarazioni

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bar; il bar della stazione di Feltre è luogo di passaggio per andare dai

sull’uso saltuario di droga e poi di assuntore abituale di entrambi i tipi di droga;
l’aver l’imputato riferito di essersi recato a Padova in compagnia di Padoan Fanny
ove aveva acquistato la droga, e da dove stava tornando, ma l’essere stato solo
al momento del controllo; l’aver l’imputato dichiarato di volersi costitlife una
scorta, ma di non aver avuto disponibilità di denaro e di aver chiesto un prestito
al proprio padre; l’irrilevanza dell’assenza di strumenti per pesatura e
confezionamento della droga dal momento che le dosi erano già confezionate;
l’assenza di collegamenti al SERT induceva ad escludere lo stato di

In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda
sindacabile in questa sede e non vi è alcun travisamento della prova.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non
deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore
possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune
e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una
formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del
30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del
21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza di
motivazione o la sua manifesta illogicità.
Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti dipende
anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli
enunciati che la compongono.

2. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di
merito.
Anzitutto va rilevato che, in tema di reati concernenti gli stupefacenti,
perché sorga l’obbligo del giudice di verificare l’esistenza dei presupposti per
l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all’art.
73, comma quinto bis, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario che l’imputato indichi
in modo sufficientemente preciso l’esistenza di elementi utili ai fini
dell’accertamento delle condizioni normative richieste (Cass. Sez. 7, Ordinanza
n. 48396 del 26/09/2013 dep. 03/12/2013 Rv. 258407. Fattispecie in cui la
Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di rigettare la
richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica
utilità supportata dalla mera affermazione dell’imputato del proprio stato di
tossicodipendenza).
Nel caso in esame lo stato di tossicodipendenza è stato ritenuto meramente
affermato dalla Corte di rinvio.
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tossicodipendenza.

In secondo luogo l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di
pubblica utilità, prevista in caso di riconoscimento della circostanza attenuante
della lieve entità del fatto per i reati in materia di stupefacenti, è rimessa
all’apprezzamento discrezionale del giudice (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6876 del
27/01/2011 dep. 23/02/2011 Rv. 249542).
La Corte territoriale ha ritenuto di non poter sostituire la pena detentiva con
lavoro di pubblica utilità in ragione dell’età dell’imputato e dei suoi precedenti

3. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di
merito.
La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una
valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti
dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del giudice
dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione
alle obiezioni mosse con ì motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione
della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non
eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e
globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli
specificamente segnalati con i motivi d’appello (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del
20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. n. 155508; n. 148766; n.
117242).

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/10/2015.

penali.

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