Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43314 del 08/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 43314 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEL POPOLO MARIO ORAZIO N. IL 20/03/1970
avverso la sentenza n. 1599/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
27/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 3-j ub emuisA
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 08/10/2015

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Catania con sentenza del 27.02.2014, depositata
1’08.03.2014, confermava la sentenza emessa dal tribunale di quella città in data
16.01.2012, con la quale Del Popolo Mario Orazio era stato condannato alla pena
di mesi nove di reclusione ed euro 450,00 di multa perché ritenuto responsabile
del reato di truffa in danno di Biamonte Rosa Anna, titolare di una ditta di mobili,
dalla quale aveva acquistato elementi di arredo per ufficio, rinviando diverse
volte il pagamento del saldo del prezzo pattuito e consegnando alla fine un

ed egli stesso socio, emesso su un conto risultato estinto.
La corte territoriale confermava altresì le statuizioni civili (condanna
dell’imputato al risarcimento del danno, liquidato in euro 5.000,00, ed alla
rifusione delle spese processuali in favore della parte offesa, costituitasi parte
civile).
Secondo il ragionamento del giudice di merito l’insieme delle condotte riferite al
De Popolo erano state ben più articolate della mera dazione in pagamento di un
assegno rimasto insoluto (rinvio pretestuoso del pagamento dopo la ricezione
della merce; consegna di un titolo che ben sapeva essere privo di copertura;
suggerimento al creditore di girare a terzi l’assegno).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il De Popolo sulla base
di quattro motivi.
2.1 Inosservanza, erronea applicazione dell’art.640 cod. pen. ai sensi
dell’art.606, 10 comma lett.b) cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elemento
oggettivi e soggettivi del reato di truffa contrattuale ai sensi dell’art.606, 10
comma lett. e) cod. proc. pen; erronea applicazione dell’art.641 cod. pen. in
merito al profilo distintivo rispetto all’art.640 cod. pen. oggetto delle richieste
conclusive subordinate.
Ha lamentato il ricorrente che i fatti in oggetto, di esclusiva rilevanza civilistica,
erano privi degli elementi oggettivi (artifici o raggiri) e soggettivi
(consapevolezza di agire in modo malizioso e ingannevole) tipici della truffa
contrattuale). In ogni caso ha sostenuto che la condotta contestata configurava
semmai il reato d’insolvenza fraudolenta, non avendo egli posto in essere alcuna
attività modificatrice della realtà esterna.
2.2 Illogicità ed apparenza della motivazione, con riferimento all’art.606, 10
comma lett. e) della motivazione, anche in relazione al primo motivo di appello
relativo all’ingiusto profitto con altrui danno.
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assegno intestato ad una società della quale era legale rappresentante la moglie

Ha eccepito a riguardo l’omissione da parte della Corte territoriale dell’esame
della censura relativa alla mancanza dell’elemento costitutivo dell’ingiusto
profitto, ritenuto sussistente soltanto sulla base di presunzioni.
2.3 Mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi e per gli effetti
dell’art.606, 1° comma lett. d) cod. proc. pen.
La censura riguarda il diniego da parte della corte di appello della richiesta di
rinnovazione parziale dell’istruttoria dibattimentale per l’escussione di un teste
ritenuto fondamentale, trattandosi dell’emittente dell’assegno in questione.
2.4 Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione della legge penale in

lette) cod. proc. pen. non essendo stata valutata la colpevolezza dell’imputato al
di là di ogni ragionevole dubbio, previa rigorosa valutazione delle prove.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo, il secondo ed il quarto motivo il ricorrente lamenta la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art.606 lett.
e) cod. proc. pen. deducendo che la corte territoriale non abbia valutato
adeguatamente il materiale probatorio giungendo ad un’erronea affermazione di
responsabilità senza attenersi ai principi di diritto relativi al reato di truffa (per
tale aspetto è stato anche eccepito l’erronea applicazione della legge penale ex
lett. c) della norma processuale citata). In particolare, avrebbe ritenuto
erroneamente che la mancata estinzione mediante pagamento di un’obbligazione
pecuniaria integri gli estremi di una condotta fraudolenta, consapevolmente
posta in essere al fine di procurarsi un ingiusto profitto con danno del venditore
– creditore.
2. I motivi sono infondati.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, in tema di truffa
contrattuale, il pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente
privi di copertura – non costituente, di norma, raggiro idoneo a trarre in inganno
il soggetto passivo – concorre ad integrare l’elemento materiale del reato,
qualora sia accompagnato da un malizioso comportamento dell’agente nonché da
fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento
sul regolare pagamento dei titoli (Cassazione sez.2 sentenza n.10850 del
10.02.2014 – depositata il 06.03.2014 Rv 259427).
A tali principi si è attenuto il giudice di appello il quale, anche richiamando sul
punto le argomentazioni del tribunale, ha adeguatamente evidenziato i
comportamenti del Del Popolo finalizzati a generare nella parte offesa tale
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relazione all’art.533 cod. proc. pen, con riferimento all’art.606, primo comma

affidamento, precisando che l’analisi della condotta non era circoscritta alla mera
consegna di un assegno privo di copertura ma comprendeva una serie di
iniziative – precedenti, contestuali e successive alla conclusione del contratto di
vendita di beni mobili – idonee a trarre in inganno l’altro contraente.
Risulta infatti dalle dichiarazioni testimoniali ritenute attendibili dalla corte
territoriale che, in sede di conclusione del contratto, l’imputato accettò di
corrispondere la maggior parte del prezzo pattuito a seguito della consegna della
fornitura di mobili, millantando lo svolgimento di un’attività commerciale in
grado di garantire l’adempimento (circostanza rivelatasi non veritiera, posto che

dei fatti); accettò la merce rinviando il pagamento; differì per varie volte
l’adempimento, rendendo difficile il suo reperimento; consegnò infine l’assegno
privo di copertura, suggerendo al proprio creditore di non porlo all’incasso ma di
trasferirlo per girata a terzi, con sostanziale ammissione della consapevolezza
che il titolo non poteva essere riscosso.
Tale condotta, complessivamente valutata, giustifica pertanto l’accertamento di
responsabilità sia sotto il profilo oggettivo (l’attività fraudolenta posta in essere
nei confronti del creditore, ingiustamente privato del pagamento del corrispettivo
di merce regolarmente consegnata all’imputato) sia con riferimento all’elemento
psicologico (la consapevole rappresentazione di una sicura solvibilità per
ottenere l’adempimento dell’obbligazione, sottraendosi poi all’impegno negoziale
con l’ingannevole consegna dell’assegno).
2.1 Correttamente è stata ritenuta sussistente l’ipotesi della truffa e non
dell’insolvenza fraudolenta poiché l’inadempimento contrattuale è risultato
essere l’effetto di un precostituito proposito fraudolento: già in fase di trattative
il Del Popolo rappresentava una situazione di consistenza patrimoniale che egli
sapeva non essere veritiera all’evidente fine di indurre il venditore a consegnargli
merce che, in ragione proprio del dichiarato dissesto finanziario, egli sapeva di
non poter pagare.
3. Per quanto attiene il terzo motivo di ricorso (omessa escussione testimoniale
dell’emittente dell’assegno) il giudice di legittimità ha affermato (ed il Collegio
condivide l’assunto) che «per prova, la cui mancata assunzione può costituire
motivo di ricorso per cassazione, deve intendersi solo quella che, confrontata con
le ragioni poste a sostegno della decisione, risulti determinante per un esito
diverso del processo, e non anche quella che possa incidere solamente su aspetti
secondari della motivazione ovvero sulla valutazione di affermazioni testimoniali
da sole non considerate fondanti della decisione prescelta». (Cass. Sez. 1^ sent.
n. 4836 del 5.4.1994 dep. 28.4.1994 rv 198620).
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lo stesso ricorrente fa riferimento al “default finanziario” della sua ditta all’epoca

Tale requisito di rilevanza non ha la testimonianza di un soggetto che, estraneo
alla vicenda contrattuale in argomento, ha emesso l’assegno in favore della
società amministrata dalla moglie dell’imputato e da costui illecitamente
utilizzato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del Del Popolo al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.

Così deciso in Roma, il giorno 8 ottobre 2015
L’estensore

Il Presidente

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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