Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4330 del 10/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4330 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

Ferrara avverso l’ordinanza 20 giugno 2014 del Tribunale della libertà
di

Ivo

r

,

nel procedimento a carico di Pretner Calore Augusto nato

il giorno 19 febbraio 1944.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Roberto Aniello che ha concluso per la declaratoria di
inammissibilità del ricorso, nonché il difensore del ricorrente aw.
Emanuele Fragasso che ha insistito per l’inammissibilità del ricorso e,

Data Udienza: 10/12/2014

in via subordinata per l’incompetenza del Procuratore della Repubblica
di Ferrara, depositando a tale ultimo effetto decisione del Procuratore
generale presso questa Corte, assunta ex art. 54 ter cod. proc. pen. e

Pretner che per il correo Clini.
RITENUTO IN FATTO
1.

Il P.M. presso il Tribunale di Ferrara ricorre avverso

l’ordinanza 20 giugno 2014 del Tribunale della libertà di Roeocu> ,-, che
nel procedimento a carico di Pretner Calore Augusto, in riforma
dell’ordinanza 22 maggio 2014 del G.I.P. presso il Tribunale di Ferrara,
ha revocato la misura degli arresti domiciliari disponendo la liberazione
dell’indagato se non detenuto per altra causa.
2.

Quanto allo sviluppo del procedimento risulta che con

ordinanza 22 maggio 2014 il G.I.P. presso il Tribunale di Tribunale di
Ferrara ha applicato nei confronti di Clini Corrado e Pretner Calore

Augusto, la misura cautelare degli arresti domiciliari nelle rispettive
abitazioni, per il reato di peculato.
2.2. L’ indagine sulle triangolazioni che hanno consentito la
perpetrazione del peculato nasce dall’attività condotta dalla Procura di
Arrierdam che ha accertato:
a) che la società olandese GBC con sede in Amsterdam emetteva
fatture false, per operazioni inesistenti, nei confronti della società

MED

con sede in Ferrara, consentendo a quest’ultima di diminuire l’utile di
impresa nelle relative dichiarazioni annuali;
b) che la società GBC aveva emesso fatture per operazioni
inesistenti anche nei confronti della società Nature Iraq che faceva parte
(unitamente alla società MED di Ferrara e alla società SGI di Padova )
del consorzio New Eden, beneficiario di finanziamenti pubblici erogati
dal Ministero dell’Ambiente Italiano.
2.3. Comunicati tali esiti di indagine alla Procura di Ferrara:

decreto di giudizio immediato avanti al Tribunale di Roma sia per il

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a) veniva verificata l’effettiva sussistenza di reati fiscali a carico
della società MED per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, e si
sviluppava anche l’aspetto di indagine relativo ai rapporti tra GBC e

b) nell’ambito di tali ultimi rapporti emergeva, come parte dei
finanziamenti pubblici erogati dal Ministero dell’Ambiente Italiano a
Nature Iraq, per un importo complessivo di 54.000.000,00 di euro,
erano stati distratti in parte dalla loro finalità e illegittimamente fatti
propri da Clini Corrado (direttore generale del Ministero dell’Ambiente )
e Pretner Augusto.
2.4. Secondo l’addebito preliminare è contestata la violazione
degli artt. 110, 3141 comma1 (cod. pen. perché, Clini Corrado e Pretner
Augusto, in concorso tra loro e con Azzam Alwash, nelle rispettive
qualità, Clini Corrado, di direttore generale del Ministero dell’Ambiente
italiano, firmatario dei provvedimenti di erogazione dei finanziamenti,

Pretner Augusto, quale privato concorrente, si appropriavano della
complessiva somma di €. 3.170.000 costitutiva di parte del
finanziamento erogato dal Governo Italiano per €. 54. 000.000,00 a
favore del progetto New Eden gestito dalle ‘Società ong lrq Foundation”,
prima, e “Nature Iraq”, poi, per la riqualificazione del territorio iracheno,
facendola confluire sul conto corrente nr. CH 680024724775739860
presso UBS Lugano Bank il cui titolare unico era Augusto Pretner.
2.5.Nello specifico, in esecuzione di accordo intercorso tra loro e
con Azzan, Alwash. presidente di Nature Iraq, dopo avere ricevuto le
somme da parte della autorità italiana in esecuzione del finanziamento,
attraverso l’emissione di false fatture emesse dalla “società olandese
GBC” a favore di Nature Iraq e regolarmente pagate dalla stessa,
costituivano la provvista di euro 3. 170.000 che “GBC”, tramite ulteriore
intermediazione della società “Orient invest ltd.”. metteva a disposizione
degli indagati nel conto corrente CM 680024724775739860 presso UBS

Nature Iraq;

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Lugano Bank. Tale somma di €. 3.170.000,00 veniva successivamente
suddivisa nella misura cdi 2.030.000,00 a favore di Augusto Pretner e
1.020,000,00 a favore di Corrado Clini (il residuo di euro 120.000.00

e Lugano nel periodo compreso tra il dicembre 2007 e il giugno
2011.
3. Con il riesame la difesa di Pretner Calore Augusto -che non ha
contestato la gravità indiziaria- ha limitato il ricorso al punto della
sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 lettera c) cod.
proc. pen. ed il Tribunale del riesame di Ferrara, con la gravata
ordinanza, ha revocato la misura degli arresti domiciliari per il Pretner.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Per la ricorrente parte pubblica la motivazione del Tribunale
del riesame appare illogica, sotto il profilo del travisamento della
prova, in forza dell’imponente dato processuale probatorio.
2.

Secondo l’assunto critico del ricorrente infatti, sin dalle

premesse del ragionamento seguito, pare cogliere una sostanziale
sottovalutazione, sia del sofisticato meccanismo posto in essere al fine
di appropriarsi illegittimamente del denaro pubblico erogato dal
Ministero dell’Ambiente,per la riqualificazione del territorio iracheno,
t

sia della posizione del ricorrente quasi fosse figura marginale e di poco
conto nell’intera vicenda;
3. Per il P.M. la capacità criminale del Pretner sarebbe stata
mal valutata in particolare senza considerare tre diverse realtà:
a) le dichiarazioni 10 giugno 2014 di Gonella Marco,
amministratore di MED ingegneria partner di SGI nature Iraq nella
realizzazione del progetto New eden (pag.4): i giudici del riesame non
fanno cenno alcuno a tali dichiarazioni nel tratteggiare la figura di
Pretner sotto il profilo della pericolosità e quindi della concreta ed
attuale possibilità di reiterazione del reato;

veniva destinato a Luciano Mascellani deceduto.In Amman, Amsterdam

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b) il memoriale di Gonella datato 29 aprile 2013 e sequestrato
presso gli studi di Utopia Lab in Roma il 17 giugno 2014, memoriale
depositato all’udienza del 19 giugno 2014 ed acquisito dal Tribunale del

Pretner e Parravicini le persone che ebbero a chiedergli il contatto con
GBC per la “movimentazione di denaro”: l’importanza di tale
documento non è stata presa in alcuna considerazione dai giudici del
riesame, mentre, al contrario, esso disegna lo spessore del ricorrente e
la rete di rapporti personali che il medesimo è in grado di tessere, con
ciò evidenziando elevata pericolosità e concreta ed attuale possibilità di
reiterazione del reato;
c)

le dichiarazioni rese da Corrado Clini nel corso

dell’interrogatorio di garanzia, sul ruolo svolto da Pretner, laddove si
spiegano le modalità di apertura del proprio conto corrente personale
cifrato presso la UBS di Lugano: dichiara Clini che il suo conto corrente
personale, sul quale confluivano le somme oggetto di illegittima
appropriazione, fu aperto con l’aiuto di Augusto Pretner il quale aveva,
altresì, procura generale ad agire sul medesimo conto.
4. Tutti tali dati, per il ricorrente, dimostrerebbero la personalità
di Augusto Pretner e il giudizio prognostico sfavorevole in punto di
reiterazione del reato, avendo egli svolto non un ruolo di mero
comprimario, ma di ideatore o comunque il proponente del sofisticato
sistema realizzato.
5.

Tanto premesso, ritiene questa Corte, in adesione alle

conclusioni del Procuratore generale e della difesa dell’imputato, che il
gravame della parte pubblica, per come sviluppato ed articolato, non
superi la soglia dell’ammissibilità.
4.1. E’ invero noto, per ciò che attiene alla dedotta sussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza, sostenuta nella specie con
argomentazioni che tendono a contestare la idoneità, la coerenza e la

Riesame; in esso, redatto in tempi non sospetti, Gonella indica in

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completezza del tessuto motivazionale, su cui si fonda l’ordinanza
impugnata di accoglimento del riesame, che, in tema di difetto di
motivazione, il sindacato di legittimità sulla giustificazione del

e logico apparato argomentatìvo.
4.2. Ne deriva che il vizio logico della motivazione, anche sotto il
profilo del travisamento del fatto, può e deve essere riscontrato e
specificamente individuato tra le diverse proposizioni contenute nel
testo della motivazione stessa, senza alcuna possibilità di ricorrere al
controllo delle risultanze processuali, essendo impedito al giudice della
legittimità compiere una “rilettura” degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, per sovrapporre la propria valutazione in
ordine alla affidabilità delle fonti di prova e la propria interpretazione
delle risultanze processuali (cfr. ex plurimis e da ultimo:
Sez. 6, 11194/2012) Rv. 252178).
4.3. Nella

vicenda peraltro il Tribunale del riesame ha

analiticamente preso in considerazione le diverse circostanze ascritte in
via di accusa all’indagato, ritenendo in proposito non-realizzate le
condizioni oggettive e soggettive per l’assunta misura cautelare
personale.
4.4. Il provvedimento censurato, infatti, con argomentazioni non
suscettibili di critica in questa sede, in quanto non inquadrabili nella
serie di invalidità sostanziali e processuali fissate dall’art. 606 cod.
proc. pen., ha spiegato,:
a) in primo luogo, che ricorrono profili, già esistenti al momento
dell’emissione dell’impugnata ordinanza genetica della cautela, che non
consentono di riscontrare univocamente la radicata disponibilità
criminale alla ripetizione di fatti analoghi a quelli per cui si procede, con
ciò riferendosi, da un lato, alla vita anteatta dell’incensurato Pretner,
tale da non dipingerlo come soggetto dedito a ruberie di pubbliche

provvedimento impugnato va limitato alla mera verifica di un coerente

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risorse, e, dall’altro, alla non particolare sintomaticità in sé delle
modalità del fatto-reato;
b) in secondo luogo, che risultano sopravvenuti all’adozione del
(ossia l’effetto dissuasivo dellk

*esperienza coercitiva e la più che probabile impossibilità di riciclarsi ìn

modo credibile e affidabile nel medesimo ambiente in cui era maturata
l’opzione delittuosa di cui è qui procedimento) che in decisiva misura
contrastano con una seria prognosi di reiterazione: per tali profili è
consentita una diagnosi di intervenuta cessazione delle esigenze di
prevenzione speciale;
c) in terzo luogo ed in ogni caso, ove mai se ne ritenesse una
“permanenza residua”, sarebbe del tutto inutile, invece, e soprattutto
tale da costituire solo un’anticipata sanzione per quanto commesso,
l’applicazione di vincoli più tenui, come il divieto di dimora o l’obbligo d
presentazione alla polizia giudiziaria;
d) in quarto luogo, dando per ammessa la piena utilizzabilità delle
conversazioni telefoniche, valorizzate dal pubblico ministero a tali fini,
non è ravvisabile l’ulteriore rischio di inquinamento probatorio: la norma
esige infatti i requisiti della specificità (quali singoli interventi di
intossicazione della prova che sia ragionevole prefigurare e temere),
della stretta riferibilità ai fatti per i quali si procede (cioè l’attinenza
all’investigazione di cui è procedimento e non ad altro), dell’attualità del
pericolo e che vi siano concreti e non astratti elementi da cui
desumerlo;
e) da ultimo, riscontrato solo il primo dei tre profili indicati
(laddove i colloqui captati evocano il proposito di predisporre
documentazione, per dare una qualche parvenza di realtà alle
prestazioni falsamente dedotte nelle fatture), non si coglie

la

concretezza del rischio -e cioè la necessità di limitare la libertà
personale a quel fine- laddove la prova di quella falsità è ormai aliunde

provvedimento custodiate fattori

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definitivamente consolidata sulla base degli accertamenti contabili e
bancari.
4.5. Ritiene la Corte, a fronte di tale adeguata struttura

a contrastare sostanzialmente sul terreno del merito la decisione
impugnata, prospettando aporie di valutazioni o prospettazione di
circostanze di fatto di per sè inidonee ad incrinare, allo stato, la
complessiva e non frantumabile coerenza intrinseca dell’iter logico,
seguito dai giudici del riesame e posto a ragionevole fondamento
dell’ordinanza impugnata.
5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, giusta conforme
richiesta delle parte pubblica e privata, rende non necessaria la
disamina della questione subordinata proposta oggi dal difensore e
conseguente al doppio (acquisito) provvedimento del Procuratore
generale e di fissazione del giudizio immediato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il giorno 10 dicembre 2014
Il onsigliere estensore

motivazionale, che le censure proposte dalla parte pubblica si limitàno

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