Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 433 del 21/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 433 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
ANASTASI ALFIO CARMELO nato il 16/07/1976 a CATANIA
ANASTASI ROCCO nato il 17/08/1955 a CATANIA

avverso la sentenza del 30/06/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
letta la memoria pervenuta in data 4 novembre 2017;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza in data 30/06/2016, confermava
la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Catania,
in data 30/03/2006, nei confronti di ANASTASI ALFIO CARMELO e ANASTASI
ROCCO, in relazione al reato, contestato in concorso, di cui alle art. 648 bis cod.
pen.
Propone ricorso per cassazione la difesa degli imputati, deducendo nell’interesse di Anastasi Alfio Carmelo – la violazione di legge e il vizio di
motivazione (in quanto manifestamente illogica) con riferimento alla ritenuta
responsabilità dell’imputato, non avendo la sentenza valutato la condotta
dell’imputato che si era recato spontaneamente presso il comando di p.g., dopo
avere notato agenti che controllavano il ciclomotore oggetto di addebito;
l’essersi presentato non con altri mezzi o con altre persone, ma esclusivamente

Data Udienza: 21/11/2017

con il ciclomotore, poi risultato di provenienza furtiva; la titolarità del
ciclomotore, di proprietà del padre; nell’interesse di entrambi gli imputati, la
difesa deduce l’erronea qualificazione del fatto contestato, che doveva essere
ricondotto al paradigma della ricettazione, ovvero del delitto di autoriciclaggio, e
in particolare nell’ipotesi prevista dall’art. 648 ter 1, 4 comma , cod. pen.
Con la memoria depositata la difesa ha ribadito il contenuto dei motivi di
ricorso, ritenendo necessaria la trattazione dei ricorsi in pubblica udienza.
I motivi di ricorso sono entrambi inammissibili: il primo, in quanto generico

esaminato superandoli con motivazione logicamente coerente e non inficiata da
vizi manifesti, fornendo adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e
corrette in diritto. Il giudice di appello, infatti, ha valutato la condotta
dell’imputato, ritenendo che la presentazione agli organi di p.g. non fosse stata
un’iniziativa spontanea dell’imputata ma, piuttosto, determinata dal controllo
operato poco prima dalla p.g., circostanza che aveva indotto l’imputato a
precostituirsi un’apparente condizione di buona fede in ordine al possesso del
ciclomotore (che, come risulta dalla sentenza di primo grado, era stato
acquistato a nome dell’Anastasi Alfio Carmelo); l’utilizzazione comune del mezzo
(ammessa dallo stesso Anastasi Rocco) e l’ulteriore dato dell’alterazione del
numero di telaio, oltre all’applicazione di una targa riferibile ad altro ciclomotore
già di proprietà di Anastasi Rocco, sostengono adeguatamente il quadro
probatorio a carico dell’imputato quale compartecipe nelle operazioni,
consapevolmente effettuate, di riciclaggio del ciclomotore di provenienza furtiva.
Anche il secondo motivo di ricorso è palesemente inammissibile: l’invocata
riqualificazione del fatto, come delitto di ricettazione, è del tutto sganciata dalla
specificazione della condotta oggetto di contestazione, ove si precisano le
operazioni dirette ad ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa del
bene (operate apponendo una targa intestata all’Anastasi Rocco, riproducendo il
numero di telaio di analogo ciclomotore di proprietà dell’Anastasi e infine
utilizzando i certificato di conformità relativo al detto ciclomotore di cui venivano
riprodotti gli estremi identificativi). Si tratta, dunque, di operazioni che di certo
integrano la fattispecie del riciclaggio, atteso che in più occasioni è stata ritenuta
sufficiente a tal fine – secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte
(Sez. 2, n. 30842 del 03/04/2013, Giordano, RV. 257059; n. 44305 del
25/10/2005, Alaimo, RV. 232770; Sez. 1, n. 3373 del 14/05/1997, Donateo, RV.
207850), condivisa dal collegio – la sola sostituzione delle targhe, che
costituiscono il più significativo, immediato ed utile dato di collegamento del
veicolo con il proprietario che ne e’ stato spogliato, trattandosi di operazione

e meramente ripropositivo dei motivi di impugnazione, che la Corte d’appello ha

inequivocabilmente tesa ad ostacolare la ricerca della provenienza delittuosa del
bene pur senza incidere sulla cosa o senza alterarne i dati esteriori.
Allo stesso modo, la dedotta sussumibilità del fatto storico nell’ipotesi di
autoriciclaggio è fallace, nella misura in cui attraverso tale operazione
interpretativa si elide il reato presupposto, che è appunto rappresentato dal
riciclaggio posto in essere dagli imputati, sicché la condotta successiva di utilizzo
del ciclomotore da parte dei ricorrenti, che si vuole non punibile, non fa però
venir meno il reato presupposto, che costituisce appunto l’oggetto del giudizio.

pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai
ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della
somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di tremila euro alla
cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2017

Il Consiglie
Sergi

tensore
aola

All’ inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA