Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43290 del 15/07/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43290 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARGENTATO CARMINE N. IL 01/12/1982
avverso la sentenza n. 5101/2013 GIP TRIBUNALE di NOLA, del
26/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 15/07/2014
R.G. 13179/2014
FATTO E DIRITTO
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1.-Lumeno Dell’Orfano ha proposto ricorso per cassazione ,nell’interesse di Argentato
Carmine, avverso la sentenza del Tribunale di Noia che ha applicato all’Argentato la
pena concordata in ordine ai reati di cui agli artt. 10,12,14 L. n.497/74 , 61 n.2,81
cpv, 56,629 co 2 in rel. Al 628 co 3 n.1 cod.pen. , lamentando il vizio di motivazione
in relazione al mancato proscioglimento.
già ritenuto che :”Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti
(artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono prospettare con il ricorso per cassazione
questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto
contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in
quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in
discussione. L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far
valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla
richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa
prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione
dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le
parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai
criteri di legge”. (Cass., sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240).
2.1 Nella specie il Tribunale di Noia ha dato conto del controllo effettuato circa la
sussistenza dei fatti e della riconducibilità all’imputato di elementi certi di
responsabilità in ordine al reato contestato che si desumono dall’informativa di reato
e dalla spontanea confessione dell’imputato..
3. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
versamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa
delle ammende della somma di duemila euro, così equitativamente fissata in ragione
dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così de iso i1 Roma, camera di consiglio del 15 luglio 2014.
2.- Il ricorso è manifestamente infondato e ,pertanto, inammissibile. Questa Corte ha