Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4328 del 10/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4328 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KARAJ REI N. IL 13/05/1988
avverso l’ordinanza n. 55/2014 TRIB. LIBERTA’ di CAMPOBASSO,
del 03/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFAN9,,,MOGINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Ratik Amigo
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Data Udienza: 10/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Rei Karaj ricorre avverso l’ordinanza con la quale, in data 3 giugno 2014, il
Tribunale di Campobasso ha accolto l’appello proposto ex articolo 310 cod. proc. pen. dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino avverso l’ordinanza, emessa 1’8
maggio 2014 dal giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, reiettiva
della richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, ed ha per

condotta, realizzata in concorso con Rexha Marius, di detenzione a fini di spaccio di 3,350
chili di marijuana. I due imputati sono stati arrestati allorche’, a seguito di controllo casuale
operato sull’autovettura in cui viaggiavano (l’uno, il Rexha, alla guida, e l’attuale ricorrente
come passeggero), personale della Guardia di Finanza rinveniva sul sedile posteriore
dell’auto un sacco nero annodato contenente la sostanza stupefacente, subito sottoposta a
sequestro.

2. Il ricorrente, a mezzo del suo difensore, censura l’impugnata ordinanza con
due distinti motivi. Col primo lamenta violazione di legge e mancanza e illogicita’ di
motivazione. Il Tribunale avrebbe omesso la necessaria motivazione circa il contributo
partecipativo del ricorrente. Risulterebbe dalle dichiarazioni rese dal coimputato subito dopo
l’arresto che il ricorrente si era limitato ad accompagnarlo senza avere conoscenza del
trasporto di droga. In ogni caso si tratterebbe, al piu’, di mera connivenza, come tale non
punibile. Col secondo motivo il ricorrente si duole invece dell’erronea applicazione dei canoni
valutativi di cui all’articolo 192 cod. proc. pen. e della conseguente illogita’ della motivazione
del provvedimento impugnato. Il Tribunale, pur avendo il ricorrente dichiarato
nell’immediatezza dei fatti di non essere a conoscenza delle intenzioni del Rexha e di avere
accompagnato quest’ultimo a titolo di mera cortesia, avrebbe in sostanza applicato il canone
interpretativo-logico secondo il quale corrisponderebbe al comune modo di agire quello di
far partecipare al viaggio solo chi sia in effetti consapevole della presenza della droga.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato. L’impugnata ordinanza da’ infatti
conto in modo puntuale e immune da vizi logici e giuridici degli elementi in base ai quali e’
stata ritenuta sufficiente la provvista indiziarla, invero sovrabbondante, acquisita a carico

l’effetto applicato al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a

del ricorrente. Del tutto adeguato si rivela al riguardo il richiamo operato nell’ordinanza alle
circostanze del sequestro, all’atteggiamento dei due arrestati al momento del controllo e alle
dichiarazioni da entrambi rese nell’immediatezza circa la presenza dello stupefacente a
bordo. Evidente del resto, visto l’ingente dato ponderale, risulta la gravita’ indiziaria circa la
finalita’ di cessione a terzi, l’inserimento del ricorrente in un circuito di spaccio non certo
banale e il suo concorso causale al fatto. Dovendo infatti ritenersi – per quanto sopra
esposto – che il ricorrente fosse certamente consapevole del carico illecito, del tutto logica e

trasporto e della custodia dello stupefacente fornito dal Karaj. All’inammissimilita’ del ricorso
conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. c.p.p..
Cosi’ deciso in Roma, il 10 dicembre 2014

Il Componente estensore

Il

conseguente appare la conclusione del Tribunale circa il concreto contributo agevolativo del

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