Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43273 del 16/09/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 43273 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONIGLIO RAFFAELE N. IL 01/08/1947
avverso la sentenza n. 3036/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
12/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/09/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Nin
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che ha concluso per

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ci).afte,
Udito, per la parte civile, l’Avv
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Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 16/09/2015

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Bari confermava la sentenza di primo grado che aveva
condannato l’imputato per il reato di truffa alla pena di mesi otto di reclusione
ed euro 100 di multa, nonché al risarcimento del danno a favore della parte
civile costituita Greco Antonio ed al pagamento di una provvisionale nella misura

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del
Coniglio che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 640 cod.
pen.; tardività della querela. Si deduceva l’erronea valutazione di attendibilità
della persona offesa costituita parte civile e la svalutazione degli elementi di
prova introdotti dalla difesa.
2.2.Violazione di legge penale; vizio di motivazione.

Si deduceva che le

dichiarazioni della parte civile in ordine alla retrodatazione del preliminare erano
in contrasto con le emergenze processuali che, invece, risultavano indicative del
fatto che il contratto era stato effettivamente sottoscritto il 2 giugno 2007.
Sostenere che il contratto preliminare fosse stato retrodata e che dunque la
contrattazione “reale” fosse prossima alla data di presentazione della querela
(28 novembre 2007) nella prospettiva difensiva era un artificio per eludere la
decadenza dal diritto di proporre querela; i termini sarebbero infatti
ineluttabilmente deceorsi qualora si fosse considerata “reale” la data del 2
giugno 2007
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione. Si deduceva che non era stata
fornita adeguata risposta alle doglianze proposte con i motivi di appello che
invocavano l’inquadramento del fatto come mero inadempimento civilistico.
Secondo il ricorrente alla mancata attivazione degli strumenti civilistici
conseguiva che l’imputato «legittimamente deteneva la caparra confirmatoria in
attesa di adempiere all’invito alla stipula». Mancherebbero dunque gli artifici e
raggiri necessari per integrare il reato di truffa.
2.4. Violazione di legge in relazione all’art. 124 cod. pen. Tardività della querela.
La querela, presentata il 28 settembre 2007, sarebbe tardiva rispetto alla
consumazione del reato che, nella prospettiva difensiva, doveva essere fatta
risalire al 2 giugno 2007 .

3. In data 16 settembre 2015 la difesa del Greco presentava una memoria
con la quale

deduceva

la inammissibilità dei motivi di ricorso proposti

2

di euro 34.000.

evidenziando come il ricorrente intendesse proporre alla Corte una lettura
alternativa delle emergenze processuali e che il motivo di ricorso che deduceva
la tardività della querela era irricevibile in quanto la conoscenza del fatto
penalmente rilevante si realizzava solo in data 20 settembre 2007 «allorchè il
presunto figlio dell’imputato gli ha comunicato l’intenzione del padre di non
provvedere alla restituzione della somma precedentemente consegnata e
originariamente destinata al fantomatico, e mai effettuato, investimento

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Le doglianze che si appuntano verso la illegittimità della valutazione di
attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (primo e secondo motivo di
ricorso) sono manifestamente infondate.
In materia il collegio condivide l’orientamento secondo cui le regole dettate
dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni
della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a
fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da
idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità
intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso
rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone;
la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia
costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali

sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv.

dichiarazioni con altri elementi (Cass.

253214). Come si evince dal tessuto motivazionale della richiamata pronuncia
delle Sezioni unite, la circostanza che l’offeso si sia costituito parte civile non
attenua il valore probatorio delle dichiarazioni rendendo la testimonianza
omogenea a quella del dichiarante “coinvolto nel fatto”, che soggiace alla regola
di valutazione indicata dall’art. 192 comma 3 cod. proc. pen, ma richiede solo
un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere
la manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell’interesse patrimoniale
vantato.
La Corte di Cassazione, peraltro, anche quando prende in considerazione la
possibilità di valutare l’attendibilità estrinseca della testimonianza dell’offeso
attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di
“opportunità” e non di “necessità”, lasciando al giudice di merito un ampio
margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel
caso concreto. Le sezioni unite hanno infatti affermato che «può essere

3

finanziario».

opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la
persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una
specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento
della responsabilità dell’imputato» (nello stesso senso Cass. Sez. 1, n. 29372
del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Cass. Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004,
Patella, Rv. 229755).
Peraltro costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità
l’affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato

compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede
di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex
plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del
22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005,
Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca,
Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).
In aderenza alle linee interpretative tracciate dalla Corte di legittimità nella sua
più autorevole composizione può affermarsi che anche quando la persona offesa
sia costituita parte civile non esiste un obbligo di verifica dell’attendibilità
estrinseca attraverso la individuazione di riscontri esterni. Il ricorso a tale
controllo si rende tuttavia opportuno ogni volta che l’analisi di attendibilità
intrinseca del dichiarante non si ritenga idoneo, in relazione al caso concreto, a
consentire

della credibilità dei

da sola l’apprezzamento

contenuti della

testimonianza.
Nel caso di specie la Corte territoriale effettuava la valutazione di attendibilità
in coerenza con i parametri interpretativi indicati.
Il collegio di merito ha

valutato l’attendibilità delle dichiarazioni indicando

puntuali elementi di conferma rinvenuti nella copia del buono fruttifero postale
di euro 35.000, nell’atto preliminare di compravendita con versamento di
caparra confirmatoria di euro 34.000 (scrittura priva di data certa, ma
apparentemente risalente al 2 giugno 2007) e firmata da entrambe le parti.
Si tratta di una motivazione che si presenta priva di fratture logiche, aderente
alle emergenze processuali e coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite
dalla Cassazione, che non si presta ad alcuna censura in sede di legittimità.
1.2. Le doglianze proposte con il terzo motivo di ricorso in ordine alla mancata
considerazione degli argomenti proposti con l’atto di appello
sostenere

indirizzate a

l’inquadramento della condotta dell’imputato in un mero

inadempimento civilistico si presentano, del pari, manifestamente infondate.
L’intero impianto motivazionale della sentenza impugnata risulta infatti diretto a
evidenziare gli elementi di prova indicativi della truffa contestata.

4

rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel

L’inadempimento civilistico oltre ad essere implicitamente escluso dalla
valorizzazione delle emergenze processuali indicative della consumazione della
truffa risulta inoltre espressamente escluso (pag. 4 della sentenza impugnata)
dal collegio di merito che ritiene che la volontà dell’imputato risultasse
univocamente diretta a raggirare l’offeso.
2.3. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo di ricorso che deduce la
tardività della querela assumendo come certa la data della stipula del preliminare
il 2 giugno 2007. Il motivo è inammissibile sia perché non vi è nesso tra la

artifici e dei raggiri sia come evidenziato correttamente dalla Corte territoriale,
sia perché in assenza di indicazioni certe circa la piena consapevolezza
dell’illecito da parte dell’offeso la querela deve ritenersi tempestiva. L’onere della
prova dell’intempestività della querela incombe su chi la deduce, sicché
l’eventuale situazione di incertezza va risolta a favore del querelante (Cass.

Sez.

6, n. 35122 del 24/06/2003, Rv. 226327; Cass. sez. 5, n. 2486 del 10/11/1998,
Rv. 212720)

2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in € 1000,00.
Il ricorrente deve essere condannato anche alla rifusione alla rifusione delle
spese sostenute in questo grado dalla parte civile Greco Antonio che liquida in
complessivi euro 3200 oltre Iva, Cpa e contributo per spese generali.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende
nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile
Greco Antonio che liquida in complessivi euro 3200 oltre Iva, Cpa e
contributo per spese generali.
Cosi deciso in Roma il 16 settembre 2015

L’estensore
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Il Presidente
Mario Gentile

data della stipula del preliminare e la acquisizione della consapevolezza degli

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