Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43244 del 15/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43244 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE LISI SALVATORE N. IL 08/02/1986
avverso la sentenza n. 1941/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 10/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 15/07/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 10 dicembre 2013, la Corte di appello di Palermo, 2^ sezione
penale, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale in sede, appellata
da De Lisi Salvatore ha ridotto la pena al medesimo inflitta a due anni quattro mesi
di reclusione ed C 1.800 di multa. Ha confermato nel resto la sentenza impugnata
con la quale De Lisi era stato dichiarato colpevole del reato di rapina in danno di
Gulotta Filippo commessa in Palermo il 20 ottobre 2005.

difensore che ne ha chiesto l’ annullamento per insufficiente motivazione del
convincimento della correttezza del riconoscimento effettuato dalla persona offesa a
cinque anni di distanza dal fatto sulla base di una fotografia pubblicata sul Giornale
di Sicilia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, perché mera reiterazione delle doglianze mosse con l’
appello, senza alcuna critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata, la
quale ha rammentato che la persona offesa aveva avuto modo di riconoscere con
certezza l’ imputato a pochi mesi di distanza dal fatto avendone visto la fotografia
pubblicata nell’ indicato organo di stampa e che aveva atteso di presentarsi solo nel
2010 per fornire il suo contributo, dopo che tuttavia nella denuncia presentata
tempestivamente aveva fornito descrizione fisica corrispondente alle fattezze dell’
imputato, riconoscimento ribadito in sede di individuazione fotografica e poi in
dibattimento alla presenza del De Lisi.
Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della
cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nelle rilevate
cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, a mezzo del

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