Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4324 del 10/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4324 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sui ricorsi proposti da:

EL HAFYAN ABDELMA3ID, nato in

Marocco il 16 giugno 1986 e GOLLOSHI 30VAN, nato in Albania il 19
febbraio 1968, avverso la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di
Bergamo in data 06 febbraio 2014.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Lette le richieste del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale Oscar Cedrangolo che ha concluso per
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata .
RITENUTO IN FATI-0 E CONSTDERATO ffi DTIRTTTO
1. El Hafyan Abdelmajid e Golloshi Jovan ricorrono, a mezzo dei
loro difensori, avverso la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di

Data Udienza: 10/12/2014

2

Bergamo 6 febbraio 2014 che li ha condannati,

a seguito di

patteggiamento e con riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, il primo, alla pena di anni 3 di reclusione (pena base anni 6 e

3 di reclusione (pena base anni 6 di reclusione) ed C. 14.000 di multa,
in quanto accusati del delitto p. e p. dagli artt. 110 e.p.. 73 1 comma 1 ?
d.p.r. 309/90, perché, in concorso tra loro e con altro soggetto non
identificato, senza l’autorizzazione dì cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi
previste dall’art. 75 della stessa legge, illecitamente detenevano, al fine
di cessione a terzi, sostanza stupefacente tipo hashish per un peso
complessivo lordo di kg 4,500. contenuta in uno zaino e suddivisa in
nove involucri in cellophane contenenti a loro volta cinque panetti
cadauno (peso netto di un panetto pari a 95,667 grammi con principio
attivo pari a 8.8%). In Dalmine il 30.12.2013.
2. Entrambi i ricorsi sono composti di una unica sostanziale
doglianza, nella quale, richiamata la sentenza 32/2014 della Corte
costituzionale, si deduce violazione di legge in relazione al trattamento
sanzionatorio, con richiesta di applicazione, ai sensi dell’art. 2, comma 4,
c.p.i della più favorevole legge, sopravvenuta a seguito della
reviviscenza del I e IV comma dell’art. 73 DPR 309/90 nel testo
anteriore alle modifiche apportate dagli artt. 4 bis e 4 vicies ter del d.l.
30 dicembre 2005 n. 272, come convertito con modificazioni dall’art. 1
legge 21 febbraio 2006 n. 49, norme queste dichiarate
costituzionalmente illegittime.
2.1. I ricorrenti deducono l’illegittimità della pena in quanto
determinata in riferimento alla formulazione letterale dell’art. 73 DPR
309/90, così come modificato dagli artt. 4 bis e 4 vicies ter del d.l.
272/2005, dichiarati costituzionalmente illegittimi, in quanto a seguito
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della detta pronuncia sono
tornati in vigore il primo ed il quarto comma dell’art. 73 DPR 309/90 nel

mesi 9 di reclusione) ed C.12.000 di multa; il secondo alla pena di anni

3

testo anteriore alle citate modifiche, con conseguente ripristino della
distinzione tra “droghe leggere” (pena da due a sei anni di reclusione e
della multa anziché da sei a venti anni e della multa) e quelli

a venti anni e multa, anziché da sei a venti anni e multa).
3.Tanto premesso, ritiene la Corte, la fondatezza del motivo di
ricorso, tenuto conto dell’attuale più favorevole regime sanzionatorìo in
tema di stupefacenti, quale esito della pronuncia di illegittimità
costituzionale di cui alla sentenza n. 32/2014 della Corte delle leggi.
4. La gravata sentenza va quindi annullata senza rinvio, per il
radicale mutamento del quadro sanzionatorio, nell’ambito del quale era
intervenuto l’accordo tra parte pubblica e privata sulla determinazione
della sanzione, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per
l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone
trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il giorno 10 dicembre 2014
estensore

concernenti le cosiddette “droghe pesanti” (pena della reclusione da otto

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