Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43234 del 05/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43234 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAIMONE BARONELLO ANGELO N. IL 20/11/1966
avverso la sentenza n. 382/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 03/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 05/10/2015

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, MAIMONE
BARONELLO ANGELO fu ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato dalla
violenza sulle cose, in relazione all’impossessamento di un contenitore in metallo
zincato in una casa rurale, previa rottura di un cancello in ferro;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto del difensore, avv. Giuseppe Greco, con il quale deduce violazione di legge
in riferimento al riconoscimento dell’aggravante di cui all’articolo 625, n. 2, cod.

sulla base di un argomento illogico, rappresentato dal fatto che la proprietà era
normalmente delimitata da un cancello, chiuso da un lucchetto; di conseguenza,
in mancanza di querela, si chiede l’annullamento con o senza rinvio per
insussistenza del fatto o difetto di querela;

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché la
doglianza riguardante il riconoscimento dell’aggravante della violenza sulle cose
attiene a profili di fatto: il ricorrente sollecita una rivalutazione degli elementi su
cui è fondata la valutazione dei giudici di merito (in particolare le dichiarazioni
del teste Caruso e della persona offesa), operazione questa sottratta al giudizio
di legittimità, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la
propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti
gradi di merito (tra le tante, Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola; Rv.
238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore delle
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2015
Il consigliere est ns re

Il presidente

pen., poiché la rottura di un lucchetto non era dimostrata, ma è stata affermata

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