Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43230 del 15/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43230 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

Data Udienza: 15/07/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCHIAVONE LUIGI N. IL 06/08/1964
avverso la sentenza n. 5716/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

q4A

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 21 febbraio 2013, la Corte di appello di Napoli, 1^ sezione
penale, ha confermato la sentenza del Tribunale Santa Maria Capua Vetere sezione
distaccata di Aversa, appellata Schiavone Luigi da con la quale questi era stato
dichiarato colpevole del reato di ricettazione di assegno bancario compendio di furto
in danno di Castellano Angelo e condannato alla pena di due anni di reclusione e
tremila euro di multa.

I’ annullamento per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla
consapevolezza della provenienza illecita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, perché a fronte della motivazione della sentenza
impugnata (con la quale si è rammentato che il titolo, sottoscritto dal titolare del
conto corrente Castellano Claudio, originariamente emesso a favore di Tognana
Porcellane spa per importo di C 132,91, dopo la sottrazione è stato falsificato con
sostituzione del beneficiario – GIMA OFFICE facente capo all’ imputato – e modifica
dell’ importo in C 8.132,91) nessuna critica specifica è stata formulata agli
argomenti di natura logica formulati dai giudici di merito in ordine all’ inesistenza di
rapporti fra l’ imputato e Castellano e alla mancanza di giustificazione sulla
provenienza dell’ assegno, indicato come ricevuto da un non meglio identificato Ciro
nonostante l’ importo tutt’ altro che trascurabile. In tal modo il ricorso è incorso
nella violazione dell’ art. 581 lett. c) cod. proc. pen., che impone che ogni richiesta
sia giustificata con l’ indicazione di motivi specifici sia in fatto che in diritto, difetto
che trova sanzione nel successivo art. 591.
Si impone in conseguenza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei
profili di colpa rinvenibili nelle rilevate cause di inammissibilità, si liquida in mille/00
euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma 15 luglio 2014
Il

si fiere Est.

Il residente

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, che ne ha chiesto

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