Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43215 del 29/09/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43215 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAMMAROTA DOMENICO N. IL 07/12/1979
avverso la sentenza n. 76/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 29/09/2015

Motivi della decisione
Cammarota Domenico ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata in parte
confermata la sentenza di primo grado di condanna per il reato di rapina, e deduce erronea
applicazione della legge penale, omessa e illogica motivazione sul trattamento sanzionatorio con
riguardo alla comminata pena pecuniaria.

valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente si prospettano, cioè, questioni di mero
fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una
motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da
questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità
(Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 29.9.2015

Nel ricorso, anche lamentando una inesistente reformatio in peius della sentenza di primo
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grado (laddove l’appello ha invece confermato la pena pecuniaria inflitrat si- prospetta

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