Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43212 del 15/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43212 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

Data Udienza: 15/07/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LO BIANCO PIETRO N. IL 14/08/1964
avverso la sentenza n. 7277/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
23/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 23 novembre 2012, la Corte di appello di Roma, 2″ sezione
penale, ha confermato la sentenza del Tribunale in sede, appellata da Lo Bianco
Pietro con la quale questi era stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione di
due assegni circolari della BNL dell’ importo di C 2.500,00 ed C 3.000,00,
compendio di furto e contraffazione (in quanto fotocopie di assegni rubati) e
condannato, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di un anno quattro mesi

di reclusione e quattrocento euro di multa.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, a mezzo del
difensore che ne ha chiesto l’ annullamento:
1) per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, seguendo la quale il
ricorrente avrebbe potuto rispondere dei diversi reati di furto ovvero di
contraffazione. Il Lo Bianco non ha ricevuto gli originali degli assegni ma potrebbe
aver compiuto attività di alterazione sulle fotocopie degli stessi attraverso l’
inserimento della beneficiaria e della data. La motivazione si fonda inoltre su una
congettura stante l’ insussistenza dell’ elemento oggettivo del reato.
2) La motivazione è inoltre illogica per l’ esclusione dell’ attenuante della particolare
tenuità del fatto, esclusa nonostante oggetto del reato fossero fotocopie di assegni.
Erroneamente sono stati valutati elementi soggettivi quali i precedenti dell’
imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché la sentenza impugnata ha
spiegato che i moduli degli assegni circolari (quanto meno uno) erano originali,
tanto che nel momento in cui furono presentati in banca uno dei due titoli superò il
controllo di genuinità, mentre solo l’ altro fu rifiutato. Da ciò scaturirono gli
accertamenti che consentirono di verificarne la provenienza furtiva. I giudici di
merito hanno in conseguenza affermato che l’ imputato ricevette i moduli recanti gli
importi prestampati sui quali

poi provvide ad imprimere le generalità della

beneficiaria. A fronte di tale motivazione il ricorrente formula critiche ipotetiche,
sulla possibile configurazione a suo carico dei diversi reati di furto e contraffazione.
La doglianza è in conseguenza generica proprio perché fondata sulla formulazione
di sole ipotesi, priva quindi dei requisiti di specificità imposti dall’ art. 581 lett. c)
cod. proc. pen.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché ai fini dell’
esclusione dell’ invocata attenuante la Corte territoriale ha valutato non soltanto l’
importo prestampato sui moduli ricettati ma anche la negativa personalità. È
costante il canone ermeneutico secondo il quale in tema di ricettazione, il valore del

t

bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione
dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso
non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se
è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla
verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall’art. 133 cod. pen.,
che consentono di configurare l’attenuante “de qua”, e che va, al contrario, esclusa
quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo

dell’agente. (ex plurimis Cass. Sez. 2, 6.12.2013 n. 51818).
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va quindi
condannato al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa
delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nelle rilevate cause di
inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

(quale l’entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere

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