Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4321 del 20/11/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 4321 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

SENTENZA
sui ricorsi promossi nell’interesse di:
1. Stratulat Elena Alexandra, nata in Albania il 21-10-91,
2. Bela Miri, nato in Albania il 13-3-87,
avverso l’ordinanza in data 13-5-14 del Tribunale di Perugia.
Udita la relazione del Consigliere, Vincenzo Rotundo.
Udita la requisitoria del P.G., dott. Roberto Aniello, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
1 ,-. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, in data 13-5-14 il Tribunale di Perugia, adito ex art. 309 c.p.p., ha
rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di Stratulat Elena Alexandra e di Bela Miri avverso la
misura cautelare della custodia in carcere loro applicata dal GIP di Perugia in data 5-5-14 per violazione
dell’art. 73 DPR 309/90 (misura nel frattempo sostituita per la sola Stratulat con gli arresti domiciliari).
2 .-. Avverso la suindicata ordinanza del 13-5-14 Stratulat Elena Alexandra e Bela Miri hanno proposto,
tramite i rispettivi difensori, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
Entrambi i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza a
loro carico di un grave quadro indiziario in riferimento al delitto loro ascritto in concorso, sostenendo la la
loro totale estraneità con la codetenzione a fine di spaccio dello stupefacente trovato all’i5Vntermo della
abitazione di via Tosca n. 6, occupato esclusivamente dal coindagato Vorfi.
Denunciano altresì gli stessi vizi in riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e in
riferimento al diniego di misure alternative e attenuate.
3 .-. Il primo motivo di ricorso di Stratulat Elena Alexandra e Bela Miri è basato su doglianze non consentite
in sede di giudizio di legittimità. Le censure dei ricorrenti attengono invero alla valutazione del quadro
indiziario, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede
di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di
specie, il Tribunale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed é pervenuto alla decisione impugnata
attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze delle indagini, in nessun modo censurabile
sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
Le residue censure dei ricorrenti sono inammissibili per difetto di specificità, atteso che si tratta di doglianze
formulate in modo astratto e stereotipato, senza alcuna illustrazione concreta delle doglianze a cui la
motivazione dell’ordinanza impugnata avrebbe omesso di rispondere. I motivi di ricorso, identici per i due
ricorrenti, sono formulati in modo standardizzato e generalizzante, tralasciando di personalizzare le
doglianze e di riferirle specificamente a ciascun indagato. A fronte di doglianze così generiche e impersonali,
il Tribunale ha per altro dettagliatamente indicato gli elementi che concretizzavano le esigenze cautelari a
carico dei ricorrenti.
In definitiva, il tessuto motivazionale dell’ordinanza censurata non presenta affatto quella carenza,
contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei
principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui alla lettera e) dell’art. 606
c.p.p., nel quale si risolvono le censure proposte con il ricorso.

1

Data Udienza: 20/11/2014

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al
versamento della somma di mille euro in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli
adempimenti di cui all’art .94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p. nei confronti di Bela Miri. /Così de iso in Roma addì 20-11-14.
Il Con igliere estensor

4 .-. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali ed al versamento di una somma alla cassa delle ammende che, in ragione delle questioni
dedotte, si stima equo determinare in euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94,
comma 1 ter, disp. att. c.p.p. in riferimento alla posizione di Bela Miri.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA