Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43206 del 29/09/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43206 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI PALMA MASSIMILIANO N. IL 19/02/1969
avverso la sentenza n. 10454/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
10/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
Data Udienza: 29/09/2015
Motivi della decisione
Di Palma Massimiliano ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata
confermata la sentenza di primo grado di condanna per il reato di falso e ricettazione, e deduce
erronea applicazione della legge penale e omessa e illogica motivazione sul merito della
controversia in ordine ai profili di responsabilità.
Nel ricorso, reiterando i motivi di appello senza tenere conto delle motivazioni rese dalla
Si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito
preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica,
coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento
impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri,
229369; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 29.9.2015
corte territoriale, si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente.