Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43203 del 29/09/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43203 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MINE° MAURIZIO N. IL 28/12/1984
avverso la sentenza n. 678/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del
22/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
Data Udienza: 29/09/2015
Motivi della decisione
Mineo Maurizio ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è statarconte-r
—TTm a—ra
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sentenza di primo grado di condanna per il reato di rapina aggravarare—dUluce erronea applicazione
della legge penale, travisamento della prova, omessa e illogica motivazione sul merito della
controversia in ordine ai profili di responsabilità.
Nel ricorso si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente. Si
di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i
principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che,
pertanto, supera il vaglio di legittimità (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n°
12/2000, Jakani, rv 216260).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 29.9.2015
prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede