Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4320 del 13/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4320 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
SERRA Jonny, nato a Campi Salentina (LE) il 05/05/1974,
avverso l’ordinanza in data 28/01/2014 del Tribunale di Lecce;
letti l’ordinanza impugnata e il ricorso ed esaminati gli atti;
udita la relazione del consigliere Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale EduardoV.
Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. Ladislao Massari, che ha insistito per l’accoglimento del
ricorso.

FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza cautelare emessa dal g.i.p. del Tribunale di Lecce il 17.1.2012
(eseguita il 24.1.2012) Jonny Serra (inteso

“Pecora”) è stato sottoposto a misura

cautelare carceraria per più episodi di cessione e vendita di cocaina commessi nel
novembre del 2009 unitamente a Raffaele Renna e Cristian Tarantino. Reati per il quali il
Serra, rinviato a giudizio, ha definito la propria posizione processuale con sentenza
applicativa della pena in data 3.10.2013.
Nel quadro di articolate indagini preliminari instaurate nei confronti di più persone
lo stesso Serra è stato attinto da ordinanza applicativa della misura cautelare carceraria
emessa il 4.11.2013 dal g.i.p. del Tribunale di Lecce (procedimento contro Alula
Giampiero + 64) in ordine: a) al delitto di cui all’art. 416-bis c.p. (capo 1 della rubrica)
per aver fatto parte

“dal 2005 in poi” dell’associazione di tipo mafioso e armata

Data Udienza: 13/05/2014

denominata Sacra Corona Unita nella sua propaggine brindisina (comuni di Cellino San
Marco, San Pietro Vernotico, Torchiarolo), facente capo a Salvatore Buccarella, Francesco
Campana e Raffaele Renna; b) al delitto di cui all’art. 74 L.S. (capo 27 della rubrica) per
aver fatto parte “nel corso del 2010” di un’associazione per delinquere armata finalizzata
a commettere più delitti di acquisizione e vendita di sostanze stupefacenti (cocaina e
hashish), organizzata, tra gli altri, con Raffaele Renna e Cristian Tarantino (coindagati di
Serra nei reati ascrittigli con la prima ordinanza custodiale) e operante (art. 7 L. 203/91)
con modalità mafiose e al fine di agevolare l’associazione S.C.U., destinataria in tutto o in

ad altri reati strumentali delle due associazioni criminose commessi nel 2010.
2. Con ordinanza del 9.1.2014 il g.i.p. del Tribunale di Lecce ha respinto la
richiesta di scarcerazione avanzata dal difensore del Serra, ai sensi dell’art. 297 co. 3
c.p.p., sul presupposto della connessione dei fatti reato contestati con le due ordinanze
cautelari ovvero della anteriore desumibilità dagli atti degli elementi fondanti la seconda
ordinanza cautelare in epoca precedente l’emissione del primo titolo custodiale.
Il g.i.p. ha escluso la retrodatabilità della custodia inframurale al momento della
esecuzione (24.1.2012) del primo titolo cautelare del 12.1.2012 osservando che:
1) le indagini nei confronti del Serra, avviate nel 2010, per i reati associativi e i
reati fine di cui all’ordinanza cautelare del 4.11.2013 investono contesti criminali oggettivi
e soggettivi diversi da quelli oggetto della prima inchiesta (detta Cinemastore), conclusasi
nel giugno 2010 (prima della attivazione di captazioni foniche nei confronti del Serra), in
cui il Serra è indagato per due marginali episodi di acquisto di cocaina da Renna e da
Tarantino in assenza di dati attestanti una sua appartenenza ad una consorteria mafiosa o
dedita al narcotraffico;
2) alla data della prima ordinanza non emergevano elementi per desumere dagli
atti del secondo procedimento indizi di colpevolezza a carico del Serra idonei a consentire
l’estensione delle accuse mossegli, la richiesta cautelare essendo stata formulata dal p.m.
solo a seguito di una corposa informativa di p.g. redatta nella seconda metà del 2012;
3) il rinvio a giudizio del Serra nel primo procedimento (poi definito con sentenza
ex art. 444 c.p.p. non irrevocabile) è stato disposto nel dicembre 2012, allorché il
pubblico ministero non aveva ancora potuto vagliare i dati probatori lumeggiati nel quadro
delle indagini sfociate nell’ordinanza custodiale del 4.11.2013.
3. Adito dall’appello del Serra avverso l’ordinanza reiettiva del g.i.p., il Tribunale
distrettuale di Lecce con l’indicata ordinanza del 28.1.2014 ha rigettato il gravame.
Precisato che in virtù della prima ordinanza cautelare del 17.1.2012 il Serra è
stato detenuto dal 24.1.2012 fino al maggio 2013 (dal 24.4.2012 in regime di arresti
domiciliari), i giudici dell’appello cautelare hanno escluso l’esistenza di un rapporto di
connessione qualificata tra gli episodi ex art. 73 L.S. oggetto della prima ordinanza

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parte dei proventi del narcotraffico; c) ad una nutrita serie di reati di cui all’art. 73 L.S. e

custodiale del 17.1.2012 e l’ipotesi associativa mafiosa contestata con la seconda
ordinanza cautelare in atto (4.11.2013), non essendo seriamente ipotizzabile, in primo
luogo, che al momento della sua adesione al sodalizio mafioso (2005) il Serra si fosse
prefigurata anche l’esecuzione dei postumi reati di spaccio di stupefacenti (2009).
Né, in secondo luogo, gli elementi indiziari in base ai quali è stata contestata
l’associazione mafiosa con la seconda ordinanza cautelare erano desumibili dagli atti alla
data di emissione della prima ordinanza cautelare (17.1.2012). A tale data, infatti, il
procedente p.m. aveva acquisito soltanto le dichiarazioni accusatorie rese a carico di

risalente adesione alla frangia brindisina di San Pietro Vernotico della S.C.U.), ma non
disponeva ancora dei necessari riscontri esterni individualizzanti a sostegno di dette
accuse. Di tali riscontri il p.m. è venuto a conoscenza unicamente in data 11.10.2012 con
il deposito della informativa conclusiva delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria.
Di qui la logica deduzione che al momento della emissione del primo
provvedimento cautelare non ricorreva la desumibilità dagli atti dei dati sui quali fondare i
gravi indizi di colpevolezza coinvolgenti il Serra nel reato di cui all’art. 416-bis c.p.
contestato con il secondo provvedimento cautelare.
4. Avverso la decisione del gravame cautelare ha proposto ricorso per cassazione il
difensore di Jonny Serra, lamentando erronea applicazione dell’art. 297 co. 3 c.p.p. e
illogicità e contraddittorietà manifeste della motivazione dell’impugnata ordinanza.
Con il ricorso si formulano due congiunte ipotesi valutative attestanti la sussistenza
dei presupposti per l’applicabilità al Serra del canone della retrodatazione della custodia
cautelare inframurale impostagli.
Per un verso tra i reati oggetto dei due separati procedimenti penali interessanti il
Serra sussiste connessione con riferimento ai reati relativi al narcotraffico e alla
associazione criminosa operante con metodi mafiosi e scopi di agevolazione della S.C.U.,
dal momento che i reati ex art. 73 L.S. di cui alla prima ordinanza cautelare si inscrivono
in tutta evidenza nel contesto associativo ex art. 74 L.S. (scandito, per altro, anche da
altri reati fine ex art. 73 L.S. ascritti al Serra) di cui alla seconda ordinanza cautelare. I
concorrenti del Serra nella commissione dei primi reati sono Raffaele Renna e Cristian
Tarantino, non a caso indicati nell’imputazione ex art. 74 L.S. (ordinanza 4.11.2013)
come organizzatori o esponenti di spicco, insieme al Serra (e a tale Luca Ferì), della
aggregazione criptomafiosa dedita al traffico di stupefacenti insediata a San Pietro
Vernotico, dove sono stati commessi anche i reati contestati con il primo titolo cautelare.
A ciò dovendosi aggiungere l’indiscussa anteriorità cronologica dei reati contestati con la
seconda ordinanza cautelare rispetto alla emissione della prima ordinanza cautelare.
Per altro verso, in punto di desumibilità dagli atti degli elementi indizianti afferenti
al reato di cui all’art. 416-bis c.p., deve aversi riguardo alla data del 3.10.2013 in cui il
Serra ha definito con sentenza di applicazione della pena la propria posizione rispetto ai

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Jonny Serra dai collaboratori di giustizia Ercole Penna e Davide Tafuro (asseveranti la sua

reati ex art. 73 L.S. ascrittigli con l’ordinanza cautelare del 17.1.2012. Alla data del
3.10.2013 il p.m. era perfettamente in grado di contestare al Serra i fatti criminosi
oggetto della seconda ordinanza cautelare del 4.11.2013, disponendo da ben un anno
prima di tutti i dati conoscitivi rifluiti nella richiesta cautelare dello stesso p.m. e nella
motivazione del provvedimento coercitivo del 4.11.2013, l’informativa finale di p.g.
essendo stata depositata fin dall’11.10.2012. Cioè da epoca antecedente sia al rinvio a
giudizio (dicembre 2012) per i reati di spaccio di stupefacente ascritti con la prima
ordinanza cautelare, sia alla sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa per quei medesimi reati.

retrodatabilità della seconda ordinanza cautelare con riferimento ai reati in materia di
stupefacenti contestati con entrambe le ordinanze custodiali, focalizzando la sua
attenzione sulla eventuale preesistenza degli elementi accreditanti l’ipotesi associativa ex
art. 416-bis c.p. Ma anche in tale più limitata prospettiva non può non trovare
applicazione il disposto dell’art. 297 co. 3 c.p.p.
Senza sottacere l’intima connessione sussistente -come da accusa contestata- tra i
fatti di detenzione e vendita di droga nel quadro del corrispondente sodalizio ex art. 74
L.S. e l’ipotizzata partecipazione mafiosa del Serra, giacché l’associazione rivolta al
narcotraffico è connotata da modalità e finalità mafiose ex art. 7 L. 203/91 a beneficio
della diramazione della S.C.U. in cui si suppone inserito il Serra, il Tribunale ha omesso di
esaminare con la necessaria attenzione le dichiarazioni accusatorie fondanti la
partecipazione mafiosa del ricorrente, pur richiamate nel provvedimento del g.i.p.
reiettivo della invocata retrodatazione, quando si consideri che i collaboratori di giustizia
Penna e Tafuro concordemente adducono (per Penna fin dal 2000) la risalente adesione
del Serra al sodalizio mafioso. Non solo. Analoghe indicazioni sono fornite anche dall’altro
collaboratore di giustizia Giuseppe Passaseo, non considerate dal g.i.p. e dagli stessi
giudici dell’appello cautelare.
5. Il ricorso proposto nell’interesse di Jonny Serra è assistito da fondamento.
Il Tribunale ha tralasciato di analizzare compiutamente i rilievi dell’appellante
Serra, giungendo a conclusioni lacunose o superficiali in ordine alla constatazione dei
presupposti legittimanti la retrocessione del termine custodialcautelare correlato ai due
provvedimenti restrittivi emessi nei confronti del Serra.
5.1. Alla luce degli elementi di conoscenza offerti dai provvedimenti dianzi descritti
e dalle prospettazioni enunciate dal ricorrente, elementi letti nel solco delle statuizioni
ricompositive del disposto dell’art. 297 co. 3 c.p.p. dettate dalle Sezioni Unite di questa
Corte regolatrice (Sez. U, n. 21957 del 22.3.2005, Rahulia, rv. 231058; Sez. U, n.
14537/07 del 19.12.2006, Librato, rv. 235909) deve convenirsi sulla significatività dei
rilievi enunciati dallo stesso g.i.p. emittente l’ordinanza del 4.11.2013 proprio in relazione
all’accertamento dei dati accreditanti una connessione qualificata ex art. 12, co. 1-lett. b),

Il Tribunale di Lecce inopinatamente ha omesso di constatare la palese

c.p.p. tra i reati contestati al Serra con le due ordinanze cautelari, implicante
retrodatazione degli effetti della seconda ordinanza per i fatti desumibili dagli atti prima
del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. Non è
casuale che il g.i.p. salentino abbia criticato la prassi di riepilogare gli esiti di lunghe ed
articolate attività d’indagine, in massima parte basate su captazioni telefoniche e
ambientali protrattesi per lunghi periodi di tempo, in una voluminosa informativa finale,
redatta anche a notevole distanza dagli accertamenti dei fatti storici. Ciò al fine di
evidenziare come nel caso in esame la compilazione della informativa finale di p.g.

(recte

velo alla ben anteriore conoscenza da parte dell’ufficio del pubblico ministero delle fonti
indiziarie gravi e precise involgenti la posizione del Serra. Vuoi in rapporto al reato
associativo ex art. 74 L.S., vuoi in rapporto al reato associativo ex art. 416-bis c.p.
Anche a voler condividere il sommario assunto del Tribunale sulla non ravvisabilità
di connessione qualificata tra le due serie di reati in materia di stupefacenti contestati al
Serra, l’applicabilità in suo favore dell’art. 297 co. 3 c.p.p. discende potenzialmente dalle
concomitanti evenienze, per cui: a) i fatti ascritti al prevenuto con la seconda ordinanza
del 4.11.2013 sono stati pacificamente commessi (come da imputazione) in epoca
precedente l’emissione della prima ordinanza cautelare del 17.1.2012; b) tali fatti
appaiono essere stati noti al pubblico ministero prima del 4.11.2013, essendo divenuti
oggetto della menzionata informativa di p.g. del 5.10.2012.
Più specificamente, la posizione del Serra si mostra inquadrabile nella casistica di
ordinanze cautelari successive adottate in procedimenti diversi dalla stessa autorità
giudiziaria per reati non connessi o collegati, in cui la retrocessione del termine di
custodia cautelare opera in rapporto ai fatti reato desumibili dagli atti già al momento
dell’emissione del primo titolo custodiale.
5.2. Il Tribunale di Lecce ha ritenuto di non ravvisare tra le due serie di reati
contestati al Serra con le separate ordinanze custodia!’ del 17.1.2012 e del 4.11.2013 né
l’esistenza di un medesimo originario disegno criminoso, né l’esistenza di una relazione
finalistica delle “prime” condotte criminose (art. 73 L.S.) con l’uno e/o l’altro dei reati
associativi contestati con la seconda ordinanza cautelare (artt. 416-bis c.p., 74 L.S.) La
quaestio facti relativa alla configurabilità o meno di connessione qualificata tra i reati
attribuiti al ricorrente con le due ordinanze cautelari è stata risolta dal Tribunale in senso
negativo attraverso un percorso decisorio immune da patenti illogicità o discrasie
ricompositive delle due concorrenti ipotesi accusatorie. Sulla base, cioè, di elementi
fattuali adeguatamente vagliati e, quindi, non scrutinabili o rivisitabili in questa sede.
Per altro verso, tuttavia, il Tribunale, eliminata la possibile rilevanza di rapporti di
connessione qualificata tra i fatti delle due serie criminose, ha in modo sbrigativo negato
dignità alla subordinata o alternativa ipotesi formulata dal ricorrente in rapporto alla
desumibilità ex actis, al momento della emissione della prima ordinanza cautelare, degli

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comunicazione della notizia di reato) recante data 5.10.2012 non possa e non debba far

elementi sufficienti per l’emissione della seconda ordinanza custodiale con riguardo alla
contestazione dei reati associativi (mafiosa e dedito al narcotraffico), tralasciando di
offrire adeguata risposta alle indicazioni in proposito formulate con l’atto di appello.
In particolare il Tribunale ha omesso di chiarire in quale misura le indicazioni
accusatorie, vere proprie chiamate in correità, dei collaboranti Penna e Tafuro (cui nel
ricorso si associano anche quelle dell’altro c.d.g. Passaseo) richiedessero necessari
riscontri individualizzanti, non essendo invece muniti -nel loro reciproco incrociarsi e
riscontrarsi- di una autosufficiente e solida efficacia indiziaria.

sul tema dell’applicabilità o meno in vantaggio del Serra della disciplina della
retrodatazione dell’inizio della custodia carceraria applicata con la seconda ordinanza. Il
Tribunale non poteva esimersi dall’approfondire il tema della desumibilità ex actis o meno
degli elementi legittimanti il secondo provvedimento custodiale e in conseguenza di
indagarne le ragioni, elusive o non dei termini custodiali, nelle due vicende cautelari.
L’analisi svolta dal Tribunale di Lecce sulla ritenuta esistenza di profili ostativi
all’applicabilità della retrodatazione ex art. 297 co. 3 cpp si rivela, dunque, lacunosa.
Nel procedere, per tanto, a nuovo esame della posizione cautelare carceraria del
ricorrente il Tribunale si farà carico di verificare (alla luce degli interventi interpretativi di
questa S.C. a Sezioni Unite: 22.3.2005 n. 21957, Rahulia; 19.12.2006 n. 14535/07,
Librato) se ed in qual misura al momento dell’emissione della prima ordinanza applicativa
della misura cautelare carceraria erano effettivamente desumibili dagli atti gli elementi
giustificanti l’ordinanza successiva.
P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Lecce.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94/1-ter disp. att. c.p.p.
Roma, 13 maggio 2014

Di tal che si impone una generale rimeditazione del giudice dell’appello cautelare

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