Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 432 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 432 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOZZILLO GIUSEPPINA N. IL 18/05/1971
avverso la sentenza n. 810/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del
14/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 25/10/2013

Il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato.
In relazione all’ultimo motivo di ricorso concernente la prescrizione del reato la ricorrente non
tiene conto evidentemente delle sospensioni che, per effetto delle richieste di rinvio da parte
del difensore, ammontano a giorni 358 in primo grado e giorni 77 in appello, per un totale di
giorni 435.
Gli altri motivi, oltre a non essere stati dedotti con l’atto di appello, sono comunque
manifestamente infondati in quanto il sequestro risulta convalidato ed eventuali vizi andavano
dedotti mediante impugnazione del decreto di convalida.
In mancanza di impugnazione o di accoglimento di essa il sequestro spiega pienamente i suoi
effetti ed il ricorrente non può invocare asseriti vizi di esso per legittimare la propria condotta.
Peraltro questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare che qualunque condotta, anche non
determinante la distruzione effettiva dei sigilli o dei loro equivalenti, volta a frustrare
l’Assicurazione della cosa per la finalità di pubblico interesse e ad eludere quindi il vincolo di
immodificabilità imposto con il sequestro, è idonea ad integrare il delitto di violazione dei sigilli
perché la legge tutela non solo l’integrità materiale, ma anche quella strumentale e funzionale
del sigillo. L’eventuale nullità dell’atto di pignoramento o di quello di sequestro sono irrilevanti
ai fini penali e non esonerano il custode degli obblighi assunti, fino a quando non sia stata
emessa una pronuncia formale del giudice concernente l’inefficacia o nullità del procedimento
esecutivo o cautelare. (Sez. 6, Sentenza n. 6419 del 14/02/1989 Rv. 181173).
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del

procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in
via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 25.10.2013

Mozzillo Giuseppina propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la
quale la corte di appello di Roma, in data 14.11.2011, ha confermato quella del tribunale di
Roma, sezione distaccata di Ostia, che l’aveva condannata limitatamente alla violazione
dell’articolo 349 del codice penale, dichiarando prescritto invece il reato di cui all’articolo 44
lettera b d.p.r. 380/01, per la realizzazione sul terrazzo del piano attico dello stabile di un
manufatto della superficie di metri quadrati 16 circa, tamponato in siporex, coperto con
materiale coibentato, collegato all’abitazione principale ed adibito a camera da letto.
Si deduce in questa sede:
– la violazione degli articoli 43 e 349 assumendo l’insussistenza dell’elemento psicologico del
reato sul rilievo della ritenuta nullità da parte della ricorrente del sequestro in quanto eseguito
da vigili urbani operanti nell’espletamento di attività amministrativa di controllo urbanistico sul
rilevo che questi ultimi, nell’occasione non avrebbero rivestito la qualifica di ufficiali di polizia
giudiziaria e che inoltre gli stessi non sarebbero stati muniti di decreto di perquisizione;
– la violazione dell’articolo 321 comma 3 cpp necessitando per il sequestro il decreto del gip,
nella specie non emesso;
– la violazione dell’articolo 334 del codice penale in quanto i sigilli avrebbero dovuto essere
apposti per ordine dell’autorità giudiziaria e non della polizia giudiziaria;
– la violazione degli articoli 157 e 158 cod. pen. essendo il reato prescritto in quanto
commesso tra il mese di marzo il luglio 2005.

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