Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 432 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 432 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TURSI ANTONIO nato il 01/01/1988 a LUCERA

avverso la sentenza del 27/10/2016 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza in data 27/10/2016, confermava
la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Larino, in data
28/01/2016, nei confronti di TURSI ANTONIO in relazione ai reati di cui agli artt. 56 e
624, 628, 582, 2 comma, e 337 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con il primo motivo di
ricorso, il vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dell’individuazione
operata dalle persone offese e del riconoscimento delle banconote sottratte, alla
descrizione delle modalità del fermo dell’imputato, circostanze che integrerebbero il
travisamento delle relative prove; con il secondo motivo, la violazione di legge per il
mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art. 393 bis cod. pen.
I motivi prospettati sono inammissibili. Il primo, poiché il vizio del travisamento
della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale
o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per

Data Udienza: 21/11/2017

cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non
potendo, nel caso di cosiddetta ‘doppia conforme’, essere superato il limite costituito
dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice
d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia
richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del
03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv.
257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). Inoltre,

elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità
la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione
delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Unite, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone,
rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv.
229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere un’ inammissibile ricostruzione
dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il
quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo
convincimento, mettendo in evidenza come dai molteplici dati dei riconoscimenti
operati dalle vittime e dai testimoni, dall’atteggiamento dell’imputato che si era dato
alla fuga venendo bloccato da terzi e dal ritrovamento sulla sua persona di banconote,
riposte e ripiegate nello stesso modo descritto da una delle persone offese, doveva
desumersi la prova della responsabilità del prevenuto.
Né può dirsi che gli atti indicati dal ricorrente contengano elementi
processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che
possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del
provvedimento impugnato e nell’ambito di una valutazione unitaria, tali da inficiare la
struttura logica del provvedimento stesso.
Quanto al secondo motivo di ricorso, è evidente la sua genericità e manifesta
infondatezza, poiché l’assunta natura dell’atto di reazione dell’imputato dovrebbe
trovare la propria causa giustificatrice nell’innocenza dell’imputato, dato che è
smentito dalle acquisizioni probatorie valutate dai giudici di merito.
All’ inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila
a favore della cassa delle ammende.

con il ricorso si richiede una (non consentita in sede di legittimità) ‘rilettura’ degli

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2017
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