Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43190 del 15/07/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43190 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STIFFI ALESSANDRO N. IL 05/05/1972
avverso la sentenza n. 7975/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
22/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Data Udienza: 15/07/2014
Il difensore di STIFFI Alessandro ha proposto ricorso per cassazione avverso
la sentenza pronunciata nei confronti del predetto dalla Corte di appello di Roma il 22
febbraio 2012, rinnovando, nella sostanza, le medesime deduzioni già devolute ai
giudici dell’appello e da questi motivatamente disattese, in tal modo venendo meno
alla esigenza di specificità dei motivi. Il ricorso è dunque per tale ragione
inammissibile. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata
nell’affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione
fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate
dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza
di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità,
intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma
dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della
impugnazione (Cass., Sez. I, 30 settembre 2004, Burzotta; Cass., Sez. VI, 8 ottobre
2002, Notaristefano; Cass., Sez. IV, 11 aprile 2001 Cass., Sez. IV, 29 marzo 2000,
Barone; Cass., Sez. IV, 18 settembre 1997, Ahmetovic).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2014
Il Consigge e estensore
OSSERVA