Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43181 del 26/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43181 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUCARIA GIUSEPPA N. IL 21/07/1968
avverso la sentenza n. 3401/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 31/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 26/06/2015

RGN 4724/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 13/06/2013 il Tribunale di Trapani dichiarò la sig.ra Giuseppa Mucaria colpevole del reato di cui agli artt. 56, 515, cod. pen., commesso
in Trapani il 30/06/2011, per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a somministrare alla clientela prodotti ittici congelati non dichiarati nel

2.Con sentenza del 31/10/2014, la Corte di appello di Palermo, in parziale
riforma della sentenza di primo grado impugnata dal solo imputato, ha ridotto la
pena nella misura di C 600,00 di ammenda, ha concesso il beneficio della non
menzione della condanna nel certificato penale, confermando nel resto.

3.Propone ricorso per cassazione l’imputato che articola, per il tramite del
difensore di fiducia, unico motivo di ricorso con il quale eccepisce la manifesta
illogicità della motivazione.
Deduce, al riguardo, che il menu non era presente sui tavoli ma che fu consegnato su richiesta dell’operatore della Capitaneria di Porto dal dipendente che
lo prelevò da un cassetto dietro il bancone.
E’ inoltre illogico – sotto il profilo della idoneità degli atti – ritenere che i prodotti ittici congelati fossero destinati al confezionamento all’istante dei panini con
insalata di mare, poiché il prodotto necessitava di tempi di preparazione incompatibili con le caratteristiche di vendita di un take away.

4.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto per
motivi non consentiti dalla legge.

5.Secondo l’insegnamento di questa Corte, la disponibilità nelle cucine di un
ristorante di alimenti surgelati non indicati come tali nel menu perfeziona il tentativo di frode in commercio, indipendentemente dall’inizio di una concreta contrattazione con il singolo avventore (Sez. 3, n. 5474 del 05/12/2013, Rv.
259149; Sez. 3, n. 44643 del 02/10/2013, Rv. 257624; Sez. 3, n. 6885 del
18/11/2008, Rv. 242736).
L’assenza del menu dai tavoli non è circostanza che esclude l’idoneità della
condotta poiché essa può essere esclusa solo allorquando il menu manchi fisicamente sì da non poter essere nemmeno consegnato a richiesta; nel caso di specie il menu esisteva, conteneva la descrizione dei prodotti offerti e dei relativi
ingredienti ed è stato consegnato a richiesta (la circostanza della consegna del

menù, e per l’effetto la condannò alla pena di C 1.000,00 di multa.

menu al cliente risulta positivamente affermata anche nella sentenza di primo
grado).
Quanto alla natura del prodotto (panino con insalata di mare), ai tempi di
confezionamento e alle modalità di consumazione, premette il Collegio che il vizio di motivazione incontra nella natura manifesta della illogicità il limite oltre il
quale il sindacato della Corte di cassazione non può spingersi. Orbene gli elementi fattuali sottoposti dal ricorrente non sono tali da rendere manifestamente
illogico il collegamento di tale pietanza con gli alimenti ittici congelati presenti

sollevata dal ricorrente).
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 713 giugno 2000, n. 186), l’onere per lo stesso delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si
fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro
1000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 26/06/2015

nelle cucine (e ciò a prescindere dalla natura fattuale di cui si avvale l’eccezione

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