Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4318 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4318 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHIARI MARCO N. IL 16/11/1987
avverso la sentenza n. 4214/2012 TRIBUNALE di BRESCIA, del
24/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 22/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 24/112013, il Tribunale di Brescia applicava, ex art. 444 c.p.p., a Chiari
Marco la pena di anni 3 di reclusione ed €. 1.200,00 di multa, per rapina e reati satelliti.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, deducendo violazione di legge e vizio della
motivazione in relazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. per mancanza dell’elemento
costitutivo del delitto di rapina.

Il ricorso è inammissibile.
Le parti, una volta intervenuto l’accordo e la ratifica del giudice non possono più
recedere dal patteggiamento e non possono proporre eccezioni o censure in ordine al merito
delle valutazioni sottese al prestato consenso, o ad eventuali nullità verificatesi nella fase
procedimentale, alla sussistenza ed alla soggettiva attribuzione del fatto, all’applicazione e
comparazione delle circostanze, all’entità e modalità di applicazione della pena (Cass. Sez. I,
Sentenza n. 6898/1997 e n. 6545/1998).
L’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a fare valere qualunque
eccezione di nullità, anche assoluta diversa da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Cass. 5″ 1.4.99 n. 7262). Le parti che sono
pervenute all’applicazione della pena su loro richiesta non possono proporre in sede di
legittimità questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto
contestato e per la qualificazione giuridica risultante dalla contestazione; l’accusa, come
giuridicamente qualificata, non può essere rimessa in discussione (Cass. 6″ 2.3.99 n. 2815,
ud. 21.1.99, rv. 213471). Occorre, poi, rilevare che l’obbligo di motivazione da parte del
giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione
dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti (Cass. 28.2.00, P.M. in proc. Cricchi) e quindi
dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. conformemente ai
criteri di legge. Inoltre è pacifico che: “in tema di patteggiamento, qualora sia concordata la
misura finale di una pena, oggetto del controllo affidato al giudice è la pena finale così
concordata, in quanto esprimente la sostanziale volontà delle parti, indipendentemente da
eventuali errori nei calcoli intermedi.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5054 del 21/10/1999 Cc.
(dep. 11/11/1999) Rv. 216373; Sez. 6, Sentenza n. 1705 del 00V1999 Cc. (dep. 106/1999 )
Rv. 214742)
Nel caso di specie il giudice ha correttamente adempiuto all’obbligo della
motivazione nei termini di cui sopra.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.500,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

CONSIDERATO IN DIRITTO

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