Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4318 del 13/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4318 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso di
LARICCHIO Rosario, nato a Napoli il 21/04/1980,
avverso l’ordinanza del 03/10/2013 della Corte di Appello di L’Aquila;
letti l’ordinanza impugnata e il ricorso ed esaminati gli atti;
udita la relazione del consigliere Giacomo Paoloni;
lette le richieste del Procuratore Generale in Sede (sost. P.G. Eugenio Selvaggi), che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Appello di L’Aquila ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto da Rosario Laricchio avverso la sentenza resa il
15.6.2012, depositata nel termine di legge di quindici giorni dalla pronuncia, con la quale il
Tribunale di L’Aquila lo ha riconosciuto colpevole dei reati di minaccia a pubblico ufficio e
di danneggiamento aggravato commessi nella locale casa di reclusione in cui trovavasi
detenuto e per l’effetto lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Inammissibilità dichiarata per la tardività dell’impugnazione (artt. 585, 591 -co. 1,
lett. c- c.p.p.), in quanto proposta in data 10.8.2012, ben oltre il termine di trenta giorni
decorrente dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza (ai sensi degli artt.
542 co. 2, 585 -co. 1, lett. b e co. 2, lett, c- c.p.p.). Ciò non avendo l’imputato diritto alla
notificazione dell’avviso di deposito della sentenza con relativo estratto (art. 548 co. 3

Data Udienza: 13/05/2014

c.p.p.), alla luce della sua intervenuta formale rinuncia (detenuto per altra causa) a
comparire all’udienza del 15.6.2012 conclusiva del giudizio ordinario di primo grado.
2.

Per mezzo del difensore l’imputato impugna per cassazione la descritta

ordinanza della Corte distrettuale, evidenziando come avesse diritto alla notifica
dell’estratto della sentenza, essendo stato dichiarato contumace all’inizio del dibattimento
di primo grado. Con la conseguenza che solo da tale notificazione potevano farsi decorrere
i termini per la proposizione dell’appello.

della regiudicanda, enunciando le ragioni di natura emotiva e psicologica che avrebbero
giustificato il suo comportamento antigiuridico.
3. La prospettata pregiudiziale censura di carattere processuale è manifestamente
infondata e il ricorso va dichiarato inammissibile.
La declaratoria di contumacia dell’imputato nella prima udienza dibattimentale di
primo grado non può far velo alla qualificazione della posizione dell’imputato, a seguito di
rituale notificazione dell’ordinanza di differimento del Tribunale, come “assente”
(correttamente l’intestazione della sentenza del Tribunale puntualizza la posizione del
Laricchio come “detenuto per altro, rinunciante a comparire”), avendo lo stesso Laricchio
(detenuto per altra causa) espressamente rinunciato a comparire nelle successive udienze
e segnatamente nell’ultima udienza del 12.6.2012 (atti Tribunale, p. 191), coincidente con
la decisione di condanna.
In vero, come affermato dalla stabile giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la
posizione dell’imputato che, essendo detenuto per causa diversa da quella concernente la
regiudicanda, dichiari di rinunciare a comparire in udienza non è assimilabile a quella
dell’imputato contumace. Di tal che lo stesso non ha diritto alla notificazione dell’estratto
della sentenza prevista per gli imputati contumaci dall’art. 548 co. 3 c.p.p. L’imputato che
chieda o consenta che le udienze si svolgano in sua assenza è rappresentato dal difensore
per le fasi dibattimentali del giudizio corrispondenti a ciascuna udienza ai sensi dell’art.
420-quinquies c.p.p. e, con logica consequenzialità, il termine per impugnare la sentenza
emessa in volontaria assenza dell’imputato, decorre -sia per l’imputato, sia per il
difensore- dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza (ex
plurimis: Sez. 1, n. 16919 del 9.1.2009, Del tosto, rv. 243543; Sez. 1, n. 33510 del
7.7.2010, Liccardo, rv. 248118; Sez. 4, n. 41392 del 24.9.2013, Perdonò, rv. 256403).
Ineccepibile deve considerarsi, quindi, la declaratoria dell’inammissibilità
dell’appello del Laricchio, in quanto tardivo, deliberata dalla Corte di Appello dell’Aquila.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
che stimasi equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).

2

Al ricorso ha fatto seguito uno scritto personale dell’imputato che investe il merito

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 13 maggio 2014

Il consiglier estenore
Giacom a Ioni

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