Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43179 del 26/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43179 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAPOLI GIUSEPPE N. IL 22/09/1953
avverso la sentenza n. 1015/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 01/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 26/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di
Agrigento del 13 giugno 2012, con la quale – per quanto qui rileva — l’imputato era
stato condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche, e con il beneficio della
sospensione condizionale subordinata alla prestazione di attività lavorativa non
retribuita, alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 9000,00 di multa, oltre confisca
del veicolo, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 6, comma 1, lettera d), n. 1),

perché, in concorso con altro soggetto giudicato separatamente, effettuava, senza
autorizzazione, un’attività di trasporto di materiali ferrosi da considerarsi quali rifiuti
non pericolosi.
2. — Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso
per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la mancanza e la manifesta
illogicità della motivazione, sul rilievo che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto
dell’occasionalità dell’attività di trasporto e della mancanza dell’elemento psicologico.
Non si sarebbe considerato, in particolare, che l’imputato si stava liberando del
materiale che inquinava il suo terreno e che egli non era consapevoli dell’illiceità del
suo comportamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché diretto ad ottenere da questa Corte una
rivalutazione del merito della responsabilità penale; rivalutazione preclusa in sede di
legittimità.
Secondo il corretto giudizio della Corte d’appello, l’occasionalità del trasporto e
la carenza dell’elemento psicologico sono state prospettate in maniera del tutto
apodittica e senza alcuna argomentazione, a fronte dell’accertato trasporto di una
considerevole quantità di materiali eterogenei. Deve, comunque, richiamarsi, sul
punto, il costante orientamento di legittimità, secondo cui, trattandosi di reato
istantaneo, è sufficiente un solo trasporto per integrare la condotta penalmente
rilevante, non essendo richiesta la continuità dell’attività illecita (ex plurimis, Sez. 3,
17 ottobre 2013, n. 45306, rv. 257631; sez. 3, 2 ottobre 2014, n. 8979, rv. 262514).
Né può essere presa in considerazione in sede di legittimità la ricostruzione dei fatti,
fornita dall’imputato in via meramente alternativa e ipotetica, secondo cui egli stava
bonificando un suo terreno. Si tratta, in ogni caso, di una ricostruzione che risulta del
tutto priva di supporto probatorio e che, anche se confermata, non escluderebbe la
sussistenza del reato.

del d.l. n. 172 del 2008, convertito dalla legge n. 210 del 2008, applicabile in Sicilia,

4. – Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della
somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in C 1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2015.

P.Q.M.

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