Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4317 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4317 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PITTA SABATO N. IL 03/05/1960
avverso la sentenza n. 4923/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di SALERNO, del 28/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

Data Udienza: 22/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 28 gennaio 2013, il GUP del Tribunale di Salerno ha
applicato„ sull’ accordo delle parti a norma dell’ art. 444 cod. proc. pen.,
riconosciuta le attenuanti generiche ed esclusa la contestata recidiva, ritenuta la
continuazione e con la riduzione del rito, la pena di due anni sei mesi di reclusione e
seicento euro di multa nei confronti di Pitta Sabato, imputato di due rapine
aggravate ai danni di timparato Maria e Ciuci Lucia (capi A e B) nonché di lesioni

Fisciano il 21.8.2011.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, che ne ha chiesto
I’ annullamento per erronea applicazione della legge penale e mancanza di
motivazione in ordine alla verifica dell’ eventuale sussistenza delle condizioni di cui
alli art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per genericità perché denuncia la mancata considerazione
di ipotetiche circostanze comportanti pronuncia di sentenza di proscioglimento, in
violazione della previsione di cui all’ art. 581 lett. c) cod. proc. pen. che impone l’
indicazione specifica (e quindi non meramente probabilistica) di elementi idonei a
sostenere la richiesta, violazione sanzionata dal successivo art. 591.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere in
conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e di somma in
favore della Cassa delle ammende, che in ragione dei profili di colpa rinvenibili nei
rilevati motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in C 1500,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1500,00 alla Cassa delle ammende.

personali in danno di Ciuci Lucia, fatti commessi in Salerno il 29.11.2011 e in

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