Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4317 del 13/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4317 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
D’AURIZIO Pio Gabriele, nato a Casalbordino (CH) il 13/05/1949,
avverso il decreto di archiviazione del 17/12/2012 dal G.I.P. del Tribunale di Roma nei
confronti di
VLADIMIROVNA YAKUSHEVA Irina, nata a Mosca (Russia) il 14/10/1953;
esaminati il decreto impugnato, il ricorso e gli atti ostensibili;
udita la relazione svolta dal consigliere Giacomo Paoloni;
lette le requisitorie del pubblico ministero (sost. P.G. Giuseppina Fodaroni), che ha concluso
per l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato.

FATTO E DIRITTO
1. Con denuncia-querela del 10.7.2009 Pio Gabriele D’Aurizio, esposte le vicende del
matrimonio del proprio defunto fratello Michele con la cittadina russa Irina Vladimirovna
Yakusheva culminata nella separazione coniugale e nel ritorno in Russia della Yakusheva con
la figlia Natalia, si doleva di essere stato ingiustamente accusato del reato di appropriazione
indebita dell’autovettura del de cuius nella causa civile instaurata dalla donna per la tutela
dei propri diritti ereditari. Iscritta laYakusheva nel registro delle notizie di reato quale
indagata per il delitto di calunnia ed esperiti preliminari accertamenti, il procedente pubblico
ministero presso il Tribunale di Roma chiedeva l’archiviazione degli atti per infondatezza
della notitia criminis. A tale richiesta si opponeva nelle forme di rito il denunciante D’Aurizio.
2. Il g.i.p. del Tribunale di Roma con decreto emesso de plano il 17.12.2012, ai sensi
dell’art. 410 co. 2 c.p.p., ha dichiarato inammissibile l’opposizione del D’Aurizio e,

Data Udienza: 13/05/2014

condividendo l’analisi del p.m. sulla infondatezza della notizia di reato, ha disposto
l’archiviazione del procedimento penale iscritto nei confronti della Yakusheva.
In particolare il decidente ha rilevato l’ultroneità e non rilevanza delle invocate
investigazioni suppletive (lettura incrociata delle presunte reiterate accuse della donna
espresse in due atti depositati nei giudizi civili di suo interesse pur dopo l’avvenuta
archiviazione del procedimento instaurato nei confronti del D’Aurizio; presenza della vettura
in contestazione nel garage annesso all’abitazione della sorella del D’Aurizio, cui l’aveva
affidata il defunto fratello Michele), in uno alla completezza dei già acquisiti dati di

assunto dalla Yakusheva nelle sedi giudiziarie civili.
3. Avverso tale decreto di archiviazione ex art. 410 co. 2 c.p.p. ha proposto,
mediante il difensore, ricorso per cassazione il D’Aurizio, deducendo:

a) violazione delle

regole del contraddittorio, per non avere il g.i.p. fissato l’udienza camerale a norma dell’art.
410 co. 3 c.p.p., deliberando de plano l’inammissibilità dell’opposizione all’archiviazione e
vulnerando le sue ragioni difensive; b) difetto e illogicità della decisione in punto di ritenuta
irrilevanza dei delineati mezzi di investigazione suppletiva sulla base di una aprioristica e
anticipata valutazione prognostica della infondatezza della notizia di reato, dettata dall’errato
presupposto della inutilità degli invocati accertamenti conoscitivi.
Argomenti censori che il ricorrente ha richiamato e ribadito con una successiva
memoria del proprio difensore.
4. Il ricorso di Pio Gabriele D’Aurizio è imperniato su motivi palesemente infondati che
ne determinano la declaratoria di inammissibilità.
Le doglianze del ricorrente si concentrano sulla delibata inammissibilità
dell’opposizione all’archiviazione, ma il giudizio del g.i.p. esprime la trasparente completezza
del vaglio effettuato dal giudice con riguardo a rilevanza e pertinenza (cioè inerenza al
thema decidendum) dei mezzi di prova integrativi indicati dall’opponente, risolventisi nella
mera critica rivolta alle valutazioni espresse dal p.m. La connessa inconferenza, ai fini della
definizione del quadro di analisi, degli enunciati censori del D’Aurizio non inficia i contorni di
una condotta dell’indagata Vladimirovna Yakusheva già decifrabile in tutte le sue componenti
di rilevata inconsistenza della notizia di reato.
Si chiarisce, in vero, nel provvedimento impugnato che -innanzitutto- non è mai stato
instaurato un procedimento penale nei confronti del D’Aurizio per il reato di appropriazione
indebita, poiché l’iscrizione susseguente alle indicazioni dichiarative della Yakusheva è
avvenuta nei confronti di persone non identificate (ignoti) ed altresì -in secondo luogo- che
l’opponente D’Aurizio non indica circostanze idonee a sostenere la tesi che le allegazioni
della Yakusheva siano rappresentative di fatti non veri o che tali fatti siano stati
potenzialmente riferibili al D’Aurizio con la consapevolezza della loro falsità. Ciò soprattutto
quando si osservi che lo stesso D’Aurizio riconosce che la circostanza del deposito della
autovettura del fratello defunto nel garage della sorella non è stata comunicata alla cognata.
2

valutazione avvaloranti la mancanza di una volontà calunniatrice nel contegno dichiarativo

Ne discende, dunque, che la decisione adottata dal g.i.p. è aderente al dettato
normativo ed in linea con l’orientamento interpretativo delineato in materia da questa Corte
regolatrice, il giudizio sulla vaghezza e non inerenza degli accertamenti indicati nell’atto di
opposizione non traducendosi in alcuna valutazione, diretta o indiretta o anticipata, del
merito della rilevanza penale dei fatti denunciati.
In vero l’opposizione all’archiviazione in tanto può reputarsi idonea a legittimare
l’intervento della persona offesa nel procedimento (e, dunque, alla instaurazione del
contraddittorio nel rito camerale), in quanto contenga gli elementi di concretezza e

indicazione dell’oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi probatori che
debbono connotarsi per la pertinenza, cioè la diretta attinenza alla notizia di reato, e per la
rilevanza, cioè la concreta incidenza sui risultati dell’attività d’indagine già compiuta e sul
compendio conoscitivo già acquisito (ex pluribus:

Sez. 5, n. 21939 del 6.5.2010, Biondani,

rv. 247355; Sez. 5, n. 25302 del 6.6.2012, Scicchitano, rv. 253306; Sez. 6, n. 12833 del
26.2.2013, Adolfi, rv. 256060; Sez. 6, n. 21204 del 3.4.2013, Cristofani, rv. 255670).
Per logica conseguenza va aggiunto, con riguardo alla doglianza sulla omessa
celebrazione dell’udienza camerale, che la censura del ricorrente è incongrua alla stregua
della disciplina codicistica della procedura incidentale introdotta dalla opposizione della
persona offesa alla richiesta di archiviazione. Non vi è dubbio, infatti, che l’inammissibilità
dell’opposizione ritenuta dal g.i.p. in base alla carenza delle condizioni previste dal 1°
comma dell’art. 410 c.p.p. (quali strumenti asseveranti la necessità o l’opportunità di
proseguire le indagini) in rapporto alla vagliata infondatezza della notitía criminis (ostativa
ad ulteriori indagini) consente senz’altro al g.i.p. di disporre l’archiviazione degli atti

de

plano, senza fissare l’udienza camerale ex art. 409 co. 2 c.p.p. (Sez. 1, n. 23687 del
10.6.2010, Peduzzi, rv. 247428; Sez. 5, n. 26809 del 17.4.2014, Gullì. rv. 260571).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che si reputa equo determinare in misura di euro 500,00 (cinquecento).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 13 maggio 2014
Il consiglier estertore
oni
Giacomo

Il Presidente
irdIRIfo Di Virginio

specificità tassativamente previsti dall’art. 410 co. 1 c.p.p., consistenti nella specifica

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