Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43139 del 26/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 43139 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALASSO ELIO N. IL 19/08/1947
avverso la sentenza n. 3401/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
25/09/2011.1
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 26/06/2015

RGN 656/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 25/09/2014 la Corte di appello di Venezia, in parziale
riforma della sentenza del 18/12/2012 del Tribunale di Verona ed in considerazione della prescrizione maturata per i reati commessi negli anni 2005 e 2006,
ha rideterminato nella misura di otto mesi di reclusione la maggior pena inflitta
al sig. Elio Galasso, dichiarato colpevole, anche in appello, del reato di cui agli

di Presidente del C.d.a. e quindi liquidatore della società cooperativa «Edílmediterranea S.c.a.r.I.>> ed al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, aveva
indicato nelle dichiarazioni annuali relative agli anni di imposta 2004, 2005 e
2006, elementi attivi inferiori a quelli effettivi.

2.Propone ricorso per cassazione l’imputato che con unico motivo eccepisce,
ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., mancanza di motivazione in ordine
alla responsabilità per il reato commesso e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

4.La Corte territoriale ha correttamente confermato il giudizio di responsabilità dell’imputato in considerazione del ruolo formale da lui ricoperto quale legale
rappresentante dell’ente.
4.1.Rileva al riguardo questa Suprema Corte che a norma dell’art. 8, comma
2, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nella dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto, sono indicati i dati e gli elementi necessari per l’individuazione del
contribuente, per la determinazione dell’ammontare delle operazioni e dell’imposta e per l’effettuazione dei controlli, nonché gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l’Agenzia delle entrate è in grado di acquisire direttamente. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha
l’amministrazione anche dì fatto, o da un rappresentante negoziale (art. 1, comma 4, d.P.R. n. 322 del 1988, richiamato, ai fini della sua applicazione, dal successivo art. 8, comma 6). L’inesatta o incompleta indicazione dei dati rilevanti
per l’individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, costituisce illecito amministrativo sanzionato a norma dell’art. 8,
comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
4.2.L’imputato, il cui appello era già stato ritenuto sul punto generico ai limiti della ammissibilità dai Giudici distrettuali, non ha mai contestato di aver pre-

artt. 81, cpv, cod. pen., 4, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 perché, nella sua qualità

sentato e sottoscritto le dichiarazioni oggetto di contestazione, il cui contenuto è
a lui direttamente imputabile sotto ogni profilo in assenza di riconosciuto errore
sul fatto mai dedotto e certamente non sussistente sulla scorta della generica
affermazione che altri si occupavano della gestione aziendale.
4.3.Ne deriva la totale infondatezza anche della doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, correttamente escluse
in base alla reiterazione delle condotte, a prescindere dal fatto che i relativi reati

5.Alla declaratoria di inammissibilità, che preclude di rilevare la prescrizione
maturata successivamente alla sentenza impugnata, consegue, ex art. 616
c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.
Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere per lo stesso delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle
ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 26/06/2015

siano estinti per prescrizione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA