Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43127 del 25/09/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43127 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: SERPICO FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MATRULLI GUIDO N. IL 09/02/1950
avverso l’ordinanza n. 2933/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
30/05/2013
Data Udienza: 25/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO
SERPICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. V . D ‘ AMBROSIO intese all’inammissibilità del ricorso;
Uditi diféf(sor Avv.;
-2RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO
Sull’appello proposto nell’interesse di MATRULLI GUIDO avverso l’ordinanza in data 10-4-2013 con cui la Corte distrettuale aveva rigettato la richiesta difensiva di attenuazione della misura della custodia cautelare
parte definitive in parte ancora sub iudice-per traffico internazionale
in carcere con quella degli arresti domiciliari quanto a condanne_in._ -_
di stupefacenti / il Tribunale del riesame di Napoli / con ordinanza in data
30-5-2013,rigettava tale impugnazione p ribadendo che la misura della custo-
dia in carcere era l’unica adeguata e proporzionata alla tutela del concreto pericolo di reiserimento dell’imputato nel mercato internazionale di
,
droga e relativo reperimento di detta sostanza con messa in circolazione
della stessa a fini di spaccio / così disegnandosi un teorema accusatorio
di vasto spessore e conseguente elevata capacità criminogena dell’appellante,circastanze ostative alla sostituzione della mis4ra invocata.
Avverso tale ordinanza il MATRULLI ha proposto ricorso per cassazione,deducendo a motivi del gravame,a mezzo del proprio difensore:.
Violazione dell’art.606 lett.e) opp. per contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione ,posto che l dopo ben sette anni di ininterrotta detenzione per effetto delle condanne a suo tempo riportate anxhe
all’esteropera logicamente escludibile il pericolo di una ripresa della
condotta criminogena contestata,anche avuto riguardo all’età del ricorrente.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza
dei
motivi addotti.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di euro MILLE/00= in favore della cassa
delle ammende.Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Ed invero,l’impugnata ordinanza si è fatto logico e motivato carico di
escludere ,per il puntuale richiamo ai dati oggettivi e soggettivi interessanti il ricorrente,la invocata w)plicabilità della misura meno afflittiva degli arresti domicilaripa fronte di quella intramuraria in carcere
-3-
in atto.
Nè si è trascurata la valutazione delle condizioni oggettive interessanti il MATRULLI,anche in punto di ritenuta proporzionalità ed adeguatezza della cennata misura in atto rispetto all’oggettiva gravità dei fatti
di cui alle sentenze di condanna ed all’altrettanto allarmante capscità
criminogena del ricorrente in un contesto internazionale di reperimento
e messa in circolazione—a chiari fini di spaccio—di stupefacenti,elementi
di intuibile negatività,non superati da comprovati dati soggettivi ed
oggettivi di segno contrario p peraltro sommariamente richiamati in punto
di mera durata della carcerazione in complesso espiata e dell’età anagrafica del ricorrente.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della
cadde delle ammende.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 co.I ter
disp.att.cpp.
Così deciso in Roma l il 25-9-2013