Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4312 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4312 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STANI NIKOLIN N. IL 04/01/1975
avverso la sentenza n. 551/2012 GIP TRIBUNALE di SALUZZO, del
28/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;

Data Udienza: 22/10/2013

STANI Nikolin propone personalmente ricorso per cassazione avverso la
sentenza di patteggiamento emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Saluzzo il 28 gennaio 2013 deducendo di non
comprendere la lingua italiana e di non essere stato assistito da un interprete.
Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorso stesso è stato presentato dallo
stesso imputato in lingua italiana e che la non conoscenza della lingua stessa è
questione non dedotta in sede di merito e non asseverata da alcun elemento. D’altra
parte, il consenso al patteggiamento è stato fornito dall’imputato personalmente.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.500,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Cosi deciso in Roma, il 22 ottobre 2013.

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