Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43119 del 26/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 43119 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARBAROSSA GIOVANNA N. IL 10/11/1958
avverso la sentenza n. 2060/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
21/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 26/06/2015

RGN 53484/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 21/10/2014 la Corte di appello di Catania ha confermato
la condanna alla pena di dieci mesi di reclusione (oltre pene accessorie) inflitta il
08/03/2013 dal Tribunale di Modica alla sig.ra Giovanna Barbarossa per il reato
continuato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 10-bis e 10-ter, d.lgs. 10 marzo
2000, n. 74 perché, quale amministratore unico della società «SICIL TRA-

in base alla dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta 2007, per un importo pari ad C 139.839,00, nonché le ritenute operate, quale sostituto di imposte, sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti nell’anno 2007, per un ammontare di C 57.667,00.

2.Propone ricorso per cassazione l’imputata che, con unico motivo, eccepisce l’errata applicazione dell’art. 5, cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento
psicologico del reato e deduce, al riguardo, che escludendo la rilevanza dell’errore scusabile la Corte di appello ha surrettiziamente reintrodotto una forma di responsabilità oggettiva in contrasto con l’art. 27, Cost..

3.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

4.L’imputata aveva eccepito di non essere a conoscenza degli obblighi fiscali
su di lei gravanti.
4.1.La Corte territoriale ha respinto l’eccezione sia valorizzando elementi di
fatti (le pregresse condanne per fatti analoghi che escludono in radice la fondatezza della tesi difensiva dell’ignoranza di obblighi per la cui plurima violazione è
stata contestata – e ritenuta – la recidiva), sia argomentando in diritto sulla inescusabilità dell’ignoranza ai sensi dell’art. 5, cod. pen..
4.2.L’imputata prescinde totalmente dall’argomento fattuale, che nemmeno
affronta.
4.3.Quanto all’ignoranza degli obblighi su di lei gravanti in quanto legale
rappresentante di una società commerciale (e dunque di imprenditore-datore di
lavoro tenuto al versamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute
operate quale sostituto d’imposta), ricorda questa Suprema Corte che, secondo il
proprio consolidato indirizzo, per legge penale si intende ogni norma penalmente
sanzionata, anche non compresa nel codice penale. Infatti, componendosi ogni
norma di precetto e sanzione, il carattere penalistico investe non soltanto la sanzione, ma anche il precetto che contiene la descrizione della ipotesi criminosa nei

SPORTI S.r.l.», aveva omesso di versare l’imposta sul valore aggiunto dovuta

suoi elementi essenziali e non essenziali, e si estende altresì anche a tutte quelle
norme, nozioni, termini che accedono al precetto, a sua integrazione, pur se attinenti ad altri rami del diritto. E perciò, legge diversa da quella penale deve qualificarsi solamente quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, né richiamati, né implicitamente né esplicitamente incorporati in
una norma penale. Pertanto va considerato errore su legge penale, e quindi inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su
norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotti nella norma

11/10/1965, Casale, Rv. 100012; più recentemente, Sez. 6, n. 25941 del
31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808; Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca,
Rv. 263013; Sez. 4, n. 37590 del 07/07/2010, Barba, Rv. 248404).
4.4.Ne consegue che l’errore dell’imputata sugli obblighi fiscali, penalmente
sanzionati, che a lei fanno capo in quanto legale rappresentante di una società
commerciale e dunque parte del rapporto obbligatorio tributario, non costituisce
errore di fatto che esclude la punibilità ai sensi dello art. 47, cod. pen., ma errore su legge penale inescusabile in quanto, pur riguardando obbligazioni previste
e regolate da altra branca del diritto, esse sono state integralmente recepite dalla norma penale quale fatto costitutivo della fattispecie criminosa (per analoga
affermazione in tema di bancarotta semplice, cfr. Sez. 5, n. 4550 del
27/11/1986, Anzelini, Rv. 175655; Sez. 5, n. 12099 del 06/06/1978, Caponata,
Rv. 140095; Sez. 3, n. 1463 del 11/05/1966, SCORNAIENCHI, Rv. 102150, ha
affermato che l’errore di cui eventualmente cada il datore di lavoro nel versare
direttamente ai dipendenti, operai edili, le indennità spettanti loro per ferie, gratifiche ecc. omettendone l’accantonamento presso un istituto di credito, si risolve
nell’ignoranza della legge penale, la quale non scusa).
4.5.Nel caso specifico dell’omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla
dichiarazione annuale o delle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai
sostituiti, l’ignoranza – così come dedotta – investe esclusivamente la natura penale della violazione poiché la volontarietà dell’omissione (e dunque del fatto)
viene correttamente desunta dalla stessa presentazione della dichiarazione annuale e dal rilascio delle certificazioni che assumono valore tipizzante della fattispecie penale e sono elemento costitutivo del precetto violato.

5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di €
1000,00.
2

penale ad integrazione della fattispecie criminosa (Sez. 1, n. 1475 del

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 26/06/2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA