Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4310 del 17/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4310 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HUOI ALTIN N. IL 20/03/1980
DE FELICE ANGELO N. IL 30/08/1975
KAMBERI ALKETI N. IL 30/04/1980
avverso la sentenza n. 2609/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
01/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Data Udienza: 17/12/2014

Udito, per lapai1civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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R-3-102–(Jz)->J<, GuQ_tAy RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 maggio 2010, il Gup del Tribunale di Ascoli Piceno, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato Kamberi Alketi e Huqi Altin alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione e 20.000 euro di multa e De Felice Angelo alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e 4000 euro di multa, in ordine alle violazioni di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 loro rispettivamente ascritte, esclusa la recidiva contestata a Huqi Altin, concessa la circostanza 2. Con la sentenza impugnata del 1 ottobre 2013, la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza appellata, ha riconosciuto a Kamberi Alketi e Huqi Altin la circostanza attenuante prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e, per l'effetto, ha rideterminato la pena loro inflitta in anni tre di reclusione e 6000 euro di multa; ha ridotto la pena irrogata a De Felice Angelo ad anni uno di reclusione e 3000 euro di multa ed ha confermato nel resto la decisione in verifica. 2.1. Con riguardo alla posizione di Kamberi, la Corte territoriale ha rilevato come le dichiarazioni rese dai testi Curzi e Calvaresi siano pienamente attendibili e confermate dalle intercettazioni telefoniche, da quanto dichiarato dai testi Tizzano, Guarnieri e Lanciotti, dal contenuto del verbale di o.c.p. del 10 dicembre 2007 nonché dal rinvenimento di 70 grammi di cocaina, in data 19 dicembre 2007, nell'abitazione dell'imputato. 2.2. Quanto a Huqi, il Collegio di merito ha evidenziato come la responsabilità dell'imputato trovi conferma nelle dichiarazioni rese dagli acquirenti, riscontrate oggettivamente dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche - in taluni casi così chiare da essere già di per sé sufficienti ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'appellante - nonché dal ritrovamento nell'abitazione dell'imputato, in data 22 gennaio 2008, di 20 grammi di cocaina suddivisi in singole dosi. 2.3. Infine, in ordine alla posizione di De Felice, la Corte territoriale ha sottolineato che la destinazione ad un uso esclusivamente personale è smentita dalla quantità e dal contenuto delle intercettazioni nonché dalle dichiarazioni rese dal teste Carlini. 2.4. Quanto al trattamento sanzionatorio, il giudice di secondo grado ha confermato l'insussistenza dei presupposti per applicare nei confronti degli appellanti le circostanze attenuanti generiche; ha ritenuto sussistenti i presupposti per applicare nei confronti degli imputati stranieri la circostanza prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, addivenendo per l'effetto alla 2 attenuante prevista dal comma 5 della stessa norma al solo De Felice. rideterminazione della pena; ha ridotto la pena inflitta a De Felice Angelo, in considerazione del ruolo svolto e dei quantitativi modesti di sostanza da egli trattata. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso personalmente Kamberi Alketi e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione per omessa motivazione in ordine alle censure mosse in ordine alla attendibilità dei testi Curzi, Calvaresi e Lanciotti in quanto incontrato Kamberi in occasione delle festività natalizie e dell'anno nuovo del 2008 quando invece Kamberi era detenuto in carcere. Il ricorrente si duole altresì della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della omessa graduazione della pena sul minimo edittale, nonostante la minima offensività dei fatti. 3. Avverso la decisione ha presentato ricorso anche l'Avv. Alessandro Angelozzi, difensore di fiducia di De Felice Angelo, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. 3.1. Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione all'assistito delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la sua condizione di tossicodipendenza ed il suo stato di incensuratezza. 3.2. Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. 4. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'Avv. Felice Franchi, difensore di fiducia di Huqi Altin, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. 4.1. Vizio di motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, stante la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi, tutti soggetti tossicodipendenti. 4.2. Vizio di motivazione per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e mancata applicazione di una pena sul minimo edittale. 5. Il Procuratore generale Dott. Eugenio Selvaggi ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili, mentre l'Avv. Maria Gaetana Greco, in sostituzione dell'Avv. Alessandro Angelozzi per De Felice Angelo, ha insistito per l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di quest'ultimo. 3 soggetti tossicodipendenti e del teste Lanciotti, che aveva riferito di avere CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Inammissibili sono i ricorsi presentati personalmente da Kamberi Alket e nell'interesse di Huqi Altin, con i quali - con motivi in tutto sovrapponibili - si contestano il difetto di motivazione in punto di valutazione della attendibilità dei testi, di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e di commisurazione della pena. 1.1. Quanto al primo profilo, si tratta invero di censure che costituiscono territoriale si è puntualmente soffermata, e che pertanto non si confrontano con le specifiche risposte fornite in merito dalla Corte territoriale. Il che, secondo i consolidati principi espressi da questa Corte, riverbera in termini di inammissibilità, atteso che i motivi costituenti mera replica di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito non possono ritenersi specifici, ma risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Cass. Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). 1.2. In ogni caso, si tratta di motivi tutti in fatto, con i quali i ricorrenti contestano la ritenuta integrazione dei reati ascritti, negando l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai plurimi testi, e, dunque, propongono una ricostruzione alternativa dei fatti emergenti dall'istruttoria dibattimentale e non denunciano uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. E), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Cass. Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, P.C., Basile e altri, Rv. 258153). Se ne inferisce l'inammissibilità del motivo laddove, secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Cass. Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 1.3. Ad ogni buon conto, non può sfuggire come le doglianze con le quali i ricorrenti contestano l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi acquirenti dello stupefacente siano del tutto generiche, o comunque illogiche, laddove la denunciata inaffidabilità viene fondata in via esclusiva - del tutto irragionevolmente - sulla loro condizione di tossicodipendenza. 4 pedissequa ripetizione di quelle già dedotte in appello e sulle quali la Corte Ed invero, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, siffatta condizione personale non è tale da rendere inattendibili le dichiarazioni rese, in quanto la qualità di tossicodipendente non comporta, di per sè, una !abilità mentale che escluda la capacità di discernere tra il vero e il falso (Cass. Sez. 6, n. 14222 del 25/05/1989, Angerame, Rv. 182337). Ne discende che l'attendibilità della deposizione del tossicodipendente non può essere ragionevolmente posta in dubbio o svalutata quando essa si presenta precisa e coerente nei riferimenti alle circostanze di luoghi ed ai modi di comportamento di persone e quando trova acquisita al processo attraverso un diverso ed autonomo percorso di indagini (Cass. Sez. 6, n. 15242 del 10/04/1989, Costa, Rv. 182454). Il decidente ha, del resto, esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto credibili le narrazioni rese dagli acquirenti, rilevando - con argomentazioni aderenti agli atti e conformi a logica - che si tratta di dichiarazioni intrinsecamente affidabili, plurime e convergenti nonché perfettamente combacianti con le emergenze delle intercettazioni telefoniche e, dunque, obbiettivamente riscontrate. 1.4. Quanto al secondo motivo, ineccepibile è la motivazione svolta nel provvedimento in verifica nella parte in cui il giudice d'appello ha confermato il giudizio, già espresso dal giudice di primo grado, quanto alla non applicabilità delle circostanze attenuanti generiche ed alla congruità della dosimetria della pena. Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Cass. Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Nella specie, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto insussistenti i presupposti per le circostanza in parola, alla luce dei precedenti penali di Kannberi e Huqi e dell'assenza di altre circostanze positivamente valutabili, dunque, con argomentazioni adeguate e prive di vizi logici, insindacabili in questa sede. D'altra parte, giova rammentare che, secondo il consolidato insegnamento di questo Supremo Collegio, in tema di detenzione e spaccio di stupefacenti, il diniego delle attenuanti generiche non è in contraddizione con il riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n.309, dal momento che non sussiste antinomia tra circostanze tipizzate e circostanze non tipizzate, aventi queste ultime carattere residuale atteso che con 5 corrispondenza o coincidenza in elementi o in altra informazione testimoniale l'art. 62 bis cod. pen. si è introdotta nel sistema penale la possibilità di valutare, - ai fini della graduazione della pena, elementi e circostanze non espressamente previsti e tipizzati che solo per questa via trovano accesso nel sistema (Cass. Sez. 4, n. 2288 del 29/01/1998, Reale M, Rv. 210396; Cass. Sez. 6, n. 8995 del 09/02/2010, Shpani, Rv. 246408). Ciò vale a maggior ragione a seguito della novella del 2014, dal momento che l'ipotesi in parola costituisce, non più circostanza attenuante, bensì fattispecie autonoma di reato. secondo il costante insegnamento di questa Corte, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142). La motivazione svolta dalla Corte territoriale sul punto risulta adeguata laddove esplicita le ragioni per le quali la pena non può essere determinata sul minimo edittale - valorizzando le quantità di droga trattate e le condizioni soggettive degli imputati (privi di occupazione lecita, dediti stabilmente allo spaccio e gravati da plurimi precedenti penali e di polizia) - e si appalesa pertanto insindacabile in questa sede di legittimità. 2. Parimenti inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi è il ricorso nell'interesse di De Felice Angelo. 2.1. Entrambi i motivi, con i quali il ricorrente ha contestato la decisione della Corte di negare le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, mirano in effetti a rivisitare la valutazione compiuta dai decidenti di merito alla luce del loro prudente apprezzamento e non deducono, nella sostanza, nessun vizio di legittimità coltivabile in questa sede. 2.2. D'altra parte, immune da censure di ordine logico giuridico è la considerazione svolta dai giudici d'appello secondo cui la condizione di incensuratezza del De Felice è stata già valutata al fine di ridurre la pena nei minimi edittale e non può dunque essere valorizzata nuovamente ai fini delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. Giova ribadire che, secondo i consolidati principi espressi da questa Corte di legittimità, la concessione di siffatta circostanza è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che ai fini della concessione o del diniego delle 6 1.5. Quanto all'ulteriore profilo di doglianza, mette conto evidenziare che, circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex plurimis Cass. Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Ne discende che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della incensuratezza dell'imputato (Cass. Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610). 2.3. Quanto poi alla eccepita mancanza di motivazione in ordine alla omessa applicazione della sospensione condizionale della pena, non risulta che l'appellante avesse censurato la sentenza di primo grado sotto tale profilo o comunque sollecitato l'applicazione dell'istituto innanzi alla Corte di merito, di tal che si tratta di doglianza che fuoriesce dall'alveo delle questioni sindacabili in questa sede di legittimità. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma a favore della Cassa della Ammende, che si ritiene congruo fissare nella misura di 1000 euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17 dicembre 2014 Il consigliere estensore quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di

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